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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cassina |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 30 giugno 2017 da
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RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento eseguito il 3 aprile 2017 nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse nei confronti del ricorrente da
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PI 2, __________ (rappr. dal proprio Municipio, __________)
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ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta dei precetti esecutivi appena citati emessi rispettivamente il 22 luglio 2015 e il 14 dicembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 e il PI 2 procedono contro RI 1 per l’incasso dei propri crediti.
B. Il 3 aprile 2017 l’UE ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi (del debitore)
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Cassa cantonale di compensazione AVS |
fr.
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2'350.00
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PI 3 |
fr. |
1'926.30 |
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Totale |
fr. |
4'276.30 |
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Minimo d’esistenza
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Minimo base |
fr. |
1'200.00 |
La moglie __________ residente in Italia a __________ |
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Affitto |
fr. |
950.00 |
Come da sentenza Camera esecu-zione e fallimenti del 21.03.2017 n. incarto 15.2016.120 |
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Assicurazione malattia |
fr. |
352.50 |
Premi LAMal, il premio LCA di fr. 141.00 non viene considerato |
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Spese mediche e dentali |
fr. |
279.35 |
Fr. 3'352.20 spese sostenute per malattia e infortunio |
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Franchigia cassa malati |
fr. |
208.35 |
Franchigia cassa malati fr. 2'500.– annui |
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Conguaglio riscaldamento |
fr. |
100.00 |
Conguaglio riscaldamento viene calcolato in base alla decisione della Camera di esecuzione e fallimenti del 21.03.2017 n. incarto 15.2016.120 |
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Abbonamento arcobaleno |
fr. |
69.00 |
Abbonamento 2 zone |
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Totale |
fr. |
3'159.20 |
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Dall’importo totale del minimo di esistenza di fr. 3'159.20, l’ufficio ha dedotto l’ammontare della rendita AVS di fr. 2'350.– (impignorabile secondo l’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF), e ha pignorato la rendita presso la PI 3 per la somma eccedente la quota esistenziale residua di fr. 809.20 (fr. 3'159.20 ./. 2'350.–).
C. Con ricorso del 30 giugno 2017, RI 1 postula il riconoscimento nella determinazione del proprio minimo vitale di tutte le spese mensili da lui sostenute e di conseguenza lo sblocco della rendita percepita dalla PI 3 a decorrere dal 1° luglio 2017 e il versamento a suo favore dei fr. 4'961.30 trattenuti dall’istituto di previdenza.
Egli chiede inoltre di condannare il socio e direttore della fallita __________ Sagl, tale PI 4, a rifondere le somme distratte dalla società, di complessivi fr. 521'000.–, da destinare al pagamento dei saldi scoperti dell’AVS e dell’imposta alla fonte, e per il saldo allo stesso ricorrente quale risarcimento danni.
D. La PI 1 e il PI 2 non hanno presentato osservazioni, mentre l’UE con le sue del 16 agosto 2017 si è opposto al ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione dev’essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ne ebbe notizia. Tuttavia, in virtù dell’art. 22 LEF, l’escusso può in ogni tempo contestare le decisioni che manifestamente ledono il minimo di esistenza suo e/o della sua famiglia, ponendoli in una situazione insopportabile (cfr. DTF 110 III 32; Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 66 ad art. 93 LEF). In concreto, a prescindere dalla sua dubbia tempestività in considerazione del fatto che l’atto impugnato è stato inviato alle parti già il 3 maggio 2017 e l’inoltro del ricorso risale solo al 30 giugno 2017, il gravame può nondimeno essere esaminato sotto il profilo della nullità giusta l’art. 22 LEF.
2. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
3. Il ricorrente evidenzia che la fattispecie è stata in parte già trattata da questa Camera nell’ambito di un suo precedente ricorso deciso con sentenza del 21 marzo 2017 (inc. 15.2016.120). Dopo questa decisione, egli allega, sono però emersi nuovi fatti a seguito delle procedure penali avviate nei confronti di PI 4, socio e direttore/gerente con diritto di firma individuale della __________ Sagl. RI 1 afferma inoltre di essere affetto dal 2010 da iperglicemia e dal 2017 dal morbo di Parkinson e argomenta che la figlia __________ è “in fase di matrimonio” e non vive più con lui a __________. Egli chiede in merito alla determinazione del minimo vitale che vengano considerate le seguenti spese:
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Affitto mensile |
fr. |
1'350.00 |
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Conguaglio spese accessorie |
fr. |
100.00 |
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Cassa malati |
fr. |
493.00 |
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Franchigia cassa malati |
fr. |
208.35 |
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Partecipazione ai costi del 10% |
fr. |
771.25 |
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Luce e acque |
fr. |
80.00 |
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Debito __________ card fr. 3'500.00 all’anno |
Fr. |
291.65 |
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Quota sindacale |
fr. |
22.00 |
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Protezione giuridica __________ |
fr. |
100.00 |
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Quota leasing |
fr. |
420.00 |
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4. È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, perché gli è necessario per conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2). Ora, RI 1 è al beneficio di una rendita di vecchiaia (dal 1° marzo 2015, doc. E) e, perlomeno da quanto emerge dagli atti di causa, non esercita alcuna attività lucrativa. Per questo motivo, come questa Camera ha già avuto modo di specificare nell’ambito di un precedente ricorso di RI 1 (sentenza della CEF 15.2016.120 del 21 marzo 2017, consid. 6), non gli può essere riconosciuta alcuna deduzione a titolo di spese connesse all’uso di un’autovettura, quale in particolare il canone leasing.
5. Per quanto riguarda il prospettato computo nella determinazione del minimo vitale di fr. 3'500.– annui per il rimborso di un debito accumulato con la coop card e di fr. 100.– mensili per il pagamento della protezione giuridica, va evidenziato che perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tale senso. Invero la giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18), così da lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto assolutamente indispensabile in base agli articoli 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari. È però di tutta evidenza che le deduzioni prospettate dal ricorrente (rimborso di un debito bancario e premi dell’assicurazione di protezione giuridica) non hanno carattere vitale, sicché nulla giustifica, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il privilegio che il debitore pretende sia concesso all’istituto bancario e all’assicurazione (per tacere del fatto che i premi delle assicurazioni private usuali sono già computate nel minimo di base, v. Tabella n. I).
6. Neppure la deduzione di fr. 22.– mensili per la quota di adesione al sindacato può essere inserita nel minimo di esistenza del ricorrente, il quale, raggiunto l’età del pensionamento, non esercita più alcuna attività lavorativa e non dimostra che la sua affiliazione sia obbligatoria.
7. Il ricorrente pretende che nel calcolo del suo minimo di esistenza vengano considerati fr. 80.– per le spese dell’elettricità e dell’acqua potabile. Sennonché l’importo base mensile di fr. 1'200.– previsto dalla Tabella già computato dall’UE è un importo forfetario destinato a coprire le spese per i bisogni vitali dell’escusso, che comprende già i costi di elettricità e/o gas per la luce e la cucina, oltre ad altri come, appunto, le spese per l’acqua potabile, spazzatura, macchina da lavare, telefono, allacciamento televisivo via cavo ecc. (Vonder Mühll, op. cit., n. 23 ad art. 93). Non possono di conseguenza essere computate un’altra volta nel suo minimo vitale.
8. RI 1 chiede il riconoscimento di fr. 493.– per i premi della cassa malati, di fr. 208.35 per la franchigia della cassa malati e di fr. 771.25 per la partecipazione ai costi di malattia.
8.1 Secondo la giurisprudenza, solo i premi dell’assicurazione malattie obbligatoria possono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo vitale, ad esclusione dei premi dell’assicurazione malattie complementare (DTF 134 III 325 consid. 3; Tabella ad II/3). In base al punto II/8 della Tabella, l’Ufficio deve inoltre riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento. In ogni caso è sempre richiesta la produzione di documenti giustificativi per le spese sostenute o da sostenere. Il debitore dovrà in particolare dimostrare di pagare tali costi, producendo i relativi giustificativi, e di continuare a doverli assumere anche in futuro, ad esempio perché soffre di una malattia cronica, attestata da un medico (DTF 129 III 244 seg.; Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 144 e 145 ad art. 93 LEF).
8.2 Nel caso in rassegna, si evince dagli atti presenti nell’incarto e dai documenti prodotti da RI 1 unitamente al reclamo che il premio dell’assicurazione malattie obbligatoria a suo carico corrisponde a fr. 352.50, come correttamente determinato dall’UE (v. estratto per la dichiarazione d’imposta 2016 emesso dall’__________ SA, doc. G). A questa somma non possono essere aggiunti, per arrivare alla somma di fr. 493.– richiesta dal ricorrente, anche i fr. 141.– ch’egli paga per l’assicurazione malattie complementare perché, come visto, solo i premi dell’assicurazione malattie obbligatoria possono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo vitale.
