Incarto n.
15.2018.109

Lugano

14 gennaio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso per denegata giustizia presentato il 18 dicembre 2018 da

 

 

 RI 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

 

 

contro

 

l’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

 

 

PI 1, __________

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che nell’esecuzione appena citata, RI 1 ne ha chiesto la prosecuzione il 13 settembre 2018;

                                         che dopo vari tentativi vani di contattare l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, con il ricorso in esame l’escutente lamenta una violazione dell’art. 89 LEF e chiede che sia dato immediatamente seguito alla sua domanda di proseguire l’esecuzione;

                                         che nelle sue osservazioni del 19 dicembre 2018 l’UE segnala di aver emesso, quello stesso giorno, l’avviso di pignoramento per il 14 febbraio 2019 e di aver chiesto l’annotazione nel registro fondiario di una restrizione della facoltà di disporre sulla particella n. __________ RFD di __________, di proprietà dell’escusso;

                                         che avendo l’UE compiuto l’atto richiesto il ricorso è così diventato senza oggetto e va stralciato dai ruoli (art. 24c cpv. 1 LPR);

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso per denegata giustizia è dichiarato senza oggetto e di conseguenza è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–   .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.