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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Cassina |
statuendo nelle procedure avviate con istanze 17 ottobre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF delle interessenze spettanti, da una parte, a
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PI 1
e dall’altra alla
comunione ereditaria fu PI 2 († 2015)
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nella comunione ereditaria fu PI 3 († 1991)
nell’ambito delle varie esecuzioni (gruppi da n. 10 a 13) promosse contro PI 1 da:
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentati dall’Ufficio esazioni e condoni, Bellinzona)
____________________
__________, __________
__________, __________
(rappresentata dalla __________,
Servizio Incasso, __________)
__________, __________
Comune di __________, __________
così come nelle varie esecuzioni (gruppi n. 1 e 2) promosse contro la comunione ereditaria fu PI 2 da:
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentati dall’Ufficio esazioni e condoni, Bellinzona)
__________, __________
(patrocinata dall’avv. __________, __________)
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ritenuto
in fatto: A. Nelle varie esecuzioni promosse contro PI 1, il 4 gennaio 2017, il 16 marzo 2017, il 5 luglio 2017 e il 14 settembre 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno ha pignorato i “diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria” (sottinteso: fu PI 3), indicata come composta oltre a lui della madre PI 2, deceduta il 20 luglio 2015. In occasione dei pignoramenti del 5 luglio 2017 e del 14 settembre 2017 l’Ufficio ha menzionato quale bene appartenente alla comunione ereditaria “in particolare” la proprietà per piani (PPP) n. __________ di __________. Nei verbali di pignoramento del 4 gennaio 2017 e del 16 marzo 2017 l’Ufficio non ha quantificato il valore di stima dell’interessenza spettante all’escusso nella comunione, mentre nei successivi verbali di pignoramento esso le ha assegnato un valore di stima di fr. 210'041.–.
B. Nelle esecuzioni promosse contro la comunione ereditaria fu PI 2, il 4 aprile 2017 e il 19 settembre 2017 l’UE ha pignorato i diritti spettanti alla defunta nella comunione ereditaria del defunto marito (PI 3), indicata pure in questo caso come composta oltre a lei di PI 1. L’Ufficio ha menzionato di nuovo quale bene appartenente alla comunione ereditaria del marito “in particolare” la già citata PPP n. __________ di __________. Nei verbali di pignoramento l’Ufficio ha determinato il valore di stima dell’interessenza spettante alla comunione fu PI 2 in fr. 78'765.40.
C. Avendo alcuni creditori presentato le domande di vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 4 settembre 2017 a norma dell’art. 9 ODiC, in occasione della quale nessuna conciliazione è potuta essere raggiunta in assenza di parte dei creditori.
D. Il 5 settembre 2017, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione delle quote ereditarie degli escussi. Nel termine impartito all’Ufficio è pervenuta una sola proposta da parte di un creditore della comunione ereditaria fu PI 2 chiedente di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria e alla liquidazione del patrimonio.
E. Con due istanze del 17 ottobre 2017 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti sia a PI 1 sia alla comunione ereditaria fu PI 2, precisando che il valore di stima peritale della nota PPP n. __________ di __________ è di fr. 500'000.–, che il fondo non è gravato da debiti ipotecari effettivi, e di attribuire alle interessenze dei due debitori un valore di fr. 187'500.– ciascuna.
Considerato
in diritto: 1. Qualora l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dall’Ordinanza del 17 gennaio 1923 concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).
2. Nella fattispecie, come risulta dai verbali allestiti nelle esecuzioni dirette contro la comunione ereditaria fu PI 2 (e dalle informazioni assunte da questa Camera presso l’Ufficio dei registri di Locarno), la PPP n. __________ di __________ era originariamente di proprietà di PI 3. Con la morte di quest’ultimo, avvenuta il 2 dicembre 1991, i suoi eredi, ossia la vedova PI 2 e i due figli, PI 1 e PI 4, sono divenuti proprietari comuni della PPP. Ritenuto che il defunto non risulta aver disposto della sua successione per atto di ultima volontà, l’interessenza nella comunione ereditaria della moglie era di un mezzo, mentre quella dei figli di un quarto ciascuno (art. 457 cpv. 2 e 462 cpv. 1 n. 1 CC). Sennonché il 24 marzo 2006 gli eredi hanno sottoscritto un contratto di “divisione ed estromissione ereditaria”, mediante il quale, tra le altre pattuizioni, PI 4 è stato estromesso dalla comunione ereditaria per quanto riguarda la nota PPP. Dal contratto non emerge se egli abbia rinunciato alla sua interessenza ereditaria a favore della madre o del fratello, oppure di entrambi (né in tal caso in quali proporzioni a favore di ciascuno di essi), motivo per cui non è possibile determinare le quote parte della madre e del figlio PI 1 nella comunione ereditaria a quel tempo da loro formata. Non è comunque di rilievo per la decisione odierna.
