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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 17 novembre 2017 di
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RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la notificazione di pignoramento del reddito del ricorrente emessa il 6 novembre 2017 nelle esecuzioni n. 2415934, 2198356 e 2348052;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nelle esecuzioni appena citate, il 2 ottobre 2017 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha proceduto all’interrogatorio dell’escusso RI 1, senza, apparentemente procedere al calcolo del suo minimo esistenziale (v. verbale interno delle operazioni di pignoramento di stessa data);
che il 6 novembre 2017, in assenza dell’escusso l’UE ha proceduto a pignorare una quota di comproprietà per piani di sua spettanza (quota __________ foglio PPP __________ della particella n. __________ RFD __________) e il suo reddito da indipendente, stimato in fr. 5'000.– mensili, limitatamente alla quota eccedente il suo minimo esistenziale, stabilito in fr. 3'404.45;
che lo stesso giorno l’UE ha notificato a RI 1 il pignoramento del suo “salario”, diffidandolo a trattenerne l’importo eccedente il suo minimo esistenziale di fr. 3'404.45 con effetto immediato;
che con il ricorso in esame, del 17 novembre 2017, RI 1 impugna la diffida ricevuta, lamentando di non avere ricevuto il calcolo del minimo esistenziale, e chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del pignoramento, che a suo dire pregiudica il proprio avvenire professionale;
che interposto il 17 novembre 2017 all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato (pervenutogli al più presto il 7 settembre), il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);
che dalla diffida impugnata non risulta che, contrariamente a quanto prevedeva la diffida annullata dell’11 ottobre 2017, il calcolo del minimo esistenziale dell’escusso vi fosse allegato;
che la diffida all’escusso esercente un’attività lucrativa indipendente di versare la quota pignorata dei suoi redditi professionali dev’essergli comunicata unitamente a una copia del calcolo della quota pignorabile (Circolare n. 24/2003 del 4 dicembre 2003 sulla notifica dei provvedimenti cautelari destinati a garantire un pignoramento di redditi (art. 99 LEF), n. 2.1);
che il ricorso va pertanto parzialmente accolto, nel senso che il provvedimento del 16 novembre 2017 non esplica effetti giuridici fino a quando il calcolo del minimo d’esistenza annesso al verbale di stessa data non sarà stato comunicato all’escusso (sentenza della CEF 15.2003.191 del 4 dicembre 2003);
che l’atto ricorsuale non viene intimato ai creditori, per i quali l’art. 114 LEF prevede una notifica degli atti del pignoramento solo con il verbale definitivo (v. la precitata Circolare, n. 2.3);
che stante l’esito del giudizio odierno, la richiesta di effetto sospensivo diventa senza oggetto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza, il provvedimento 16 novembre 2017 dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano non esplica effetti giuridici fino a quando il calcolo del minimo d’esistenza annesso al verbale di stessa data non sarà stato comunicato a RI 1.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a __________ .
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.