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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo sul ricorso 19 giugno 2017 di
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RI 1 (patrocinato dall’ PA 1, )
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contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione dei sequestri n. __________ e __________ decretati il 31 maggio 2016 dal Pretore del Distretto di Lugano nei confronti di
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PI 2, (entrambi patrocinati dall’ PA 2, )
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ritenuto
in fatto: A. Su istanza di PI 1, con decreto del 31 maggio 2016 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato nei confronti di RI 2 il sequestro (sino a concorrenza di fr. 663'991.90 oltre agli interessi del 5% dal 29 febbraio 2016) dei seguenti beni:
“1. il credito di CHF 500'000.– che il signor RI 2, unitamente alla di lui sorella signora RI 1, vanta nei confronti del notaio avv. __________, Via __________, __________, in relazione con l’atto di compravendita immobiliare di cui all’istromento notarile n. __________ del suddetto notaio, credito depositato da quest’ultima sul conto IBAN __________ rubrica “clienti” a lei intestato, presso la PI 3;
2. il credito che il signor RI 2 vanta nei confronti della PI 4, Via __________, __________, in relazione ai versamenti effettuati dal notaio avv. __________ sul conto IBAN __________ a favore di PI 4, __________, di pertinenza del signor RI 2, di CHF 1'605'000.– il 15 gennaio 2016 risp. di CHF 7'550'000.– il 22 gennaio 2016, in connessione con il prezzo della compravendita con oggetto la part. no. __________ RFD di __________ risp. di tutti i beni, crediti, valori, titoli e diritti di ogni tipo che si trovano sui conti (in particolare il/i conto/i sul/i quale/i sono stati eventualmente riservati i suddetti importi di CHF 1'605'000.– risp. CHF 7'550'000.–), depositi, relazioni bancarie, in cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma presso la sopracitata Banca, appartenenti direttamente o indirettamente, anche sotto cifra o qualsiasi designazione convenzionale e/o di comodo a RI 2, Via __________, __________.”
B. Sempre su richiesta di PI 1, lo stesso giorno il Pretore ha ordinato nei confronti di RI 1 il sequestro (sino a concorrenza di fr. 663'991.90 oltre agli interessi del 5% dal 29 febbraio 2016) dei seguenti beni:
“1. il credito di CHF 500'000.– che la signora RI 1, unitamente al di lei fratello signor RI 2, vanta nei confronti del notaio avv. __________, Via __________, __________, in relazione con l’atto di compravendita immobiliare di cui all’istromento notarile n. __________ del suddetto notaio, credito depositato da quest’ultima sul conto IBAN __________ rubrica “clienti” a lei intestato, presso la PI 3;
2. il credito che la signora RI 1 vanta nei confronti della PI 4, Via __________, __________, in relazione ai versamenti effettuati dal notaio avv. __________ sul conto IBAN CH380845110 022742006 a favore di PI 4, __________, di pertinenza della signora RI 1, di CHF 1'605'000.– il 15 gennaio 2016 risp. di CHF 7'550'000.– il 22 gennaio 2016, in connessione con il prezzo della compravendita con oggetto la part. no. __________ RFD di __________ risp. di tutti i beni, crediti, valori, titoli e diritti di ogni tipo che si trovano sui conti (in particolare il/i conto/i sul/i quale/i sono stati eventualmente riservati i suddetti importi di CHF 1'605'000.– risp. CHF 7'550'000.–), depositi, relazioni bancarie, in cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma presso la sopracitata Banca, appartenenti direttamente o indirettamente, anche sotto cifra o qualsiasi designazione convenzionale e/o di comodo a RI 1, Via __________, __________;
3. il conto IBAN __________ intestato alla signora RI 1 presso la PI 5 (Banque PI 5) (Banca PI 5) (Bank PI 5), __________, conto sul quale è stato versato dal notaio avv. __________ l’importo di CHF 7'600'000.–- il 22 gennaio 2016 in connessione con il prezzo della compravendita con oggetto la part. no. __________ RFD __________ risp. tutti i beni, crediti, valori, titoli e diritti di ogni tipo che si trovano sui conti, depositi, relazioni bancarie, in cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma presso la sopracitata Banca, appartenenti direttamente o indirettamente, anche sotto cifra o qualsiasi designazione convenzionale e/o di comodo a RI 1, Via __________, __________;
4. le PPP no. __________, __________ e __________ fondo base n. __________ RFD di __________ di proprietà della signora RI 1”.
