Incarto n.
15.2018.103

Lugano

20 maggio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 7 dicembre 2018 di

 

 

  RI 1 

(patrocinato dall’ PA 1, )

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, o meglio contro l’inventario n. __________ allestito nella procedura di liquidazione fallimentare aperta nei confronti della

 

 

eredità giacente fu PI 1, già in

procedura che interessa anche il

 

PI 3,

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il 5 giugno 2018 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha ordinato all’Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano di procedere alla liquidazione dell’eredità giacente fu PI 1 in via di fallimen­to (inc. __________). Aperta in procedura sommaria il 6 luglio 2018, la liquidazione fallimentare è proseguita in via ordinaria dopo il versamento da parte di RI 1 di un anticipo di fr. 3'000.– a garanzia delle spese di liquidazione (v. FUSC n. 136 del 6 luglio 2018).

                                  B.   Con scritto del 30 luglio 2019 RI 1 ha insinuato nel fallimento quattro crediti, rilevando altresì che a seguito del decesso di PI 2 sono state sospese in particolare due cause pendenti dinnanzi alla prima e alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello (inc. __________ e __________), nelle quali PI 1 aveva versato due cauzioni per le spese ripetibili di fr. 12'000.– e fr. 18'000.–, “nonostante la sua notoria insolvenza”. Per RI 1 “ciò significa che PI 2 dispone di fondi che ha occultato ai creditori, al fisco e alle autorità svizzere” e che ritiene “possano trovarsi presso il __________ a __________”, sebbene egli non abbia “alcun mezzo per accertare la veridicità di tale informazione”.

 

                                  C.   Mediante comunicazione del 17 ottobre 2018 RI 1 ha prodotto all’UF la documentazione relativa ad alcuni pagamenti effettuati da PI 2 tra il 2011 e il 2017 a favore del Tribunale federale e del Tribunale d’appello a titolo di cauzione per le spese ripetibili per complessivi fr. 67'800.–, invitando l’Ufficio a verificare se tali versamenti hanno avuto luogo tramite bonifico bancario, onde risalire al numero di conto e ai dati dell’ordinante. Dopo aver eseguito i propri accertamenti, il 22 novembre 2018 l’UF ha risposto a RI 1 che i predetti importi erano stati versati in contanti.

 

                                  D.   Il 27 novembre 2018 l’UF ha depositato l’inventario unitamente alla graduatoria, in cui figurano iscritte pro memoria le pretese di RI 1.

 

                                  E.   Con ricorso del 7 dicembre 2018 RI 1 si aggrava contro l’inventario, chiedendo che sia fatto ordine all’UF di completarlo, dopo aver attuato tutti gli accertamenti imposti dalle circostanze, coinvolgendo se necessario il Ministero pubblico del Canton Ticino e facendo capo anche all’assistenza giudiziaria internazionale, al fine di risalire agli averi occultati da PI 2.

 

                                  F.   Tramite osservazioni del 20 dicembre 2018 il PI 3, la cui pretesa è pure iscritta nella graduatoria, ha chiesto all’Uffi­­cio di “procedere a tutti gli accertamenti del caso per verificare l’ef­­fettiva esistenza di conti esteri occultati alle autorità svizzere”, mentre nelle sue dell’11 gennaio 2019 l’UF si è invece rimesso al giudizio della Camera.

 

                                  G.   Il 13 marzo 2019 l’Ufficio ha trasmesso alla Camera due scritti di medesimo contenuto, accompagnati dalla traduzione in lingua inglese, che ha inviato lo stesso giorno rispettivamente alle banche PI 5 e PI 6 con sede a __________, con cui le ha invitate a verificare se il defunto è intestatario di conti presso di loro e, in caso affermativo, a volerli chiudere, accreditando il saldo sul conto bancario dell’UF.

