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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cassina |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 25 maggio 2017 di
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RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la revisione del pignoramento di salario eseguita il 19 maggio 2017 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ promosse da diversi creditori, tra cui la ricorrente, nei confronti di
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PI 1, __________
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ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nelle esecuzioni appena menzionate il 7 giugno 2016 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escussa sulla base del seguente computo:
Redditi
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Debitrice |
fr. |
4'556.00 |
89.07% |
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Coniuge |
fr. |
559.00 |
10.93% |
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Totale |
fr. |
5'115.00 |
100% |
Minimo d’esistenza
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Minimo base |
fr. |
1'700.00 |
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Supplemento figlio |
fr. |
600.00 |
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Affitto |
fr. |
1'700.00 |
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Premio di assicurazione malattia debitrice |
fr. |
156.80 |
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Pasto consumato fuori domicilio |
fr. |
150.00 |
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Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato |
fr. |
150.00 |
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Premio di assicurazione malattia coniuge |
fr. |
124.60 |
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Totale |
fr. |
4'581.40 |
100% |
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che l’UE ha quindi pignorato presso la datrice di lavoro dell’escussa, la __________ SA, la quota di salario eccedente fr. 4'081.65 (corrispondente all’89.07% di fr. 4'581.40) dal 1° gennaio 2017;
che il 19 maggio 2017 l’UE ha proceduto a una revisione di quel pignoramento di salario per tenere conto della decisione 30 aprile 2017 con cui l’Istituto delle assicurazioni sociali ha respinto la richiesta dell’escussa di ridurre il premio della cassa malati per l’anno 2017;
che il nuovo minimo d’esistenza dell’escussa e della sua famiglia è stato stabilito in fr. 5'204.80 (anziché a fr. 4'581.40), l’UE avendo sostituito i premi della cassa malati della debitrice di fr. 156.80 e del coniuge di fr. 124.60 con i nuovi premi senza sussidio, assommanti a complessivi fr. 904.80;
che l’UE ha quindi dovuto accertare l’inesistenza di reddito mensile pignorabile;
che con ricorso del 25 maggio 2017, RI 1 ha dichiarato di fare opposizione alla decisione dell’Ufficio, chiedendo “giustizia per la violazione [del] suo diritto patrimoniale avvenuta da appropriazione indebita” perpetrata dall’escussa nei suoi confronti, all’origine del credito di fr. 1'374.60 da lei posto in esecuzione;
che, a detta della ricorrente, la debitrice gode oltretutto di una situazione patrimoniale di gran lunga migliore della sua (come risulterebbe dal calcolo del proprio minimo esistenziale accluso al ricorso), nonostante abbia commesso “un’azione criminosa” rimasta impunita;
che conformemente all’art. 9 cpv. 3 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), il 17 luglio 2017 l’Ufficio ha trasmesso ad PI 1 copia del ricorso presentato da RI 1, assegnando all’escussa un termine di dieci giorni per presentare le proprie osservazioni;
che questa assegnazione di termine è stata comunicata per conoscenza anche a RI 1, che il 26 luglio 2017 ha presentato osservazioni al proprio ricorso;
che tale allegato, con cui peraltro la ricorrente ripropone argomentazioni di natura etica simili a quelle già contenute nel ricorso senza confrontarsi con il provvedimento dell’Ufficio né sollevare alcuna censura di natura esecutiva, risulta proceduralmente irrito e va estromesso dall’incarto;
che non è infatti consentito alla ricorrente di completare il ricorso dopo la scadenza del termine (di dieci giorni, art. 17 cpv. 2 LEF) d’impugnazione (sentenza della CEF 15.2017.15 del 4 marzo 2017 consid. 2; cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_813/2015, BlSchK 2016, 196, consid. 2.3.2), nel caso specifico ampiamente scaduto;
che per quanto attiene all’atto di ricorso, esso deve indicare, tra l’altro, le domande e la motivazione, anche sommaria (art. 7 cpv. 3 lett. a e b LPR);
che nel ricorso in esame, l’insorgente non solleva alcuna censura di natura esecutiva, ossia non pretende che l’Ufficio di esecuzione abbia determinato il minimo vitale dell’escussa contravvenendo a una norma legale o cadendo in un errore d’apprezzamento nel senso dell’art. 17 cpv. 1 LEF;
che il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile per carenza di motivazione;
che ad ogni modo, la legge non consente all’ufficio d’esecuzione di far astrazione dell’art. 93 LEF pignorando redditi dell’escusso assolutamente necessari al sostentamento suo e della famiglia, neppure se la situazione economica dell’escutente dovesse essere peggiore di quella dell’escusso (fatta salva l’ipotesi, non realizzata nella fattispecie, in cui il credito posto in esecuzione verte su contributi alimentari del diritto di famiglia, v. DTF 111 III 13);
che come tutti gli altri cittadini, i creditori nel bisogno che non sono in grado di provvedere a sé hanno se del caso il diritto costituzionale a prestazioni positive minimali dello Stato indispensabili per un'esistenza dignitosa (art. 12 Cost.), che tuttavia non si confonde con la garanzia dell’art. 93 LEF (sentenza della CEF 15.2017.34 del 20 giugno 2017) ed esula dall’ambito di competenza degli uffici d’esecuzione e delle autorità di vigilanza, come ne esula pure la questione della sanzione penale evocata dalla ricorrente;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.