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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sui tre ricorsi del 23 gennaio 2018 di
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RI 1 (patrocinato dall’ PA 1, )
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contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona nelle esecuzioni in via di realizzazione del pegno n. __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente dalla
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PI 1,
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ritenuto
in fatto: A. Il 13 ottobre 2016 la PI 1 ha promosso dinanzi all’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona tre esecuzioni in via di realizzazione del pegno immobiliare nei confronti di RI 1 per l’incasso di complessivi fr. 2'401'050.– oltre ad accessori, indicando quali oggetti del pegno diversi immobili di proprietà del debitore.
B. Dando seguito alle predette domande, quel giorno stesso l’UE ha emesso i precetti esecutivi n. __________, __________ e __________. Non riuscendo a notificarli per posta all’indirizzo dell’escusso presso il Comune di __________, come indicato dall’escutente, l’UE ha in seguito dato incarico alla cancelleria comunale di __________ di occuparsi della notificazione. Dopo un primo tentativo infruttuoso del 2 novembre 2016, i precetti esecutivi sono stati notificati il 22 novembre 2016 a PI 2, domiciliato a __________, dalla polizia comunale di __________.
C. In mancanza di opposizione, il 5 luglio 2017 la PI 1 ha chiesto all’Ufficio di realizzare i pegni immobiliari. L’organo esecutivo ha quindi inviato le comunicazioni delle domande di realizzazione all’escusso presso lo studio legale dell’avv. RA 1, all’epoca suo rappresentante legale. La raccomandata è stata però ritornata all’UE l’11 luglio 2017, poiché il destinatario non era reperibile all’indirizzo indicato.
D. Con e-mail del 2 ottobre 2017 l’avv. RA 1 ha riferito all’UE che “non siamo autorizzati e non rappresentiamo il debitore per il ritiro di eventuali raccomandate e procedure esecutive a carico del sig. RI 1, che risulta domiciliato a __________” in Bulgaria.
E. Con tre ricorsi separati del 23 gennaio 2018 RI 1 chiede l’annullamento delle tre esecuzioni in questione, previo conferimento dell’effetto sospensivo.
F. Il 31 gennaio 2018 il presidente di questa Camera ha impartito alla PI 1 un termine di dieci giorni per formulare eventuali osservazioni alle domande di concessione dell’effetto sospensivo.
G. A complemento dei ricorsi, con scritto del 12 febbraio 2018 l’insorgente ha comunicato di essere domiciliato a __________, in __________ dal 3 ottobre 2016, producendo copia del certificato di domicilio rilasciatogli dalle autorità bulgare.
H. Non avendo l’escutente presentato osservazioni, con ordinanza del 22 febbraio 2018 il presidente ha concesso l’effetto sospensivo e ha trasmesso alla banca l’ultima comunicazione del ricorrente. Ha infine ordinato all’UE di accertare le modalità con cui la cancelleria comunale di __________ ha notificato i precetti esecutivi il 22 novembre 2016 nonché il destinatario, e di farne rapporto alla Camera.
I. Con scritto del 28 febbraio 2018 l’Ufficio ha informato la Camera dei suoi accertamenti, trascrivendo le seguenti dichiarazioni rilasciate da una funzionaria della cancelleria comunale:
“ho contattato la polizia comunale di __________ ed ho parlato con il Vice Comandante signor __________, il quale mi dice purtroppo di non avere copia dei precetti consegnati, ma che a partire da settembre 2016 hanno come indicazione che quanto concerneva il signor RI 1 andava notificato al signor PI 2, __________, __________. Quindi con molta probabilità il signor P__________ (ndr. PI 2) deve aver ricevuto anche la notifica di queste 3 domande d’esecuzione”.
L. Con ordinanza del 2 marzo 2018 il presidente ha trasmesso il rapporto dell’UE alle parti, assegnando loro un termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni.
