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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Cassina |
statuendo sul ricorso 10 gennaio 2017 di
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RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il pignoramento di redditi da attività indipendente emesso il 27 dicembre 2016 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da
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PI 4, __________ (rappr. da RA 4, __________)
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ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta dei precetti esecutivi appena citati, emessi dall’CO 1, la PI 1, lo PI 2, il PI 3 e il PI 4 procedono contro RI 1 per l’incasso dei propri crediti.
B. Il 27 dicembre 2016 l’UE ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi
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Debitore AVS |
fr. |
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(78.28%) |
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Debitore attività indipendente |
fr. |
4'150.00 |
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Coniuge AVS |
fr. |
1'679.00 |
(21.72%) |
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Totale |
fr. |
7'729.00 |
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Minimo d’esistenza
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Minimo base |
fr. |
1'700.00 |
Locazione
fr. 2'000.- ridotta a fr.
1'500.- come a nostra lettera raccomandata 02.05.2005 |
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Affitto |
fr. |
1'500.00 |
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Cassa malati |
fr. |
1'003.90 |
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Pasti fuori domicilio |
fr. |
211.00 |
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Costi di trasferta |
fr. |
250.00 |
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Spese mediche e dentali |
fr. |
100.00 |
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Spese d’esercizio |
fr. |
250.00 |
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Affitto ufficio |
fr. |
400.00 |
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Spese med. e dentali coniuge |
fr. |
100.00 |
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Franchigia CM coniuge |
fr. |
42.00 |
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Totale |
fr. |
5'556.90 |
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Esso ha di conseguenza determinato in fr. 4'349.75 il minimo vitale del debitore (5'556.90 x 78.28%) e ha pignorato il suo reddito da attività indipendente nella misura di fr. 1'700.– mensili.
C. Con ricorso del 10 gennaio 2017 RI 1 ha fatto valere che il pignoramento non rispecchia l’effettiva realtà, contestando sia le poste relative all’affitto e alle spese mediche e dentali, sia il reddito della propria attività lucrativa, a suo dire “in caduta libera”.
D. RI 1 ha ribadito le proprie contestazioni con scritti 23 e 30 gennaio 2017 e il 10 febbraio ha prodotto le fotocopie delle dichiarazioni IVA per il primo e il secondo semestre del 2016.
E. Con osservazioni 10 e 24 febbraio 2017 il PI 4 e l’UE si sono opposti al ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione dev’essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ne ebbe notizia. Nella fattispecie, l’UE ha notificato il pignoramento all’escusso il 27 dicembre 2016, durante le ferie natalizie, e gli ha spedito il calcolo del minimo esistenziale il 3 gennaio 2017. Interposto il 10 gennaio, lo scritto con cui RI 1 ha contestato il pignoramento, da considerare un ricorso a norma dell’art. 17 LEF, poi confermato il 30 gennaio, è tempestivo.
2. Con il ricorso il ricorrente deve produrre i mezzi di prova già disponibili (art. 7 cpv. 4 lett. c LPR). Solo il 10 febbraio 2017 RI 1 ha prodotto la fotocopia della dichiarazione IVA per il primo semestre 2016, già agli atti dell’Ufficio, e la fotocopia della dichiarazione IVA per il secondo semestre 2016. Quest’ultima copia, benché datata 17 gennaio 2017, sarebbe già potuta essere compilata prima, siccome si riferisce a dati del 2016, e pertanto prodotta unitamente al ricorso presentato il 10 gennaio 2017. Essa deve di conseguenza essere estromessa dagli atti e non considerata per il giudizio (sentenza della CEF 15.2015.102 del 4 marzo 2016 consid. 3). Ad ogni modo è senza rilievo diretto per il giudizio odierno, giacché il pignoramento contestato decorre dal 1° gennaio 2017 e non già dal 2016.
3. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
3.1 Per provento da lavoro nel senso dell’art. 93 LEF s’intende ogni introito pervenuto all’escusso quale retribuzione per una sua attività lavorativa, sia essa dipendente o indipendente (DTF 85 III 39, 86 III 16). In caso di reddito da attività indipendente, ai fini del pignoramento si potrà tenere conto tuttavia soltanto del reddito netto, dopo deduzione dal reddito lordo delle spese connesse all’esercizio dell’attività (Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 93 LEF; sentenza della CEF 15.2002.8 del 14 marzo 2002 consid. 3).
3.2 L’ufficio di esecuzione deve determinare il reddito netto sulla base della contabilità o di altre registrazioni. Se l’escusso non tiene una contabilità, occorre stimare il reddito tramite comparazione con attività analoghe a quella del debitore (DTF 112 III 21; sentenze della CEF 15.2002.8 del 14 marzo 2002 consid. 6/a, 15.1999.113/114 del 26 giugno 2000 consid. 5/a).
4. Nel caso di specie l’Ufficio ha stabilito in fr. 4'150.– mensili il reddito dell’escusso sulla base del conto economico indicato quale “Provvisorio al 31.10.2016” dello Studio tecnico __________, prodotto dall’escusso stesso e dal quale emerge che nei primi 10 mesi del 2016 egli ha percepito salari per fr. 41'447.15. Nella determinazione del reddito del ricorrente l’UE si è pertanto affidato alle dichiarazioni di quest’ultimo, motivo per il quale l’escusso nulla può rimproverare all’Ufficio.
4.1 Il ricorrente si duole però che attualmente non ha lavori importanti e non riesce più a far fronte ai propri impegni, vivendo pertanto soltanto grazie a quanto percepito dall’AVS. Egli afferma di contestare il pignoramento di fr. 1'700.– in quanto esso non corrisponde alle proprie possibilità finanziarie.
4.2 Non è vero, tuttavia, che l’unica fonte di reddito del ricorrente sia l’AVS. Dalla sua propria contabilità si evince infatti che nei dieci primi mesi del 2016 i ricavi (fr. 69'473.–) hanno superato i costi (fr. 35'232.46), seppure non in misura sufficiente a coprire il proprio salario da lui contabilizzato (di fr. 41'447.15). Anche la cifra d’affari imponibile dichiarata all’amministrazione federale dell’IVA per il 2016 (complessivi fr. 78'884.90) corrisponde a una media mensile (di fr. 6'573.75) non del tutto dissimile a quella dei dieci primi mesi (fr. 6'947.30). Non è ad ogni modo necessario indagare oltre sulla situazione finanziaria dell’escusso nel 2016. Il pignoramento impugnato, infatti, concerne il 2017. Qualora gli incassi nell’anno in corso non dovessero, contrariamente ai pronostici, rilevarsi sufficienti al versamento del “salario” prelevato dall’escusso nel 2016, egli potrà sempre chiedere all’UE la revisione del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF), secondo le modalità descritte in appresso.
a) Qualora l’UE, formalmente adito da RI 1 con una domanda di revisione, accerterà, com’è verosimilmente il caso, che l’attività esercitata da lui in modo indipendente (ossia progettazione d’impianti sanitari, di riscaldamento di ventilazione e di aria condizionata, direzione lavori, consulenze e perizie) è soggetta a variazioni mensili di rilievo per quanto riguarda il volume di lavoro e dunque i ricavi, sarà opportuno che l’ufficio proceda a pignorare non un importo fisso, bensì la quota di utile eccedente il minimo di esistenza, così da evitare che, a dipendenza delle fluttuazioni mensili del reddito, sia intaccato il minimo vitale dell’escusso o, all’inverso, che l’eventuale parte di reddito eccedente la quota pignorabile fissa mensile (di fr. 1'700.–) sfugga al pignoramento, arrecando un pregiudizio ai creditori (Vonder Mühll, op. cit., n. 50 ad art. 93; Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 33 ad art. 93 LEF; sentenze della CEF 15.2008.55 del 13 ottobre 2008 consid. 9, 15.2007.58 del 16 agosto 2007 consid. 7/c).
