Incarto n.
15.2017.2

Lugano

26 aprile 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cassina

 

 

statuendo sul ricorso 16 dicembre 2016 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 2 dicembre 2016 e la notifica del precetto esecutivo avvenuta il 9 novembre 2016 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

 

 

PI 1, __________

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 novembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 3'009.– oltre agli interessi del 5% dal 1° settembre 2016. Il precetto esecutivo è stato notificato il 9 novembre 2016 all’ap­prendista del rappresentante dell’escusso, avv. PI 2, e allo stesso non è stata interposta opposizione.

 

                                  B.   Avendo la creditrice postulato il proseguimento dell’esecuzione, il 2 dicembre 2016 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento.

 

                                  C.   Con ricorso del 16 dicembre 2016, RI 1 chiede di annullare il precetto esecutivo e l’avviso di pignoramento.

                                  D.   Con osservazioni 27 dicembre 2016 PI 1 si è opposta al ricorso, mentre l’avv. PI 2 ne ha chiesto l’acco­glimento. L’UE si è rimesso al giudizio della Camera.

 

 

Considerato

 

in diritto:                  1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’avviso di pignoramento emesso il 2 dicembre 2016 dall’UE di Locarno, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                                   2.   Il ricorrente si duole che la notifica del precetto esecutivo non è avvenuta correttamente perché l’avv. PI 2 a quel momento non lo rappresentava più. Inoltre l’atto è stato consegnato all’apprendista dell’avv. PI 2 benché fosse minorenne, sicché la notifica non è valida a tenore dell’art. 64 LEF. Essa poi non ha interposto opposizione e, a mente del ricorrente, neppure avrebbe potuto farlo siccome minorenne.

                                   3.   Giusta l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a "persona adulta della sua famiglia", espressione con cui si intende ogni persona, il cui sviluppo fisico e psichico dà l’impres­­sione della maturità, ove viva nella stessa economia domestica dell’escusso, seppur senza esercitare l’autorità domestica (fra tante: sentenza della CEF 15.2015.34 del 14 agosto 2015, consid. 4) o a uno dei suoi impiegati.

 

                                3.1   L’ufficio d’esecuzione, se è a conoscenza del fatto che il debitore ha designato una terza persona per rappresentarlo in una determinata esecuzione o in generale in tutte le esecuzioni dirette contro di lui, è tenuto a notificare gli atti esecutivi al rappresentante convenzionale (sentenze della CEF 15.2009.144 del 1° feb­braio 2010, RtiD 2011 I 743 n. 48c, consid. 6/b, 15.2005.70 del 22 agosto 2005, RtiD 2006 I 746 n. 73c, consid. 1.1; Angst in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 64 LEF; Jeanneret/Lembo in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 21 ad art. 64 LEF e, per analogia, n. 7, 8 10 ad art. 66 LEF). Qualora il rappresentante non abbia contestato una prima notifica, l’ufficio può validamente notificargli tutti i successivi atti esecutivi fintanto che non gli è stata comunicata la revoca del mandato (sentenza della CEF 15.2010.21 dell’8 marzo 2010, con­sid. 3.2; Rep. 1979, 175; cfr. art. 34 cpv. 3 CO).

 

                                  a)   Nella fattispecie l’Ufficio ha indicato l’avv. PI 2 come destinatario del precetto esecutivo emesso il 7 novembre 2016 sulla base della procura trasmessagli dall’avvocato il 19 novembre 2013, con cui RI 1 lo autorizzava a rappresentarlo nelle sue pratiche esecutive (“UEF”). Procedendo in tal modo, l’Ufficio ha senz’altro agito correttamente, poiché a quel momento l’avv. PI 2 risultava ancora a tutti gli effetti nei suoi confronti valido rappresentante convenzionale dell’escusso.

 

                                  b)   Nulla muta al riguardo lo scritto del 25 marzo 2016, con il quale RI 1 ha revocato ogni mandato affidato all’avv. PI 2, poiché il debitore l’ha comunicato unicamente al proprio patrocinatore e non anche all’UE. Neppure l’avv. PI 2 risulta poi avere segnalato questa circostanza all’Ufficio prima delle sue osservazioni del 27 dicembre 2016. Lo scritto del 25 marzo 2016 è quindi giunto all’UE solo il 20 dicembre 2016, dopo la notifica del precetto esecutivo, il 9 novembre. La critica del ricorrente è pertanto priva di rilievo alla luce della giurisprudenza appena ricordata.

