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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 28 marzo 2017 di
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RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, o meglio contro il rifiuto di registrare l’opposizione tardiva interposta il 21 marzo 2017 dalla ricorrente al precetto esecutivo emesso il 27 febbraio 2017 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
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PI 1, __________
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 febbraio 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona, la società PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 15'645.25 e di fr. 17.–, indicando quale causa del credito il contratto di leasing del 27 giugno 2001 e l’attestato di carenza di beni rilasciato in seguito a fallimento il 2 maggio 2013;
che il precetto esecutivo è stato notificato all’escussa il 2 marzo 2017;
che solo il 16 marzo 2017 RI 1 ha interposto opposizione all’esecuzione con una dichiarazione allo sportello dell’UE;
che con decisione del successivo 21 marzo l’Ufficio ha rifiutato di registrare l’opposizione, considerandola tardiva;
che con ricorso del 28 marzo 2017, RI 1 ha interposto ricorso contro la decisione appena menzionata;
che la ricorrente non contesta, tuttavia, di non avere interposto la sua opposizione entro “i termini previsti”, ossia entro 10 giorni dalla notifica del precetto esecutivo (art. 74 cpv. 1 LEF);
che del resto la tardività dell’opposizione è pacifica, la notifica del precetto esecutivo risalendo già al 2 marzo 2017, mentre la dichiarazione d’opposizione dell’escusso è del 21 marzo;
che il ricorso va di conseguenza respinto senza necessità di previa istruttoria (art. 9 cpv. 2 Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);
che pur volendo trattare il ricorso come domanda di restituzione del termine d’opposizione la situazione non muterebbe;
che secondo l’art. 33 cpv. 4 LEF la restituzione di un termine della LEF è subordinata alla condizione che il richiedente sia stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa;
che l’istanza dev’essere scritta e motivata e deve essere inoltrata entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento presso l’autorità competente compiendo l’atto omesso (art. 33 cpv. 4, 2° periodo LEF; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 14 ad art. 33 LEF; Erard in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 25 ad art. 33 LEF);
che per dottrina e costante giurisprudenza l’istanza di restituzione di un termine può essere accolta se l’omissione dell’atto è dovuta a impossibilità oggettiva, a causa di forza maggiore, a impossibilità personale non causata da colpa dell’escusso o a un motivo di ritardo scusabile indipendente dalla sua volontà (Nordmann, op. cit., n. 9-10 ad art. 33 e i riferimenti ivi citati; sentenze della CEF 15.2015.81 del 6 ottobre 2014 consid. 4; 15.2016.70 del 6 settembre 2016 consid. 1.1);
che nel caso concreto la ricorrente espone di essere ragazza madre e di lavorare per la casa anziani di __________;
che afferma di non essere riuscita a rispettare il termine di opposizione, siccome presa tra lavoro (a turni), visita pediatrica e cura del figlio;
che – sostiene – il suo ritardo è dovuto non a superficialità o leggerezza, bensì a impegni e imprevisti di natura lavorativa e genitoriale;
che pur comprensibile dal profilo soggettivo, il ritardo dell’escussa non è dovuto tuttavia a impossibilità oggettiva, a causa di forza maggiore, a impossibilità personale non causata da sua colpa o a un motivo di ritardo scusabile indipendente dalla sua volontà;
che neppure un sovraccarico di lavoro è infatti un valido motivo di restituzione di un termine (DTF 99 II 352 consid. 4, 87 IV 147; Nordmann, op. cit., n. 12 ad art. 33), tanto più trattandosi d’interporre opposizione a un precetto esecutivo, ciò che richiede poco tempo, bastando una semplice dichiarazione verbale all’agente notificatore al momento della consegna del precetto esecutivo oppure, successivamente (entro dieci giorni), un semplice scritto di poche parole o una comunicazione orale allo sportello dell’ufficio d’esecuzione;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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– ; – .
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.