Incarto n.
15.2017.4

Lugano

15 febbraio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 9 gennaio 2017 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 21 dicembre 2016 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dallo

 

 

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella)

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                  che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 aprile 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Canton Ticino, per il tramite dell’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA), ha escusso l’avv. RI 1 per l’in­­casso di fr. 89'500.–, indicando quali titoli di credito le ordinanze del 9 settembre 2011 con cui il Pretore di Lugano, sezione 1, aveva inflitto all’escussa due multe di fr. 37'500.– ognuna, le ordinanze del 22 giugno 2011 dello stesso Pretore relative a due altre multe di fr. 3'500.– ognuna e una decisione del 31 ottobre 2012 sempre del medesimo Pretore riferita a un residuo di tasse di giudizio, spese e oneri di fr. 7'500.–;

                                  che con sentenza del 7 settembre 2016 (inc. 14.2016.156), questa Camera ha respinto il reclamo 15 luglio 2016 interposto da RI 1 contro la decisione del 27 giugno 2016 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, aveva accolto l’istan­­za dello Stato del Canton Ticino e rigettato in via definitiva l’op­posizione interposta dall’escussa;

 

                                  che avverso tale decisione l’avv. RI 1 ha presentato al Tribunale federale ricorso in materia civile, dichiarato inammissibile con sentenza del 26 ottobre 2016 (inc. 5A_794/2016);

 

                                  che il 21 dicembre 2016 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento in quell’esecuzione, precisando che l’importo del credito, aggiornato a fr. 90'389.– “spese e interessi compresi”, sarebbe stato aggiunto a un precedente pignoramento che era stato previsto per il 10 agosto 2016;

 

                                  che contro tale provvedimento RI 1 è insorta con un ricorso del 9 gennaio 2017 chiedendo, previo conferimento del­l’effetto sospensivo, di accertare in via principale la nullità del­l’avviso impugnato e del credito posto in esecuzione “perché inesistente, ovvero perché sospeso se si tratta della decisione 5 ottobre 2016 TPC”, e in via subordinata di sospendere le esecuzioni a suo carico “di tutte le fatture per decisioni inerenti il procedimento penale di cui alla decisione contumaciale 5 ottobre 2016, fino alla decisione definitiva cresciuta in giudicato, ovvero fino all’esito dei ricorsi avanti la CEDU”;

 

                                  che la ricorrente motiva le sue domande riferendosi a un suo scritto del 17 novembre 2016, in cui ha chiesto all’UIPA e al Tribunale federale il condono totale o parziale, e in subordine la sospensione o la rateazione, del pagamento delle fatture relative alle “decisioni incidentali e non definitive tutte inerenti al procedimento penale avviato nel 2010”, nonché a un altro scritto suo del 16 dicembre 2016 all’UIPA, con cui ha postulato l’accorpamento alle predette fatture di una fattura per spese processuali poste a carico della madre;

 

                                  che la ricorrente lamenta di non avere ricevuto alcuna risposta dall’UIPA;

 

                                  che inoltre essa contesta di essere debitrice del credito posto in esecuzione, il quale a suo dire non è stato accertato in una decisione definitiva, ipotizzando che si tratti del conteggio dell’“illega­­le” processo penale sfociato nella sua condanna contumaciale del 5 ottobre 2016, ch’essa ricorda di avere impugnato;

                                  che in realtà, come visto, il credito per il quale è stato emesso l’avviso di pignoramento impugnato non ha nulla a che vedere con il processo penale in questione, ma concerne due multe disciplinari dell’art. 343 cpv. 1 lett. c CPC oltre a spese processuali sorte in una causa civile;

 

                                  che ad ogni modo l’opposizione interposta dall’avv. RI 1 è stata rigettata in via definitiva con una decisione ormai passata in giudicato;

 

                                  che l’UE, dando seguito alla domanda di proseguimento formulata dallo Stato del Canton Ticino, ha quindi a ragione emesso l’av­viso di pignoramento impugnato (art. 89 LEF);

 

                                  che di conseguenza il ricorso va respinto, ciò che rende senza oggetto la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo;

 

                                  che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:            1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.