Incarto n.
15.2017.95

Lugano

1 marzo 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 6 novembre 2017 della

 

 

RI 1

(patrocinata dall’ RA 1, )

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Biasca, o meglio contro la “decisione d’irricevibi­­lità” emessa il 25 ottobre 2017 in merito alla “domanda di sequestro” n. __________ relativa alle azioni della PI 2 e diretta nei confronti di

 

 

PI 1, -

 

ritenuto

in fatto:                   A.   A richiesta della RI 1, il 25 ottobre 2017 il Pretore del Distretto di Riviera ha decretato nei confronti di PI 1, domiciliato in Gran Bretagna, il sequestro delle 100 azioni al portatore del valore nominale di fr. 1'000.– ciascuna costituenti l’intero capitale azionario della PI 2 di __________ a garanzia dei crediti della sequestrante, pari complessivamente a fr. 782'301.96 oltre ad accessori, fondati sulla decisione 21 ottobre 2014 del Bezirksgericht Zürich.

 

                                  B.   Lo stesso giorno l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Biasca ha comunicato al patrocinatore della RI 1 una “decisione d’ir­­ricevibilità” della sua “domanda di sequestro”, adducendo quale motivo che “le azioni da sequestrare non sono presenti presso la sede della PI 2”. Al riguardo l’UE ha allegato una dichiarazione di PI 3, membro del consiglio di amministrazione della PI 2 (insieme all’e­­scusso, che ne è presidente), secondo il quale le azioni da sequestrare sono state stampate, non sono depositate presso la sede della società a __________, ma in un altro luogo a lui non noto, e non sono di proprietà dell’escusso.

 

                                  C.   Con il ricorso in esame la RI 1 chiede di far ordine all’UE di eseguire la decisione di sequestro, tenuto a notificare alla società il sequestro delle azioni nella forma prevista dall’art. 99 LEF (per il rinvio dell’art. 275 LEF) e a stendere un verbale di sequestro.

 

                                  D.   Nelle sue osservazioni del 16 novembre 2017, pur rimettendosi al giudizio della Camera, l’UE ritiene di aver agito correttamente. Non sono state chieste determinazioni all’escusso.

 

Considerato

 

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­pello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta al più presto il 26 ottobre 2017, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                                   2.   Secondo la ricorrente l’UE non era abilitato a decidere che le azioni fossero state emesse perché la questione era già stata decisa dal Pretore, la cui sentenza si fonda sull’istanza con cui la ricorrente pretende di avere reso verosimile la mancata emissione delle stesse. L’UE ritiene invece di aver agito correttamente in quanto al momento dell’esecuzione le azioni non erano presenti presso la sede della PI 2, benché dalle dichiarazioni di PI 3 risultino essere state stampate.

 

                                   3.   Ora, non risulta né dagli atti né dalle osservazioni dell’UE che il funzionario competente abbia effettivamente verificato nella sede della PI 2 se le azioni da sequestrare fossero presenti. Ad ogni modo l’UE non ha allestito alcun verbale, come invece prescrive l’art. 276 LEF, anche nei casi in cui il sequestro è totalmente infruttuoso (DTF 125 III 395 consid. 2/c/cc).

 

                                         Tutto lascia pensare che l’UE abbia trattato la “domanda di sequestro” come una domanda d’esecuzione inammissibile (ciò che si verifica ad esempio in caso d’incompetenza territoriale dell’uffi­­cio adito), emettendo una “decisione d’irricevibilità”, senza avvedersi che l’istanza di sequestro è rivolta al giudice (in concreto al Pretore) e non all’ufficio d’esecuzione e che l’avvio della procedura di esecuzione del sequestro non dipende da una domanda del creditore, bensì dal decreto di sequestro, che è trasmesso direttamente dal giudice che l’ha emanato all’organo esecutivo per esecuzione (art. 274 cpv. 1 e 275 LEF). L’UE misconosce d’al­­tronde di essere tenuto per legge a eseguire il decreto di sequestro come predisposto dal giudice, senza facoltà di riesaminarne i presupposti materiali, fatti salvi casi di manifesta nullità (DTF 142 III 350 consid. 3.1, 129 III 207 consid. 2.3). Nel caso in esame l’UE avrebbe quindi dovuto, senza preavviso né ritardo, recarsi alla sede della società, procedere all’ispezione dei suoi locali e rispostigli (art. 91 LEF) e accertare in un verbale la presenza o l’assenza dei titoli sequestrati, annotando le eventuali osservazioni dei rappresentanti della società e facendo firmare il verbale dalle stesse (art. 276 LEF).

 

                                   4.   Ciò posto, la ricorrente rileva a ragione che il sequestro verte in realtà su azioni non emesse, siccome il Pretore ha potuto ritenersi territorialmente competente solo seguendo la tesi esposta nell’istanza di sequestro (punti 14-27), secondo la quale, appunto, le azioni (al portatore) verosimilmente non sono state emesse. La designazione del sequestro è invero imprecisa sia nell’istanza sia nel decreto di sequestro (“100 azioni al portatore […] di proprietà del convenuto”, ma alla luce dei documenti ora agli atti – e segnatamente dell’istanza di sequestro – non è dubbio che sono stati sequestrati tutti i diritti dell’escusso quale azionista della PI 2. Di conseguenza il sequestro dev’essere eseguito come quello di un credito (art. 99 LEF per il rinvio del­l’art. 275). L’UE notificherà alla PI 2 il sequestro dei diritti di PI 1 quale suo azionista e le intimerà non solo di eseguire ogni futuro pagamento dovuto all’azio­­nista presso l’Ufficio, ma anche di trasmettere allo stesso le comunicazioni della società destinate all’escusso nella sua qualità di azionista e di consegnare le azioni qualora nel frattempo esse dovessero essere emesse (sentenza della CEF 15.2013.120 del 27 febbraio 2014 consid. 3). L’UE allestirà poi il verbale di sequestro, in cui ne indicherà l’esito. Lo potrà considerare infruttuoso solo se sarà dimostrato che le azioni sono state emesse, ovvero se otterrà una dichiarazione formale dell’amministratore o degli amministratori che le hanno firmate (art. 622 cpv. 5 CO). Al riguardo la dichiarazione di PI 3 acclusa alla decisione impugnata non basta, perché egli non precisa la fonte della sua “conoscenza” né se è diretta o indiretta. Quanto alla questione dell’appartenenza dei diritti sequestrati, l’UE avvierà la procedura di rivendicazione (art. 106 segg. LEF) solo se gli verranno fornite le generalità del presunto titolare, la dichiarazione di PI 3 essendo insufficiente anche su questo punto.

 

                                   5.   Il ricorso va pertanto accolto senza necessità, a questo stadio della procedura, di notificarlo a PI 1 per eventuali osservazioni, dal momento che la legge prescrive l’informazione del debitore solo dopo l’esecuzione del sequestro (art. 276 cpv. 2 LEF). L’UE provvederà pertanto a notificare a PI 1 il decreto e il verbale di sequestro, unitamente alla presente decisione, non appena avrà eseguito quanto ordinato dalla Camera nel considerando precedente.

 

                                   6.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è annullata ed è fatto ordine all’Ufficio esecuzione di Biasca di procedere come indicato nei considerandi 4 e 5.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione all’avv.  

                                         .

 

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Biasca.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.