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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 16 marzo 2017 di
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RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 9 marzo 2017 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
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PI 2, __________ (patrocinate dall’avv. PA 1, __________)
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’esecuzione n. __________ promossa il 9 dicembre 2016 da PI 1 e PI 2 contro la RI 1 per l’incasso di fr. 19'703.30 oltre agli interessi del 5% dal 1° agosto 2016, il 9 marzo 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, appurato che l’escussa non aveva interposto opposizione, le ha notificato la comminatoria di fallimento;
che con ricorso del 16 marzo 2017, la RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di fallimento, facendo valere in sostanza di non avere i mezzi finanziari necessari per pagare il debito posto in esecuzione, per il resto non contestato, poiché da luglio del 2016 non ha più incassato quanto dovuto dai propri clienti per la locazione di cassette di sicurezza in seguito al sequestro penale di tutta la sua documentazione;
che giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento;
che contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF);
che la via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF);
che nel caso specifico la RI 1 si limita a invocare difficoltà economiche, ma non pretende che la notifica della comminatoria di fallimento leda una norma di diritto esecutivo;
che, anzi, l’UE era tenuto a procedere a tale notificazione siccome erano dati i presupposti stabiliti agli art. 88 e 159 LEF (assenza di opposizione al precetto esecutivo notificato il 14 dicembre 2016, domanda di proseguimento dell’esecuzione del 24 gennaio 2017);
che una domanda di concordato, cui accenna la ricorrente, va presentata non all’UE né a questa Camera (quale autorità di vigilanza) ma al giudice (art. 293 lett. a LEF) – nel Cantone Ticino il Pretore del domicilio del debitore –, fermo restando un eventuale differimento d’ufficio del fallimento nel senso dell’art. 173a cpv. 2 LEF;
che fondato esclusivamente su una censura improponibile, il ricorso va dichiarato inammissibile senza ulteriore atto istruttorio (art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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– ; – .
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.