b) Dal profilo pratico, spetterà a RI 1, all’inizio di ogni singolo mese, trasmettere all’UE un conteggio indicante il totale dei ricavi dell’attività lucrativa percepiti durante il mese precedente al netto dell’IVA (dedotta, cioè, l’aliquota saldo del 6.1%), con i relativi giustificativi, così da consentire all’UE un controllo (in tal senso: Ochsner, op. cit., n. 34 e 36 ad art. 93). In base a quei dati, l’UE potrà ricalcolare la percentuale del minimo esistenziale a carico dell’escusso (che già contempla le sue spese professionali) in funzione del rapporto tra i redditi di lui e il totale dei redditi della coppia, compresi quelli della moglie. Determinerà quindi la quota mensile pignorabile deducendo dai redditi complessivi di lui la sua parte del minimo esistenziale comune. Tale quota dovrà essere versata all’UE immediatamente. Esso valuterà l’opportunità di tenere in deposito le quote pagate fino al termine dell’anno di pignoramento (v. Ochsner, op. cit., n. 35 ad art. 93; Vonder Mühll, op. cit., n. 50 ad art. 93). In assenza di domanda di revisione, rimarrà in essere il pignoramento di fr. 1'700.– mensili. Nel caso contrario, RI 1 dovrà comunicare e giustificare le proprie entrate ognuno dei dodici mesi del pignoramento, la prima volta a inizio maggio per i mesi da gennaio ad aprile 2017.
5. Il ricorrente contesta inoltre le poste relative all’affitto e si duole del mancato computo del costo delle vitamine H per la figlia e del rifacimento completo delle protesi dentarie della moglie. Con il suo scritto del 30 gennaio 2017, egli ha anche fatto valere di essere tenuto a rimborsare al Cantone gli anticipi dei premi della cassa malati (fr. 200.– mensili). La censura non solo è tardiva, ma è pure infondata, poiché non si tratta di spesa connessa a una prestazione vitale nel senso dell’art. 93 LEF, ottenibile solo se il suo costo è pagato in anticipo dal debitore, bensì di un debito nei confronti dello Stato, il quale non beneficia di un privilegio legale rispetto ad altri debiti.
5.1 Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Luca Guidicelli/Fernando Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, 2002, n. 126, pag. 40). Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione a occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone dev’essere ridotto a una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 consid. 2 e 4). La decurtazione del quantum può però essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 130 pag. 41).
Nel caso specifico, l’UE ha comunicato a RI 1 già il 2 maggio 2005 che in futuri pignoramenti non sarebbe più stata computata nel suo minimo esistenziale una pigione superiore a fr. 1'500.– mensili. Egli ha quindi avuto tutto il tempo necessario per adattare le sue spese locative alla propria situazione finanziaria. Non può essere costretto a traslocare, ma deve accettare di finanziare il costo non riconosciuto comprimendo il proprio minimo di base.
5.2 L’aiuto alla figlia, maggiorenne (è nata nel 1969), per l’acquisto di vitamine H (fr. 200.– mensili) non può essere computato nel minimo esistenziale dei genitori, i quali non sono più tenuti legalmente a garantirne il mantenimento.
5.3 Quanto al costo del rifacimento completo delle protesi dentarie della moglie, preventivato in fr. 6'786.–, il ricorrente non dimostra (e neppure allega) che l’intervento sia assolutamente necessario, appropriato ed economico, né che il costo preventivato sia concorrenziale. Il rifiuto dell’UE di tenerne conto non è pertanto censurabile. Ciò posto, rimane aperta al ricorrente la facoltà di chiedere una revisione del minimo esistenziale producendo le attestazioni necessarie e almeno un altro preventivo.
6. Fatta salva la via della revisione (sopra consid. 4.2 e 5.3), il ricorso va pertanto respinto. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.