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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Walser, vicepresidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 10 marzo 2017 di
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RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro i 45 attestati di carenza beni emessi il 27 febbraio 2017 nelle esecuzioni formanti il gruppo n. __________ (es. n. __________, ecc.), promosse nei confronti della ricorrente da
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PI 1, (rappresentato rispettivamente dall’RA 1 , , dalla RA 2, , e dall’RA 3,) CV 1, (rappresentata rispettivamente RA 4 , , e dalla RA 5, ) CV 2, CV 3, CV 4, CV 5, (rappresentata da RA 6, )
CV 6, CV 7 e CV 8,
(patrocinati dallo PR 1,) CV 9, CV 10, CV 11, __________ (patrocinata dall’ PR 2, __________) |
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito di 45 esecuzioni promosse dai creditori formanti il gruppo n. __________ (es. n. __________, ecc.) nei confronti dell’avv. RI 1, il 27 febbraio 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha emesso gli attestati di carenza beni (ACB), indicandovi di non aver rinvenuto beni né redditi pignorabili.
B. Con ricorso del 10 marzo 2017 l’avv. RI 1 si aggrava contro i predetti provvedimenti, chiedendo, previo conferimento dell’effetto sospensivo, la sospensione delle esecuzioni, ovvero la cancellazione degli ACB, subordinatamente il loro congelamento, fino alla definizione dei crediti di risarcimento per i reati da cui è stata prosciolta e che oppone in compensazione contro lo Stato; l’accertamento della nullità dell’ACB n. __________; l’accertamento dell’avvenuta denegata e ritardata giustizia ai suoi danni per le doglianze ignorate e denegate del 26 aprile 2016, del 31 agosto 2016 (recte: 2015) e del 9 gennaio 2017; infine la verifica di tutte le 45 esecuzioni in punto all’esistenza di un titolo di rigetto definitivo per ognuna di esse. In via preliminare, ella postula pure la ricusa del giudice Charles Jaques.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica degli atti impugnati emessi il 27 febbraio 2017 dall’UE, sotto questo aspetto il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. La ricorrente chiede anzitutto la ricusa del giudice Charles Jacques, che – a suo dire – ha “violato arbitrariamente le norme sulla ricusazione, segnatamente l’art. 47 CPC, per non aver accertato rettamente i fatti, ovvero per un accertamento manifestamente errato delle prove agli atti come i vari procedimenti condotti avanti alla CEF, che le ha giudicate con decisioni definitive e pubbliche, dunque notorie” (ricorso, pag. 6). Siccome il giudice Jaques non ha preso parte alla presente decisione, pronunciata invero dal vicepresidente della Camera nella composizione a giudice unico, la domanda di ricusa è priva d’oggetto, sicché non è necessario chinarsi oltre sulle doglianze mosse dall’insorgente a tale titolo.
3. L’avv. RI 1 sostiene nel merito che l’esecuzione n. __________ e conseguentemente il relativo ACB siano nulli in ragione dell’inesistenza del titolo definitivo di rigetto dell’opposizione, censura che aveva peraltro già sollevato nel suo ricorso del 9 gennaio 2017 contro l’avviso di pignoramento emesso nella medesima esecuzione. Sennonché, questa Camera ha già deciso su tale questione con sentenza del 15 febbraio 2017 (inc. 15.2017.4), respingendo tutte le contestazioni della ricorrente. La stessa insorgente ha poi impugnato detta decisione davanti al Tribunale federale, che ha dichiarato il ricorso inammissibile con sentenza del 3 aprile 2017 (inc. 5A_249/2017). Tale giudizio non può essere riesaminata. Ne consegue che sotto questo profilo il gravame si rivela irricevibile.
4. L’insorgente rimprovera inoltre alla Camera una denegata e ritardata giustizia per non avere statuito sulle sue memorie del 26 aprile 2016, del 31 agosto 2016 (recte: 2015) e del 9 gennaio 2017. Già si è detto a proposito del ricorso del 9 gennaio 2017 che la Camera si è pronunciata con sentenza del 15 febbraio 2017 (consid. 3). Per quanto attiene invece agli altri due gravami, l’avv. RI 1 non fa che invocare la medesima contestazione sollevata nel precedente ricorso del 26 settembre 2016, anch’esso già deciso dalla Camera con sentenza del 29 novembre 2016 (inc. 15.2016.91), ove è stato accertato che non sussiste alcuna denegata o ritardata giustizia. Passata in giudicato, tale decisione non può essere rimessa in discussione, di modo che il ricorso risulta irricevibile pure da questo punto di vista.
