Incarto n.
15.2017.24

Lugano

10 aprile 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 31 marzo 2017 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 16 marzo 2017 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

 

 

PI 1,

(rappresentata dalla RA 1,)

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                  che sulla scorta del precetto esecutivo (PE) n. __________ emesso il 21 novembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, la PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 5'237.30 oltre agli interessi del 5% dal 13 ottobre 2015;

 

                                  che in mancanza di opposizione al PE notificato all’escusso il 20 febbraio 2017 dalla cancelleria comunale del suo domicilio, il 16 marzo 2017 l’UE ha dato seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione della procedente, inviando l’avviso di pignoramento ad RI 1;

 

                                  che con scritto inoltrato all’Ufficio il 23 marzo 2017, l’escusso ha contestato la pretesa posta in esecuzione, sostenendo in sostanza che l’importo dovuto è di fr. 2'214.90 anziché fr. 5'237.30;

 

                                  che in risposta, il 28 marzo 2017 l’UE ha comunicato al debitore che non è stata interposta opposizione al PE e che, ove ritenesse errato l’operato della cassa malati, avrebbe potuto ricorrere o segnalare la casistica al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al­l’Autorità di vigilanza cantonale (art. 17 LEF);

 

                                  che con ricorso inviato il 31 marzo 2017 al Tribunale cantonale delle assicurazioni, RI 1 chiede l’annullamento della diffida di pagamento del 16 marzo 2017 ricevuta dalla PI 1, nonché del precetto esecutivo e del­l’avviso di pignoramento;

 

                                  che il 3 aprile 2017 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha trasmesso il ricorso a questa Camera per competenza, informandone il ricorrente con scritto dello stesso giorno;

 

                                  che il ricorso giusta l’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto il provvedimento di un organo di esecuzione o dei fallimenti, sicché nel caso di specie questa Camera è competente unicamente per decidere sulla richiesta di annullamento del PE e dell’avviso di pignoramento, ma non su quella concernente la diffida di pagamento emessa dalla cassa malati dell’escusso;

 

                                  che per quanto attiene al PE, l’insorgente sostiene di averlo trovato nella sua buca delle lettere e di avervi interposto opposizione, spedendone una copia all’UE a mezzo di lettera semplice il 24 febbraio 2017;

 

                                  che se il PE fosse effettivamente stato deposto nella cassetta delle lettere del debitore (contrariamente a quanto risulta dall’at­­testazione firmata figurante sull’atto), la notifica sarebbe da considerare irregolare (DTF 117 III 9 consid. 3/b; 136 III 573 consid. 5.2);

 

                                  che ciò nondimeno non è necessario indagare sulle circostanze della comunicazione del PE siccome nei casi in cui, malgrado il vizio inerente alla notifica, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del suo contenuto, l’atto esplica i suoi effetti (DTF 128 III 101 consid. 2; 110 III 9 consid. 2), sicché il termine per presentare ricorso (contro la notifica) o interporre opposizione comincia a decorrere da tale conoscenza (DTF 104 III 13 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 5A_548/2011 del 5 dicembre 2011, con­sid. 2.1 e 5A_6/2008 del 5 febbraio 2008, consid. 3.2; sentenza della CEF 15.2014.39 del 4 giugno 2014, consid. 3.1);

 

                                  che nel caso in rassegna l’escusso è venuto a conoscenza del PE il 20 febbraio 2017, come scritto di proprio pugno in capo all’atto stesso (ciò che corrisponde del resto a quanto indicato dal­l’agente notificatore), motivo per cui il termine di 10 giorni per interporre opposizione (art. 74 cpv. 1 LEF) è cominciato a decorrere da tale data, a prescindere dall’irregolarità della notificazione;

 

                                  ch’egli afferma di avere spedito all’UE il 24 febbraio una copia del PE con una crocetta nella casella Opposizione totale;

 

                                  che tale invio non è però giunto all’UE, il quale, in risposta al suo scritto del 22 marzo 2017 con cui egli aveva ritornato il PE e l’av­­viso di pignoramento del 16 marzo, gli ha comunicato che nessuna opposizione era stata interposta (scritto del 28 marzo 2017 accluso al ricorso);

 

                                  che avendo, a suo dire, inviato l’opposizione a mezzo di lettera semplice, RI 1 non è in grado di provare che la stessa sia pervenuta all’UE prima della scadenza del termine di opposizione, il 2 marzo 2017 (10 giorni a contare dal 20 febbraio, art. 74 cpv. 1, 31 LEF e 142 cpv. 1 CPC);

 

                                  che, orbene, l’onere della prova dell’avvenuta tempestiva opposizione spetta all’escusso (sentenza della CEF 15.2013.117 del 4 dicembre 2013 e riferimenti citati);

 

                                  che dagli atti si evince che l’opposizione segnata sul PE è pervenuta all’UE al più presto il 28 marzo ed è pertanto ampiamente tardiva;

 

                                  che in mancanza di (tempestiva) opposizione, l’organo esecutivo ha correttamente dato seguito alla domanda di continuazione del­l’esecuzione della procedente, trasmettendo l’avviso di pignoramento all’escusso il 16 marzo 2017;

 

                                  che sotto questo profilo il ricorso si rivela infondato;

 

                                  che l’insorgente chiede pure di eventualmente riformulare il PE, nel senso di ridurre la pretesa posta in esecuzione da fr. 5'237.30 a fr. 2'214.90, sostenendo di aver contestato presso la sua cassa malati i premi del 2015;

 

                                  che non compete all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza e/o l’entità della pretesa dedotta in esecuzione, la via del ricorso essendo preclusa per le questioni di merito, la cui cognizione spetta esclusivamente all’auto­­rità giudiziaria o amministrativa competente (sentenza della CEF 15.2015.46 del 23 giugno 2015), in concreto la cassa malati o il Tribunale cantonale delle assicurazioni (nel senso di quanto indicato da quello stesso Tribunale nello scritto del 3 aprile 2017);

 

                                  che il ricorso si rivela quindi irricevibile da questo punto di vista;

 

                                  che stante l’esito del presente giudizio, si rende inutile assegnare all’escutente e all’UE un termine per esprimersi sul ricorso (art. 9 cpv. 2 LPR);

 

                                  che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:            1.  Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione a:

    Tribunale cantonale delle assicurazioni (inc. __________);

    Ufficio di esecuzione, Locarno.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.