|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Bozzini |
|
vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo sul ricorso interposto il 19 maggio 2017 dalla
|
|
RI 1
|
|
|
contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione del sequestro n. __________ decretato dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di
|
|
|
ritenuto
in fatto: A. Su istanza della RI 1, con decreto del 5 aprile 2017 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato nei confronti di PI 1, sino a concorrenza di fr. 1'900'848.– oltre agli interessi del 5% dal 14 giugno 2004, il sequestro in particolare dei seguenti beni:
“4) presso PI 1 e PI 2, via __________, __________, ½ dell’arredo dell’abitazione coniugale”.
B. Il 7 aprile 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha eseguito il sequestro e il 5 maggio 2017 ha allestito il relativo verbale, che menziona segnatamente quanto segue:
“Presso l’abitazione coniugale dei signori PI 1 e PI 2 in via __________ a __________.
Per quanto concerne la pos. n. 4 del Decreto di sequestro, l’arredo dell’abitazione coniugale pari 1/2, lo stesso non è fruttuoso ritenuto che non viene specificato nel Decreto quali beni sono di proprietà del sig. PI 1”.
C. Ricevuto il verbale, con scritto del 12 maggio 2017 la RI 1 ha sollecitato l’Ufficio a procedere al sequestro in questione, sostenendo in sostanza che il sequestro riguarda la quota di un mezzo di tutto l’arredo dell’abitazione coniugale.
D. In risposta a tale comunicazione, il 17 maggio 2017 l’UE ha spiegato che “per quanto riguarda la posizione n. 4 del decreto di sequestro (“1/2 arredamento dell’abitazione coniugale”) la descrizione degli oggetti non è sufficientemente specificata, ritenuto che non è compito dell’Ufficio d’esecuzione di ricercare d’ufficio oggetti da sequestrare […] rimane pertanto confermato quanto indicato nel nostro verbale del 05.05.2017”.
E. Con ricorso del 19 maggio 2017 la RI 1 si aggrava contro il verbale di sequestro, chiedendo a questa Camera di far ordine all’UE di procedere immediatamente al sequestro, facendolo gravare sulla quota di un mezzo di ogni singolo elemento dell’arredo dell’abitazione coniugale di PI 1 e PI 2.
F. Siccome per errore aveva omesso di menzionare l’esito del sequestro per quanto riguarda la posizione n. 9 del relativo decreto, il 29 maggio 2017 l’organo esecutivo ha emesso un nuovo verbale di sequestro e il 30 maggio lo ha trasmesso alle parti in sostituzione di quello precedente.
G. Con osservazioni del 6 giugno 2017 PI 1 postula la reiezione del ricorso, come pure l’Ufficio nelle sue del 9 giugno 2017.
H. Riproponendo sostanzialmente quanto già argomentato nelle osservazioni, il 2 agosto 2017 PI 1 chiede a questa Camera di dichiarare il ricorso irricevibile.