C. Il 1° giugno 2016 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, incaricato di eseguire i sequestri dei beni situati nel proprio circondario, ha notificato i rispettivi sequestri al notaio avv. __________ e alla PI 4 e ha inoltre provveduto, unicamente nei confronti di RI 1, al sequestro delle quote di proprietà per piani n. __________, __________ e __________ della particella n. __________ RFD di __________. I relativi verbali di sequestro (n. __________ per RI 2 e n. __________ per RI 1) sono stati trasmessi loro il 7 giugno 2016. L’ordine di sequestro relativo al conto bancario presso la PI 5 è stato invece trasmesso per competenza all’Ufficio di esecuzione di Zurigo 1.
D. Con precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 13 giugno 2016 dall’UE a convalida dei sequestri, RI 1 ha escusso PI 2 e PI 1 per l’incasso di fr. 663'991.90 oltre agli interessi del 5% dal 29 febbraio 2016. Avendo gli escussi interposto opposizione il 17 giugno 2017, il creditore ha avviato le relative azioni di accertamento del proprio credito il 24 giugno 2016 dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 (inc. __________ e __________). Le cause sono tuttora pendenti.
E. Il 13 giugno 2016 RI 2 e RI 1 hanno formulato opposizione ai rispettivi decreti di sequestro, che il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto con decisioni del 6 marzo 2017 (inc. __________ e __________).
F. Con scritto del 22 maggio 2017 i debitori sequestrati hanno chiesto all’UE la liberazione a loro favore dei rispettivi crediti verso la PI 4, degli immobili e del credito del conto intestato a PI 2 presso la PI 5, in cambio della prestazione di due garanzie a prima richiesta della banca PI 6 di fr. 1'006'410.– cadauna con scadenza fissata al 31 maggio 2027, di cui hanno prodotto delle bozze. Le garanzie sono subordinate a una richiesta dell’UE attestante che PI 1, rispettivamente PI 2, è stato/a condannato/a a pagare a RI 1, in virtù di una sentenza passata in giudicato ed esecutiva in Svizzera, un importo fino a un massimo di fr. 1'006'410.– in connessione alle pretese di RI 1 garantite dai noti sequestri.
G. Il 7 giugno 2017 l’Ufficio ha accolto le predette domande, impartendo ai debitori sequestrati un termine di 10 giorni dal passaggio in giudicato della decisione per produrre l’originale delle garanzie bancarie. L’organo esecutivo ha pure stabilito che dopo aver ricevuto i documenti, avrebbe revocato i sequestri in questione, compreso quello concernente il conto presso la PI 5.
H. Con ricorso del 19 giugno 2017 RI 1 si aggrava contro tale provvedimento, chiedendone l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo, ciò che il presidente di questa Camera ha concesso con decreto del 23 giugno 2017.
I. Con osservazioni del 7 luglio 2017 PI 1 e PI 2 postulano che il ricorso sia respinto e che sia confermato il provvedimento dell’Ufficio. In via subordinata chiedono che il gravame sia (comunque) respinto e che sia accolta una nuova richiesta di prestazione di garanzia presentata contestualmente alle osservazioni, cosicché sia loro fissato un termine di 10 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di questa Camera per consegnare all’UE l’originale delle relative garanzie bancarie, con contestuale liberazione dei beni sequestrati a loro favore.
Dal canto suo, con osservazioni del 17 luglio 2017 l’organo esecutivo si rimette al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver valutato correttamente la fattispecie.
Considerato
in diritto: 1. Preliminarmente occorre rilevare che, nonostante l’UE abbia accolto le richieste di prestazione di garanzia di PI 1 e PI 2 con un unico atto, a ben vedere si è in presenza di due distinte decisioni, che concernono i rispettivi sequestri eseguiti nei confronti di ciascun debitore sequestrato (v. i dispositivi n. 1 e 2 dell’atto impugnato). Dal contenuto del ricorso si comprende altresì che RI 1, sebbene mediante un unico allegato, si è aggravato contro entrambe le decisioni, chiedendone l’annullamento. Appurato che il complesso di fatti su cui si fondano i gravami è il medesimo, si giustifica dunque di decidere i ricorsi con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia, nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati singolarmente.
2. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 9 giugno 2017, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
3. Il ricorrente si duole di un’errata applicazione dell’art. 277 LEF da parte dell’UE. Egli sostiene al riguardo che la garanzia offerta dal debitore sequestrato dev’essere conforme non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente, in particolare sul piano temporale, allo scopo e alla portata del sequestro, onde salvaguardare le pretese del creditore in modo almeno equivalente ai beni sequestrati. A suo parere, l’ammissione di una garanzia e di conseguenza la messa a disposizione dei beni sequestrati a favore del debitore può avvenire unicamente nel caso in cui il creditore avrà la certezza, al termine della procedura di accertamento del credito e del proseguimento dell’esecuzione, di poter far realizzare beni sufficienti a soddisfare la pretesa che ha fondato il sequestro.
In sostanza, facendo riferimento alla giurisprudenza relativa all’art. 839 cpv. 3 CC (circa la garanzia sostitutiva all’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori), l’insorgente reputa che una garanzia con una limitazione temporale assoluta, ovvero con una scadenza definitiva, come nel caso di specie, non costituisce una garanzia sufficiente nemmeno alla luce dell’art. 277 LEF. Egli è dunque del parere che le garanzie prestate dai debitori sequestrati non sono compatibili con la predetta norma, siccome, indipendentemente dallo stadio di avanzamento della relativa procedura di convalida, sono limitate temporalmente, giungendo a scadenza dopo dieci anni, vale a dire il 31 maggio 2027, e non assicurano pertanto al creditore sequestrante che al momento del passaggio in giudicato della decisione di merito concernente l’accertamento del credito, rispettivamente al momento dell’escussione dei debitori, si trovino sufficienti beni a copertura delle sue pretese.
4. Da parte loro, i debitori sequestrati sono dell’opinione che l’amplissimo arco temporale (10 anni) delle garanzie da loro prestate non incide in alcun modo sul rispetto indiscutibile dei requisiti dell’art. 277 LEF. Essi concordano con il ricorrente che lo scopo della garanzia in base a tale disposto di legge è di salvaguardare le sue pretese in misura almeno equivalente, ma ritengono che con ciò la norma intenda una garanzia di pari valore pecuniario. Rilevano altresì che, considerati i termini tecnici della giustizia, una garanzia decennale dà la certezza assoluta che, nel denegato momento dell’eventuale escussione del presunto debitore, possano essere realizzati i beni sequestrati, oppure dei valori equivalenti. Sostengono inoltre che la giurisprudenza relativa alle ipoteche legali non è applicabile al caso di specie, poiché il sequestro non corrisponde a un diritto reale. Osservano pure che, se per ipotesi ci si dovesse mai avvicinare alla scadenza dei dieci anni senza una decisione di merito che convalidi i sequestri, il creditore potrebbe chiedere una proroga della garanzia e, in caso di risposta negativa della banca, potrebbe procedere al sequestro degli averi che essa tiene bloccati a copertura della garanzia medesima.
Nell’evenienza in cui questa Camera facesse propria la tesi del ricorrente, i resistenti affermano altresì che metteranno a disposizione due garanzie bancarie con scadenza legata allo stadio di avanzamento della procedura giudiziale o, detto altrimenti, con scadenza sino al termine della procedura di merito e relativo passaggio in giudicato, oltre a un lasso di tempo sufficiente a far valere le pretese. Postulano dunque in via subordinata di respingere il ricorso, accogliendo nel contempo le loro nuove domande di prestazione di garanzia sulla scorta delle relative bozze di garanzia bancaria che hanno prodotto unitamente alle osservazioni.
5. Giusta l’art. 277 LEF, gli oggetti sequestrati sono lasciati a disposizione del debitore, ove presti garanzia che in caso di pignoramento o di fallimento presenterà gli identici oggetti o ne sostituirà altri di egual valore. Tale norma permette di sostituire gli oggetti sequestrati con una garanzia almeno equivalente; ciò ha per effetto che i beni sequestrati sono totalmente liberati e che il debitore ne può disporre a piacimento. Lo scopo perseguito è invero quello di alleviare la situazione del debitore (DTF 116 III 40 consid. 3/b). La garanzia ai sensi dell’art. 277 LEF non sostituisce però i beni sequestrati. Al creditore spetta unicamente il diritto di essere soddisfatto con la garanzia qualora i beni sequestrati non fossero più presenti o riportati al momento dell’esecuzione del pignoramento (DTF 120 III 91 consid. 4/a; sentenza della CEF 15.2012.48 del 30 maggio 2012, consid. 4).
