Incarto n.
15.2017.30

Lugano

27 aprile 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 13 aprile 2017 di

 

 

 RI 1 

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 6 aprile 2017 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

 

 

PI 1

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare emesso il 6 aprile 2017 dall’Uf­­ficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 520'000.– oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2017 e di fr. 8'538.38 per interessi maturati e spese invocando il contratto di mutuo ipotecario del 18 maggio 2016;

                                         che il precetto esecutivo è stato consegnato all’escusso il 13 aprile 2017, il quale vi ha interposto opposizione all’atto della notifica;

                                         che con ricorso dello stesso 13 aprile 2017 RI 1 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, di accertare l’inam­­missibilità del precetto esecutivo, facendone valere la nullità siccome la notifica è avvenuta durante le ferie pasquali, ossia durante un periodo di preclusione giusta l’art. 56 n. 2 LEF;

                                         che nelle sue osservazioni del 14 aprile 2017, l’UE preavvisa ne­gativamente la domanda di concessione dell’effetto sospensivo e chiede di dichiarare il ricorso irricevibile senza previa istruttoria;

                                         che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);

                                         che secondo la stessa decisione citata dal ricorrente, un atto di esecuzione compiuto durante le ferie esecutive non è nullo né annullabile, ma esplica i suoi effetti solo a partire dal primo giorno utile che segue la conclusione delle ferie (DTF 121 III 284 consid. 2/b; v. pure DTF 127 III 176 consid. 3/b, 132 II 157 consid. 3.3; sentenze del Tribunale federale 5A_120/2012, consid. 3.3 e della CEF 15.2016.25 del 3 novembre 2016 consid. 1.2 e 15.2015.60 del 12 ottobre 2015 consid. 3; RtiD 2005 I 887 n. 109c consid. 2 e RtiD 2004 II 717 segg. n. 72c);

                                         che detto altrimenti, la sanzione della notifica del precetto esecutivo durante le ferie è unicamente l’inefficacia temporanea, nel senso che il termine per interporre opposizione comincia a decorrere solo dal primo giorno utile che segue la conclusione delle ferie (sentenza della CEF 15.2003.131 del 31 ottobre 2003, RtiD 2004 II 717 segg. n. 72c e riferimenti citati);

                                         che il ricorrente non ha del resto subito alcun pregiudizio dall’ir­­regolare notificazione, siccome egli ha immediatamente interposto opposizione al precetto esecutivo, sospendendo così l’esecu­­zione (art. 78 cpv. 1 LEF);

                                         che il ricorso va pertanto respinto senza necessità di notificarlo alla controparte per osservazioni (art. 9 cpv. 2 LPR);

                                        che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–  .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.