Incarto n.
15.2017.81

Lugano

15 gennaio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso presentato il 16 ottobre 2017 da

 

 

  RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la comunicazione del 27 settembre 2017 delle domande di realizzazione nelle esecuzioni n. __________, __________ nonché __________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente rispettivamente da

 

 

PI 1,

__________ PI 2, __________

(patrocinato dallo studio legale PA 1, __________)

PI 3, __________

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che il 27 settembre 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha comunicato all’escussa RI 1 le domande di realizzazione presentate nelle esecuzioni appena menzionate;

                                         che con il ricorso 16 ottobre 2017 in esame, RI 1 ha chiesto, previo conferimento dell’effetto sospensivo e ricusa del presidente della Camera, di respingere le domande di realizzazione e vendita, di accertare la propria solvibilità in ragione delle sue relazioni bancarie presso l’PI 4 e l’PI 5, di ordinare il “co-sequestro delle somme vantate dai 3 Creditori de quo sulla relazione bancaria alpha presso l’PI 4, __________” e di accertare la nullità “dell’ACB provvisorio multiplo impugnato in data 28 settembre 2017 avanti la CEF”;

                                         che per quanto riguarda la richiesta di ricusa, la ricorrente ripropone ancora una volta argomenti generici e illazioni non dimostrate, la cui inammissibilità le è già ben nota (sentenze del Tribunale federale 5A_249/2017 del 3 aprile 2017 e della CEF 15.2016.91 del 29 novembre 2016, consid. 1, 14.2017.5 del 16 febbraio 2017, consid. 4 e 5, e 15.2017.73/74 del 7 novembre 2017 consid. 2.1, tutte con numerosi rinvii);

                                         che è pure manifestamente abusivo il rimprovero di avere “aggredito pesantemente” la madre della ricorrente, “scagliandole contro sequestri di rendita d’invalidità manu militari, da una parte perché due analoghe richieste di ricusa sono state, una respinta con decisione incidentale del 9 maggio 2017 e l’altra dichiarata inammissibile con la sentenza di merito del 4 settembre 2017 cui essa allude (inc. 15.2016.104), e dall’altra perché la perizia sulla quale è fondata la nuova richiesta di ricusa non è stata prodotta in quella causa, peraltro chiusa con una sentenza adottata dalla Camera nella sua composizione plenaria a tre giudici;

                                         che in linea di massima la comunicazione della domanda di realizzazione (art. 120 LEF) è impugnabile con ricorso all’autorità di vigilanza (sentenza della CEF 15.2009.5 del 5 febbraio 2009, RtiD 2009 II 723 n. 43c, consid.1.2/a, Frey in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 7 ad art. 120 LEF);

                                         che nella fattispecie, tuttavia, RI 1 in realtà non contesta la comunicazione delle domande di realizzazione, bensì il verbale di pignoramento dell’8 settembre 2017, valido come attestato di carenza beni provvisorio “multiplo”, ch’essa ha impugnato con un ricorso del 28 settembre 2017 (n. 37/2007), respinto da questa Camera nella (limitata) misura della sua ammissibilità il 7 novembre 2017 (inc. 15.2017.73/74);

                                         che tale decisione è passata in giudicato con la sentenza del 7 dicembre 2017 (inc. 5A_960/2017), con cui il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia civile inoltrato da RI 1;

                                         che nelle predette circostanze la ricorrente non può seriamente pretendere di rimettere in discussione questa precedente decisione né altre anteriori in essa citate, ripresentando gli stessi argomenti con il ricorso in esame (a pagg. 13 e 14), e ciò neppure per il tramite di una domanda di accertamento di nullità;

                                         che in ogni caso sono nulle solo decisioni che violano prescrizioni emanate nell’interesse pubblico o nell’interesse di persone che non sono parte nel procedimento (art. 22 cpv. 1 LEF), ciò che non è il caso del verbale in questione, RI 1 essendo parte di tutte le esecuzioni a favore delle quali è stato eseguito il noto pignoramento e avendo quindi avuto l’occasione di difendere i propri interessi, sebbene abbia scelto deliberatamente di non presentarsi all’UE per l’esecuzione del pignoramento (già citata sentenza 15.2017.73/74, consid. 5);

                                         che d’altronde sono inammissibili le domande volte all’accerta­­mento della solvibilità della ricorrente e al “co-sequestro delle som­me vantate dai 3 Creditori de quo sulla relazione bancaria alpha presso l’PI 4”, siccome non sono connesse a un provvedimento dell’UE né a un rimprovero documentato di denegata o ritardata giustizia;

                                         che nel quadro di un ricorso nel senso dell’art. 17 LEF, infatti, alla Camera non può essere chiesto di agire come se fosse un’au­­torità esecutiva di prima istanza – ovvero al posto dell’ufficio di esecuzione – ma solo di verificare la legalità e (se del caso) l’op­portunità di provvedimenti esecutivi concreti, oppure di accertare casi di denegata o ritardata giustizia, ove l’ufficio non si sia determinato su richieste di un partecipante all’esecuzione formulate in modo comprensibile;

                                         che siccome la ricorrente non fa valere alcuna censura diretta contro la comunicazione delle domande di realizzazione, nella imitata misura in cui è ricevibile, il ricorso non può ch’essere respinto;

                                         che con il giudizio odierno la domanda di conferimento dell’effet­­to sospensivo diventa senza oggetto;

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   La domanda di ricusa è inammissibile.

 

                                   2.   Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

 

                                   3.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   4.   Notificazione a:

 

–    ;

–  ;

  ;

–   .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.