In effetti, il 20 luglio 2015 è deceduta PI 2. Dalla banca dati dei movimenti della popolazione [“Movpop”] si evince ch’essa, dopo il decesso del marito, non si era rimaritata. Com’era il suo diritto (art. 566 cpv. 1 CC), il figlio PI 4 ha rinunciato alla successione della madre il 12 agosto 2015, ossia nel termine di tre mesi stabilito all’art. 567 cpv. 2 CC, mentre l’altro figlio (escusso) PI 1, anche se sollecitato dalla competente Pretura di Locarno-Campagna, non si è espresso riguardo alla successione (secondo le informazioni assunte dall’UE e da questa Camera presso la detta Pretura). Ad ogni buon conto può essere stabilito con certezza che PI 2 al momento dell’apertura della successione non era insolvente. Infatti il valore di stima peritale della PPP n. __________ è di fr. 500'000.– e il valore dell’interessenza spettante alla defunta di un mezzo nell’ipotesi a lei più sfavorevole, ossia di almeno fr. 250'000.–, per cui, a fronte delle esecuzioni promosse nei suoi confronti per complessivi fr. 52'351.85 al 18 ottobre 2017, la successione non risultava oberata di debiti. Non potendosi presumere pertanto, conformemente all’art. 566 cpv. 2 CC, una rinuncia anche di PI 1, egli deve considerarsi decaduto dal suo diritto di rinunciare alla successione e si avvera dunque essere l’unico erede della defunta.
3. Ora, quando vi è un solo erede l’esecuzione per i debiti della persona deceduta non può essere diretta contro la successione in quanto tale, stante la fusione tra il patrimonio della successione e quello dell’erede: per questo motivo i creditori della successione devono promuovere esecuzione contro l’erede unico (Sandra Laydu Molinari, La poursuite pour les dettes successorales, 1999, pag. 166 ad § 2). Accertato che PI 1 è unico erede della madre PI 2, le esecuzioni dirette contro la comunione ereditaria di quest’ultima, tutte promosse dopo la sua morte, sarebbero in realtà dovute essere dirette contro l’erede unico, il figlio PI 1, e proseguire contro di lui personalmente.
L’errata designazione del debitore (la comunione ereditaria anziché PI 1) può nondimeno essere rettificata d’ufficio dall’UE senza emissione né notifica di nuovi precetti esecutivi (DTF 120 III 13; sentenza della CEF 15.2012.107 del 25 ottobre 2012; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 19 ad art. 67 LEF, con rif.), sostituendo (con lo strumento della fusione di due persone) la debitrice “PI 2, Comunione ereditaria” con il figlio “PI 1”, di modo che appaia correttamente sui prossimi atti esecutivi (sentenza della CEF 15.2016.42 del 22 luglio 2016 consid. 3.2). E i pignoramenti delle interessenze di PI 1 e della comunione ereditaria fu PI 2 devono ritenersi vertere in realtà sull’intera PPP n. __________ di __________, ormai di esclusiva proprietà del figlio PI 1.
4. Mancando il presupposto dell’esistenza di un’eredità indivisa non si può far luogo alla procedura degli art. 132 cpv. 1 LEF e 9 segg. ODiC (sentenza della CEF 15.1996.22 del 27 marzo 1996 con riferimenti). Le istanze in esame devono pertanto essere dichiarate irricevibili.
All’Ufficio spetterà quindi procedere alla vendita dell’intera PPP n. __________ di __________, che ormai è di esclusiva proprietà di PI 1. Il ricavato della vendita andrà poi ripartito tra tutti i suoi creditori, compresi quelli che hanno erroneamente promosso esecuzione contro la comunione ereditaria della madre, nell’ordine cronologico di formazione dei vari gruppi di pignoramento (art. 110 cpv. 3 LEF), e all’interno dell’ultimo gruppo cui spetta il saldo residuo del ricavato secondo l’ordine stabilito dall’art. 219 LEF (per il rinvio dell’art. 146 cpv. 2 LEF).
5. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Le istanze sono irricevibili.
2. È fatto ordine all’UE di Locarno di procedere come indicato ai considerandi 2 e 3.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione all’Ufficio di esecuzione di Locarno e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.