Incarto n.
15.2017.58

Lugano

23 ottobre 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 14 agosto 2017 della

 

RI 1 

(patrocinata dall’ PA 1, )

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Biasca, o meglio contro l’esecuzione del sequestro n. __________ decretato il 2 agosto 2017 dal Pretore del Distretto di Riviera nei confronti della ricorrente su istanza di

 

 

PI 1,

(patrocinato dall’ PA 2, )

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Su istanza di PI 1, con decreto del 2 agosto 2017 il Pretore del Distretto di Riviera ha ordinato nei confronti della RI 1 il sequestro della particella n. __________ RFD di __________ e dell’aereo di marca Cessna __________, matricola __________, situato presso la sede della debitrice sequestrata, sino a concorrenza di fr. 253'750.– oltre agli interessi del 5% dal 19 agosto 2016.

                                  B.   Dando seguito al decreto pretorile, il 3 agosto 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Biasca ha proceduto al sequestro del noto immobile, ma non dell’aereo. L’8 agosto successivo ha trasmesso alle parti il relativo verbale.

                                  C.   Con ricorso del 14 agosto 2017 la RI 1 si aggrava contro il verbale di sequestro, chiedendone l’annulla­­mento, previo conferimento dell’effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato notificato al creditore sequestrante per osservazioni (art. 9 cpv. 2 LPR).

 

Considerato

 

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso l’8 agosto 2017 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                                   2.   La ricorrente censura anzitutto il fatto che ai fini dell’esecuzione del sequestro l’UE abbia fatto uso del formulario denominato “verbale interno per le operazioni di pignoramento” anziché del­l’apposito formulario previsto in caso di sequestro. Sennonché la stessa insorgente rileva pure che il verbale (definitivo) notificato in seguito alle parti, in cui l’imprecisione è stata corretta (è infatti intitolato “verbale di sequestro”), ha sostituito il verbale interno, il quale a suo parere non è verosimilmente impugnabile. A prescindere dalla questione dell’impugnabilità del verbale interno, la censura lascia il tempo che trova, siccome tale documento, malgrado l’errata denominazione, non dà adito a dubbi interpretativi e non ha indotto in errore l’insorgente. Essa, infatti, non solo ha scritto di proprio pugno su quel verbale “faccio opposizione ai sequestri”, ma ha pure tempestivamente impugnato il verbale (definitivo) di sequestro ricevuto in seguito, per tacere del fatto che, comunque sia, il sequestro si esegue come un pignoramento (art. 275 LEF). Sotto questo profilo, il ricorso si rivela dunque manifestamente infondato.

                                   3.   L’insorgente sostiene altresì che il verbale impugnato va annullato per incompetenza territoriale dell’UE. A suo parere l’Ufficio di esecuzione di Biasca non è competente per eseguire il sequestro di un bene immobile sito a __________, ovvero nel Distretto di Leventina, sicché nel caso di specie avrebbe dovuto rifiutarsi di sequestrare beni che non si trovano nel suo circondario. Essa osserva pure che, sebbene dal 1° gennaio 2015 il Cantone Ticino costituisca un unico circondario d’esecuzione (art. 1 cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LALEF, RL 3.5.1.1]) e ogni sede esistente possa quindi sequestrare e pignorare beni in tutto il Cantone, ciò non appare adeguato dal punto di vista della tutela dei diritti del cittadino e dei presupposti di prossimità strenuamente difesi nel Messaggio del Consiglio di Stato n. 6865 del 22 ottobre 2013 concernente in particolare la riorganizzazione del settore esecuzione e fallimenti e la modifica della LALEF (in seguito “Messaggio”). Fa infine notare che la revisione della LALEF ha tolto la simmetria esistente tra Uffici di esecuzione e Registro fondiario, il che in materia di sequestro immobiliare non pare sia giustificato, siccome – a sua detta – è necessario in tale materia che il debitore sequestrato sia convenuto, se del caso, davanti al forum rei sitae e non a un altro luogo.

                                3.1   Giusta l’art. 1 LEF, per la procedura d’esecuzione e di fallimento il territorio di ogni Cantone forma uno o più circondari (cpv. 1). I Cantoni determinano il numero e la circoscrizione di questi circondari (cpv. 2). In ogni circondario d’esecuzione è istituito un ufficio d’esecuzione diretto da un ufficiale esecutore (art. 2 cpv. 1 LEF). Alla luce di tali disposizioni, i Cantoni sono liberi di definire nelle leggi cantonali di applicazione della LEF il numero e le sedi degli uffici di esecuzione forzata sul proprio territorio, stabilendo autonomamente la suddivisione del proprio territorio in circondari (DTF 114 III 3, consid. 2/a; sentenze del Tribunale federale 5C_1/2009 del 16 giugno 2009, consid. 3.2; 5C_2/2009 e 5C_3/2009 del 5 novembre 2009, consid. 5). Per quanto attiene al Ticino, dal 1° gennaio 2015 l’intero Cantone costituisce un unico circondario di esecuzione (art. 1 cpv. 1 LALEF; sentenza della CEF 15.2016.17 del 19 maggio 2016, consid. 4). L’Ufficio di esecuzione ha però una struttura decentralizzata, essendo suddiviso in uffici principali a Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio, con agenzie a Cevio, Biasca, Acquarossa e Faido (art. 1 cpv. 3 LALEF).

                                3.2   Nel caso in rassegna, giacché il Canton Ticino costituisce un unico circondario d’esecuzione, ciascuna sede (ufficio principale o agenzia) dell’Ufficio di esecuzione è competente per eseguire i pignoramenti o i sequestri di tutti i beni ovunque si trovino sul territorio cantonale, come del resto ammette la ricorrente stessa (ricorso, pag. 4, ad 8). L’agenzia di Biasca non ha dunque violato la legge, laddove ha eseguito il sequestro del noto immobile sito nel Comune di __________. Non portano a diversa conclusione le contestazioni, di natura più politica che giuridica, sollevate dalla ricorrente. Il legislatore cantonale ha invero stabilito l’organizza­­zione del settore esecutivo conformemente al diritto federale (art. 49 cpv. 1 Cost. e art. 1 e 2 LEF). Che l’attuale struttura non sia adeguata dal punto di vista della tutela dei cittadini e degli scopi previsti nel noto Messaggio è una semplice affermazione di cui l’insorgente non spiega i motivi. Non sufficientemente motivata la censura è inammissibile (art. 7 cpv. 3 lett. b LPR). Sta di fatto che la novella vincola la Camera, giacché non risulta essere stata impugnata dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto pubblico in applicazione dell’art. 87 LTF (non prevedendo il diritto ticinese una procedura di controllo astratto degli atti normativi, v. sentenza del Tribunale federale 4C_1/2015 del 15 luglio 2015, consid. 1.1). Nella misura in cui è ricevibile, anche su questo punto il ricorso va disatteso.

                                3.3   Neppure è di rilievo il fatto che in materia immobiliare il debitore sequestrato debba essere convenuto al forum rei sitae. Come nota la stessa insorgente (ricorso, pagg. 4-5), il circondario esecutivo unico non modifica in alcun modo i fori giudiziari, che in Ticino continuano a essere ancorati al criterio del Distretto o del Circolo. E la legge federale (art. 1 cpv. 2 LEF) non impone alcuna simmetria tra fori esecutivi e fori giudiziari o dei registri fondiari.

                                   4.   In definitiva, nella misura in cui è ricevibile il ricorso va respinto. Ne consegue che la domanda di effetto sospensivo è priva d’og­­getto. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   

 ;

–    .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Biasca.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.