Considerato
in diritto: 1. Siccome il 29 maggio 2017 l’UE di Lugano ha notificato un nuovo verbale di sequestro in sostituzione di quello impugnato, il resistente sostiene anzitutto che il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile. Con scritto (tardivo) del 2 agosto 2017 egli ripropone in sostanza la medesima richiesta, rilevando che il verbale del 30 maggio 2017 è passato in giudicato. Tale tesi è tuttavia infondata. Sebbene l’Ufficio abbia effettivamente annullato e sostituito il verbale del 5 maggio con quello del 30 maggio 2017, sul punto contestato dalla ricorrente la decisione è rimasta immutata, sicché la decisione dell’UE al riguardo non è ancora passata in giudicato. Un ricorso diventa infatti senza oggetto in caso di riconsiderazione del provvedimento impugnato nel senso dell’art. 17 cpv. 4 LEF solo se l’UE accoglie integralmente le domande del ricorrente (DTF 126 III 86 consid. 3)
Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 9 maggio 2017, il ricorso è dunque in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il resistente rileva altresì che, come in precedenti atti processuali, i patrocinatori della ricorrente non producono alcuna procura, sicché – a suo dire – non si può sapere se la società panamense esista oppure no. Osserva pure che essi dichiarano di agire congiuntamente, ma il ricorso è firmato solo dall’avv. PA 2. Egli è dunque del parere che la ricorrente dovrà comprovare la sua capacità a stare in lite. In verità, una procura non è suscettibile di fornire alcuna indicazione sull’esistenza della parte che la rilascia, sicché la richiesta del resistente appare d’acchito inutile, per tacere del fatto che la procura in realtà già figura nell’incarto, quale allegato dell’istanza di sequestro del 3 aprile 2017 (doc. 3 accluso al ricorso), e che pure PI 1 non ha prodotto alcuna procura con le proprie osservazioni, limitandosi a rinviare all’“incarto __________ e doc. A”. D’altronde, la procura a favore degli avvocati dello Studio legale PA 1 precisa ch’essi possono rappresentare la ricorrente “sia singolarmente sia congiuntamente, con facoltà di subdelega”. Infine, la Camera non ha nessun motivo di dubitare della capacità a stare in lite della ricorrente, che PI 1 non ha mai finora contestato nelle numerose procedure opponenti le stesse parti di cui la Camera ha già avuto modo di trattare sin dal 2012 (v. per esempio gli incarti 15.2012.93, 15.2012.135, 15.2014.95, 15.2017.3, 15.2017.9, 15.2017.27), né egli adduce alcuna ragione per cui sarebbe ora sorto un dubbio al riguardo. Non occorre in definitiva rallentare ulteriormente la procedura ordinando un’inutile verifica.
3. Nel ricorso la RI 1 si duole del fatto che l’Ufficio non ha proceduto a sequestrare la metà dell’arredo dell’abitazione coniugale di PI 1 e PI 2, sostenendo che per quanto riguarda la proprietà dell’arredo, vale la presunzione sancita dall’art. 200 cpv. 2 CC, secondo cui i beni, salvo prova contraria, sono di comproprietà dei coniugi. Rileva pure che per quanto attiene al grado di specificità della descrizione degli oggetti da sequestrare, è sufficiente indicare il genere o la categoria dei beni e il luogo in cui si trovano. Ritiene dunque che nel caso di specie la specificazione come “arredo dell’abitazione coniugale” e l’indicazione dell’indirizzo di tale abitazione sono elementi senz’altro sufficienti per consentire all’Ufficio di eseguire il sequestro.
Da parte sua, PI 1 osserva che l’art. 200 cpv. 2 CC non si applica al caso concreto, dal momento che lui e sua moglie vivono sotto l’egida della separazione dei beni. È inoltre del parere che l’indicazione “½ dell’arredo dell’abitazione coniugale” non basta a eseguire un sequestro, poiché non è sufficientemente chiara. Sostiene altresì che l’arredo è impignorabile a norma dell’art. 92 cpv. 1 n. 1 LEF e, ad ogni modo, appartiene interamente a sua moglie.
Sulla scorta della definizione del termine fornita dall’enciclopedia Treccani, l’Ufficio osserva infine che l’“arredo” non è una categoria o un genere ben definito, ma l’insieme di beni collegati da un concetto architettonico, i cui elementi sono discutibili e soggetti a possibili diverse interpretazioni. L’organo esecutivo ritiene dunque di non sapere esattamente che cosa sequestrare, in assenza di una descrizione sufficientemente precisa degli oggetti colpiti dal sequestro.
4. Secondo la giurisprudenza, è ammesso il sequestro di beni designati anche solo nel genere, purché sia indicato almeno il luogo in cui si trovano o la persona che li detiene (DTF 100 III 28; 103 III 86 e 91), onde evitare che il sequestro rivesta carattere investigativo (sentenza del Tribunale federale 5A_402/2008 del 15 dicembre 2008, consid. 3.1 e i riferimenti citati; sentenza della CEF 15.2014.54 del 25 luglio 2014, consid. 3.1).