8.3 Dall’estratto per la dichiarazione d’imposta 2016 rilasciato dall’__________ SA (doc. G) emerge che per il 2016 RI 1 ha partecipato ai costi di malattia e d’infortunio nella misura di fr. 3'352.20, ossia di fr. 279.35 mensili. Questo importo pare comprensivo della franchigia della cassa malattia, delle spese non coperte dalla stessa e della partecipazione dell’escusso alle spese assicurate. Conteggiando nel minimo esistenziale dell’escusso complessivi fr. 279.35 per spese mediche e dentali e altri fr. 208.35 per la franchigia della cassa malati, l’Ufficio ha probabilmente già riconosciuto ad RI 1 più di quanto egli avrebbe avuto diritto. Infatti, la franchigia della cassa malati è verosimilmente compresa nell’importo totale dei costi di malattia e d’infortunio pagati dall’assicurato (fr. 3'352.20 annui), motivo per cui essa non potrebbe essere conteggiata un’altra volta nel minimo vitale dell’escusso. Si può però prescindere dal verificare se l’importo di fr. 208.35 computato dall’UE a titolo di franchigia della cassa malati andrebbe stralciato dal minimo esistenziale contestato, poiché vi osta il divieto di modificare il provvedimento impugnato in un senso diverso da quanto richiesto dal ricorrente e a lui sfavorevole (detto divieto della reformatio in peius, art. 22 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]).
8.4 Come già ricordato da questa Camera ad RI 1 nella decisione del 21 marzo 2017 (inc. 15.2016.120), la distinta dei medicamenti ch’egli indica di assumere e le attestazioni mediche prodotte con il ricorso (doc. da M a R) non dimostrano l’esistenza di spese mediche supplementari rispetto a quelle risultanti dall’attestazione della cassa malati. Anche su questo punto il ricorso si rivela così infondato.
9. Secondo il punto 5.2 della Tabella dev’essere considerata una partecipazione appropriata alle spese di abitazione a carico dei figli maggiorenni che vivono nell’economia domestica del debitore e dispongono di un proprio reddito (sentenza del Tribunale federale 7B.225/2003 del 23 ottobre 2003, consid. 3.2; sentenza della CEF 15.2009.49 del 12 giugno 2009 consid. 2; Ochsner, op. cit., n. 119 e 174 ad art. 93; vonder Mühll, op. cit., n. 35 ad art. 93; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, 2002, pag. 71 n. 229-230).
9.1 Nel caso concreto, come preteso dall’escusso nel reclamo del 25 novembre 2016, come statuito nella nota sentenza del 21 marzo 2017 (inc. 15.2016.120, consid. 11.2) e come richiesto dallo stesso reclamante ancora il 2 marzo 2017, l’Ufficio ha tenuto conto di una partecipazione della figlia maggiorenne __________ alle spese dell’appartamento condiviso con il padre nella misura di fr. 400.–. Ora RI 1 sostiene apoditticamente, senza produrre alcuna prova, che la figlia non viva più con lui. Sennonché secondo la banca dati dei movimenti della popolazione [“Movpop”]) risulta ch’essa ancora al 31 agosto 2017 abitava con il padre. Anche questa censura risulta pertanto infondata.
9.2 Ad RI 1 va comunque ricordato, qualora la figlia si trasferisse altrove, ch’egli potrà sempre chiedere all’UE la revisione del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF) producendo le prove al riguardo, pur non senza rilevare che in questa ipotesi a decorrere dal primo termine utile di disdetta contrattuale previsto dall’attuale contratto di locazione, nel suo minimo esistenziale si potrà tenere conto solo di un canone locatizio conforme all’uso locale e alla sua situazione finanziaria per un alloggio confacente a una persona che vive da sola.
10. La richiesta di condannare PI 4 a rifondere fr. 521'000.– all’ente pubblico per i saldi scoperti dell’AVS e dell’imposta alla fonte e per il saldo allo stesso ricorrente a titolo di risarcimento danni risulta inammissibile per carenza di competenza materiale della Camera, che come autorità di vigilanza giusta l’art. 17 cpv. 1 LEF può solo verificare la fondatezza dei provvedimenti emanati da organi dell’esecuzione per debiti (come gli uffici di esecuzione) e non statuire su controversie sorte in altri ambiti.
11. Alla luce di quanto precede, nella misura in cui è ricevibile il ricorso va respinto, di modo che la domanda di concessione dell’effetto sospensivo risulta priva d’oggetto.
12. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.