 

                                3.2   A norma dell’art. 64 cpv. 1 LEF, in assenza dell’escusso la notificazione può anche essere fatta a un suo impiegato. Per analogia la stessa possibilità dev’essere ammessa per le notifiche al rappresentante dell’escusso.

 

                                  a)   Nel caso specifico l’atto esecutivo è stato consegnato nei locali dello studio legale dell’avv. PI 2 all’apprendista __________, regolarmente impiegata con contratto di tirocinio del 23 maggio 2016 (accluso al ricorso). La notifica risulta pertanto in sé valida.

 

                                  b)   Il ricorrente obietta però che all’epoca della notifica del precetto esecutivo l’apprendista aveva solo 15 anni e nove mesi e, siccome minorenne, non avrebbe potuto ritirarlo. Sennonché l’art. 64 cpv. 1 LEF non vincola la validità della notifica alla maggior età del ricevente. Basta, per quanto attiene alle persone della famiglia dell’escusso, che sia una persona “adulta”. Non risulta dal testo della norma, d’altronde, che tale esigenza valga anche per gli impiegati del debitore. Ma fosse anche così, per “persona adulta” della famiglia del debitore non s’intende una persona maggiorenne nel senso dell’art. 14 CC, bensì una persona il cui sviluppo fisico e psichico dia l’impressione della maturità e che appaia capace d’intendere e di volere (DTF 56 III 21; BlSchK 2007, 60 segg.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 23 ad art. 64 LEF; Angst, op. cit., n. 18 ad art. 64; Jeanneret/ Lembo, op. cit., n. 24 ad art. 64).

 

                                  c)   Nel caso di specie l’avv. PI 2 ha acconsentito alla propria apprendista, perlomeno per atti concludenti, a prendere in consegna in sua assenza la corrispondenza destinata allo studio legale, ritenendola così capace d’intendere e di volere, circostanza peraltro non messa in discussione dal ricorrente, il quale si è appellato unicamente alla sua minore età. Ciò posto l’atto esecutivo è validamente pervenuto nella sfera di dominio del rappresentate legale dell’escusso, rappresentato in quell’occa­sione dalla propria dipendente in virtù del rapporto contrattuale in essere tra i due (in tal senso, ancorché sulla base dell’art. 65 LEF, la sentenza 13 luglio 2005 del Tribunale cantonale vodese [BlSchK 2006, 184], con cui ha confermato la validità della notifica di precetti esecutivi a uno stagista di 16 anni della società escussa). Anche se – ciò che il ricorrente peraltro non allega – l’apprendista non dovesse avere trasmesso il precetto al proprio datore di lavoro, quest’ultimo risponde comunque del comportamento della sua ausiliaria sulla scorta dell’art. 101 CO, e tale circostanza è opponibile al ricorrente in virtù della procura del 19 novembre 2013.

 

                                3.3   Priva di pregio risulta infine l’argomentazione secondo cui l’ap­prendista, per la sua minor età, non avrebbe potuto interporre opposizione. La legittimazione a formare opposizione giusta l’art. 74 cpv. 1 LEF è infatti riconosciuta a ogni persona alla quale il precetto esecutivo può essere validamente notificato (sentenza della CEF 15.2009.13 del 17 marzo 2009 consid. 2.2; Bessenich in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5-6 ad art. 74 LEF, con rif.; Gilliéron, op. cit., n. 18-24 ad art. 74; Ruedin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 74 LEF; Malacrida/Roesler in: SchKG, Kurzkommentar, 2010, n. 3 ad art. 74 LEF), siccome non si può ammettere che l’atto esecutivo possa essere notificato nelle mani di una persona diversa dal­l’escusso senza riconoscere a questa persona, a suo scarico, la facoltà di formulare opposizione (sentenza della CEF 15.2008.57 del 19 settembre 2008, RtiD 2009 I 725 seg. n. 54c, consid. 4). Anche quest’ultima censura va respinta, ciò che segna la sorte del ricorso.

                                   4.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–;

–.

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.