 

 

Considerato

 

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dal deposito dell’inventario avvenuto il 27 novembre 2018, il ricorso presentato il 7 dicembre 2018 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                                   2.   Il ricorrente si duole che l’inventario menzioni beni stimati per appena fr. 16'864.59, rimproverando all’UF di non aver cercato con sufficiente intensità gli averi patrimoniali che il defunto ha utilizzato, nonostante la sua conclamata insolvenza risultante dal­l’estratto delle esecuzioni, per pagare le numerose e cospicue cauzioni che i tribunali avevano posto a suo carico. A suo dire, tali pagamenti costituiscono la prova certa dell’esistenza di averi nascosti, dei quali PI 2 disponeva liberamente in barba alle autorità e ai creditori, “probabilmente presso il __________ di Singapore”. L’insorgente chiede dunque che sia fatto ordine al­l’UF di procedere a tutti gli accertamenti imposti dalle circostanze, onde risalire agli averi occultati da PI 1, coinvolgendo se necessario il Ministero pubblico del Canton Ticino, presso il quale peraltro è già pendente una domanda in tale senso, e facendo capo anche all’assistenza giudiziaria internazionale.

 

                                2.1   Giusta l’art. 221 cpv. 1 LEF, appena l’ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell’inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione. A tal uopo, vanno inventariati tutti i diritti patrimoniali in possesso del fallito o ch’egli rivendica oppure che i creditori o le circostanze indicano come appartenenti al fallito al momento dell’apertura del fallimento, ovvero tutti i beni che non appartengono manifestamente a terzi (sentenza della CEF 15.2014.92 del 2 dicembre 2014, consid. 2.1 e riferimenti citati). Anche i beni situati all’este­­ro saranno iscritti nell’inventario senza aver riguardo alla possibilità, o meno, di avocarli alla massa del fallimento aperto in Svizzera (art. 27 cpv. 1 RUF).

 

                                2.2   Nel caso in rassegna, l’UF ha accertato che le note cauzioni giudiziarie sono state versate in contanti. Non è quindi possibile identificarne la fonte, che del resto potrebbe anche essersi prosciugata nel frattempo. D’altronde, sulla scorta dell’unica indicazione concreta fornita dal ricorrente sugli asseriti averi occultati dal defunto, ovvero fondi depositati “probabilmente presso il __________ di __________”, con scritto del 13 marzo 2019 l’UF ha invitato le banche __________ e __________ Ltd a informarlo sull’eventuale esistenza di relazioni intestate a PI 2 (sopra, consid. G), seppure il ricorrente non abbia corroborato la sua indicazione con indizi oggettivi, ma ha anzi ammesso di non essere in possesso di alcun mezzo per accertare la veridicità di tale informazione” (sopra, consid. B). Sotto questo profilo, il ricorso si rivela pertanto ormai senza oggetto (art. 24b cpv. 1 LPR). Va da sé che l’Ufficio menzionerà nell’inventario l’esi­to di questi nuovi accertamenti, sia essi positivi o negativi.

 

                                2.3   In mancanza di altri elementi concreti, non si vede quali ulteriori “accertamenti imposti dalle circostanze” (v. petitum n. 1) l’UF potrebbe ancora effettuare. Del resto il ricorrente neppure li specifica né indica quale sia l’utilità di coinvolgere il Ministero pubblico o di fare capo all’assistenza giudiziaria internazionale. Senza indizi da fornire alle autorità da adire, simili iniziative sono votate all’insuccesso, per tacere del fatto che con il decesso di PI 1 sono ormai escluse sia la promozione dell’accusa nei suoi confronti, sicché il procedimento penale avviato dal ricorrente nel 2017, a supporre che sia effettivamente stato aperto, andrà verosimilmente abbandonato (art. 319 cpv. 1 lett. d CPP; sentenza del Tribunale federale 6B_471/2015 del 27 luglio 2015 consid. 3.2.2), sia l’apertura di una nuova istruzione (art. 309 cpv. 4 e 310 cpv. 1 lett. b CPC). Da questo punto di vista il ricorso risulta dunque infondato.

 

                                   3.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui non è senza oggetto, il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–PI 3, .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.