4.1 Nel caso in rassegna, il sequestro in esame si caratterizza quale sequestro generico (“Gattungsarrest”), nel senso che i beni da sequestrare sono indicati unicamente nel loro genere (“½ dell’arredo dell’abitazione coniugale”) e non singolarmente. Come visto sopra (consid. 4), ciò non impedisce di eseguire il sequestro, ritenuto che il relativo decreto pretorile indica precisamente il luogo, confinato, in cui si trovano i beni. Non si disconosce invero che preso individualmente il termine “arredo” possa in astratto dare adito a diverse interpretazioni, ma nel caso concreto l’ordine del Pretore non può che riferirsi a tutti i beni mobili che si trovano all’interno dell’abitazione univocamente designata e che servono oggettivamente ad ammobiliarla o ad arredarla (mobili, suppellettili, quadri, ecc.). In tal senso, l’indicazione contenuta nel decreto pretorile è sufficientemente chiara da consentire l’esecuzione del sequestro. Neppure la limitazione del sequestro alla “½” dell’arredo crea impedimento alcuno alla sua esecuzione, giacché la legge prevede espressamente la possibilità di pignorare (o sequestrare: art. 275 LEF) una quota di comproprietà (art. 646 cpv. 3 CC). Non è infatti il bene mobile stesso a essere colpito dalla misura esecutiva, ma il diritto di proprietà individuale o collettivo su tale bene (v. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 7 ad art. 122 LEF e vol. III, 2001, n. 11 ad art. 242 LEF), ovvero, nella seconda ipotesi, soltanto una parte ideale del diritto di proprietà (DTF 90 III 77 consid. 1).
4.2 Alla luce di quanto precede, l’operato dell’Ufficio si rivela errato, laddove non ha dato seguito al sequestro in questione. Neppure le censure sollevate dal resistente portano a diversa conclusione. Per quanto attiene alla proprietà dei beni da sequestrare, che PI 1 pretende appartengano interamente a sua moglie, va ricordato che le censure che toccano i presupposti materiali del sequestro, in particolare quelle che concernono la proprietà o la titolarità dei beni da sequestrare, rientrano in un primo tempo nella competenza del giudice dell’opposizione al sequestro (DTF 129 III 207 consid. 2.4) e in un secondo in quella del giudice della rivendicazione (art. 106 segg. per il rinvio dell’art. 275 LEF). Non spetta dunque né all’UE né all’autorità di vigilanza esaminare tali questioni. Per quanto riguarda invece la pignorabilità dei beni da sequestrare, allo stato attuale la critica del debitore sequestrato si rivela prematura, l’Ufficio non avendo (ancora) esaminato tale aspetto. Al momento in cui eseguirà il sequestro secondo le indicazioni di questa Camera (v. consid. 5), l’organo esecutivo dovrà naturalmente verificare che i beni menzionati nel decreto di sequestro non siano impignorabili giusta l’art. 92 LEF (applicabile all’esecuzione del sequestro per il rinvio dell’art. 275 LEF).
5. Per le ragioni che precedono, il ricorso risulta fondato e va dunque accolto. Di conseguenza, l’Ufficio è tenuto a sequestrare il diritto di comproprietà in ragione di ½ di PI 1 su tutto l’arredo dell’abitazione coniugale di lui e di sua moglie, nella misura in cui non sia impignorabile giusta l’art. 92 LEF. Esso menzionerà nel verbale anche le eventuali rivendicazioni di proprietà fatte valere dalla moglie del debitore sequestrato o di eventuali altri terzi e avvierà se del caso la procedura di rivendicazione giusta gli art. 106 e segg. LEF. Ove ne sia richiesto, l’organo esecutivo determinerà inoltre se i beni sui quali grava il diritto di comproprietà sequestrato possano essere lasciati a disposizione del terzo comproprietario, ovvero di PI 2 giusta l’art. 98 cpv. 2 e 3 LEF (cfr. DTF 90 III 78 consid 2).
6. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Lugano di dar seguito al punto 4 del decreto di sequestro del 5 aprile 2017 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, secondo le indicazioni del soprastante considerando 5.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
|
|
– ; – . |
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.