5. La ricorrente si duole altresì del fatto che l’UE ha pignorato il conto bancario presso l’__________ senza porsi la questione del suo minimo vitale né interpellarla. Ella pare far riferimento alla notificazione di pignoramento (supercautelare) delle relazioni bancarie e dei depositi di titoli a lei riconducibili a garanzia delle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, provvedimento che l’UE aveva trasmesso all’__________ il 18 agosto 2015 e contro cui l’avv. RI 1 era già insorta mediante ricorso del 31 agosto 2015, respinto da questa Camera con sentenza del 9 settembre 2016 (inc. 15.2015.76). A tal proposito, occorre però rilevare che, nonostante il pignoramento in via provvisionale presso l’__________ sia stato fruttuoso, come del resto comunicato dalla stessa banca con scritto del 25 agosto 2015, l’Ufficio ha in seguito emesso degli ACB per tutte le 45 esecuzioni promosse nei confronti dell’avv. RI 1, indicandovi di non aver potuto “rilevare beni di sorta da sottoporre a pignoramento, né crediti, né mobili, né immobili o qualsiasi altro attivo”. Tale modo di agire è manifestamente errato e ha pregiudicato gli interessi dei creditori, ritenuto che l’Ufficio ha in realtà rinvenuto dei beni pignorabili e avrebbe quindi dovuto emettere il relativo verbale di pignoramento anziché rilasciare degli ACB. Già per tale ragione, a prescindere dalle contestazioni mosse dalla ricorrente, gli ACB impugnati vanno annullati e l’incarto retrocesso all’UE affinché emetta il verbale di pignoramento, menzionandovi i beni già pignorati in via provvisionale ed eventualmente altri attivi che dovesse ancora reperire dopo aver interrogato la debitrice o anche in sua assenza, qualora quest’ultima, regolarmente avvisata, non assista al pignoramento o non vi si faccia rappresentare (sentenza della CEF 15.2015.94 del 26 aprile 2016 e riferimento citato).
6. Stante l’esito del ricorso e l’annullamento degli ACB impugnati, la richiesta di sospendere gli effetti di questi atti sino alla definizione dei crediti di risarcimento per i reati da cui l’avv. RI 1 è stata prosciolta e che oppone in compensazione contro lo Stato è priva d’oggetto. Per quanto attiene invece alla verifica di tutte le 45 esecuzioni in punto all’esistenza di un titolo di rigetto definitivo per ognuna di esse, con il rinvio dell’incarto, tale esame verrà condotto dall’Ufficio stesso, cui la domanda andava in ogni caso previamente sottoposta per competenza anziché a questa Camera.
7. Alla luce di quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto, sebbene per altre ragioni rispetto a quelle invocate dalla ricorrente. La domanda di concessione dell’effetto sospensivo è così superata dagli eventi. Considerato infine che l’esito del giudizio sarebbe stato tale a prescindere da eventuali osservazioni dei creditori e che, ad ogni modo, è pronunciato nel loro interesse, l’Ufficio dovendo ora procedere all’emissione del verbale di pignoramento dei beni già rinvenuti e di eventuali altri attivi reperiti successivamente, appare inutile assegnare loro un termine per esprimersi sul ricorso, che non farebbe altro che procrastinare inutilmente la procedura.
8. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di ricusa è priva d'oggetto.
2. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto.
2.1 Di conseguenza sono annullati gli attestati di carenza beni emessi dall’Ufficio di esecuzione di Lugano il 27 febbraio 2017 nelle 45 esecuzioni promosse nei confronti dell’avv. RI 1 dai creditori formanti il gruppo n. __________.
2.2 L’incarto è retrocesso all’Ufficio di esecuzione di Lugano affinché proceda alle incombenze di cui ai considerandi 5 e 6.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
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– avv.; – RA 1, , ; – ,; – ,; – , , ,; – ,; – , ,; – , ,; – , , ; – RA 6,; – PR 1, ,; – CV 9, ,; – CV 10, ,; – avv.,. |
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.