5.1 Nel caso in rassegna, le garanzie che intendono prestare PI 1 e PI 2 per ottenere la liberazione a loro favore dei beni sequestrati (salvo il credito di fr. 500'000.– verso il notaio avv. __________) prevedono una scadenza fissata al 31 maggio 2027. I sequestri eseguiti dall’Ufficio non contemplano invece per legge alcuna scadenza, nella misura in cui vengano convalidati dal creditore sequestrato secondo la procedura stabilita all’art. 279 LEF. Le garanzie bancarie in questione non offrono quindi affatto al ricorrente una tutela (almeno) equivalente al mantenimento dei sequestri. Nell’ipotesi in cui le cause di accertamento dei crediti posti in esecuzione dovessero invero durare più del periodo di validità delle garanzie bancarie, ciò che non può essere escluso a priori, il creditore sequestrante non solo non potrebbe più far valere queste ultime, ma neppure fare affidamento sui beni sequestrati, nel frattempo liberati a favore dei debitori. Ciò è contrario allo scopo dell’art. 277 LEF, che mira sì ad alleviare la situazione del debitore (consid. 5), ma a condizione che non siano pregiudicati gli interessi del creditore.
5.2 D’altronde, gli stessi resistenti ammettono che la banca non sarebbe obbligata a prorogare le garanzie ove i processi non dovessero terminare entro dieci anni e non v’è alcuna certezza che la banca detiene o deterrà ancora a quel momento averi di proprietà dei debitori a copertura delle garanzie medesime, non potendosi in particolare escludere che le garanzie della banca siano costituite da beni o fideiussioni di terzi.
5.3 Per abbondanza va rilevato che pone pure problemi la condizione posta dalle garanzie bancarie secondo cui il pagamento avverrà soltanto dietro attestazione dell’esistenza di una sentenza passata in giudicato che condanna PI 1, rispettivamente PI 2, a pagare a RI 1 qualunque importo fino a un massimo di fr. 1'006'410.– in connessione alle pretese garantite dai noti sequestri. Per assurdo, infatti, tale clausola impedirebbe il pagamento ove, in luogo di una sentenza condannatoria, il giudice competente emanasse una decisione di stralcio in seguito ad acquiescenza dei debitori sequestrati o per intervenuto accordo tra le parti. Anche per tale ragione, le garanzie non possono dunque dirsi (almeno) equivalenti al mantenimento dei sequestri.
5.4 Alla luce di quanto precede, l’Ufficio è incorso in un errore laddove ha accolto la richiesta dei debitori di liberare i beni sequestrati sulla scorta di garanzie bancarie che in realtà non equivalgono (sul piano temporale) alla copertura offerta dai sequestri. Di conseguenza, in accoglimento del ricorso, i provvedimenti impugnati vanno annullati. Occorre inoltre rilevare che le decisioni dell’UE sono pure nulle nella misura in cui prevedono la revoca del sequestro relativo al conto bancario intestato a PI 2 presso la PI 5 (v. dispositivo n. 3 dell’atto impugnato), giacché compete semmai all’Ufficio di esecuzione di Zurigo 1 procedere in tal senso, essendo stato incaricato dal Pretore di eseguire detto sequestro.
6. Per quanto attiene infine alla domanda subordinata con cui i resistenti chiedono di respingere il ricorso e di accogliere nel contempo le nuove richieste di prestazione di garanzia, oltre che contraddittoria, essa si rivela irricevibile, poiché non spetta a questa Camera, bensì all’UE di decidere in prima battuta su tale questione a norma dell’art. 277 LEF. Tali richieste vanno dunque trasmesse per competenza al medesimo, affinché valuti, tenendo conto di quanto stabilito nei considerandi che precedono, se le nuove garanzie offerte dai debitori sequestrati sono conformi alla legge.
7. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso riguardante il sequestro n. __________ è accolto. Di conseguenza è annullata la decisione del 7 giugno 2017 con cui l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha accolto l’istanza di prestazione di garanzie giusta l’art. 277 LEF presentata da PI 1.
2. Il ricorso riguardante il sequestro n. __________ è accolto. Di conseguenza è annullata la decisione del 7 giugno 2017 con cui l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha accolto l’istanza di prestazione di garanzie giusta l’art. 277 LEF presentata da PI 2.
3. Le domande di prestazione di garanzie del 7 luglio 2017 di PI 1 e PI 2 sono trasmesse per competenza all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
4. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
5. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.