M. Con osservazioni del 10 marzo 2018 RI 1 ha contestato di avere nominato PI 2 suo rappresentante e confermato le conclusioni ricorsuali. La PI 1 è invece rimasta silente.
Considerato
in diritto: 1. Il ricorrente contesta la validità della notificazione dei precetti esecutivi, siccome – a suo dire – l’UE non ha rispettato le prescrizioni di legge in tema di notifica degli atti esecutivi all’estero, in particolare la Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65, RS 0.274.131), a cui hanno aderito sia la Svizzera sia la Bulgaria. L’insorgente è quindi del parere che tutti gli atti esecutivi sono inficiati da nullità assoluta rilevabile d’ufficio in ogni tempo. Nelle osservazioni del 10 marzo 2018 rileva inoltre di non aver mai nominato PI 2 suo rappresentante per la ricezione dei precetti e/o di qualsivoglia atto di esecuzione a partire dal settembre 2016 e fa pure notare che il 22 novembre 2016 non risiedeva più in Ticino, bensì in Bulgaria.
1.1 La notificazione degli atti esecutivi è disciplinata dagli art. 64 a 66 LEF. Un atto esecutivo può anche essere notificato a un rappresentante convenzionale del debitore (ad esempio al suo avvocato), alla condizione però che questi sia stato espressamente abilitato a ricevere atti esecutivi per conto del debitore (Jeanneret/Lembo in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005 n. 21 ad art. 64, n. 7 e 10 ad art. 66; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 25 ad art. 64 LEF; Angst in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 64 e n. 8 ad art. 66 LEF). In tale evenienza, tosto che ne sia venuto a conoscenza, l’ufficio di esecuzione è tenuto a notificare l’atto alla persona che l’escusso ha designato quale suo rappresentante nella specifica esecuzione (sentenza della CEF 15.2009.144 del 1° febbraio 2010 consid. 6/b e riferimenti citati; cfr. anche 15.2010.21 dell’8 marzo 2010, RtiD 2010 II 717 n. 58c [massima] consid. 3). Se il debitore è però domiciliato all’estero e non ha designato né un rappresentante né un locale in Svizzera per la consegna degli atti esecutivi, la notificazione si fa per mezzo delle autorità competenti del domicilio estero o, in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notificazione lo ammetta, per posta (art. 66 cpv. 1 e 3 LEF; Jeanneret/Lembo op. cit., n. 11 ad art. 66). Nei rapporti tra la Svizzera e la Bulgaria vige in particolare la CLA65, che si applica anche agli atti esecutivi svizzeri, segnatamente ai precetti esecutivi, ma soltanto qualora vertano su debiti di diritto privato (DTF 94 III 37 consid. 2; 96 III 65 consid. 1; sentenza della CEF 15.2017.17 del 14 marzo 2017, consid. 2.1).
1.2 Nel caso in rassegna, non risulta dagli atti che prima della notifica dei precetti esecutivi l’escusso abbia mai comunicato all’UE di avere abilitato, mediante procura, PI 2 a ricevere atti esecutivi per suo conto. Del resto, neppure è comprovato ch’egli abbia fornito una simile indicazione alla polizia comunale di __________, contrariamente a quanto dichiarato dalla cancelleria del Comune di __________ (sopra, consid. I). La notificazione dei precetti avvenuta il 22 novembre 2016 è dunque irregolare.
1.3 Orbene, secondo la banca dati sui movimenti della popolazione (“MovPop”), l’escusso è partito dal Comune di __________ per la Bulgaria il 24 giugno 2016 e, come emerge dallo scritto del 12 febbraio 2018 e dal certificato di domicilio allegato – entrambi rimasti incontestati –, egli è domiciliato a __________, in Bulgaria dal 3 ottobre 2016. Di conseguenza l’Ufficio avrebbe dovuto notificare i precetti in via rogatoria conformemente alla CLA65 (art. 66 cpv. 3 LEF).
2. Tenuto conto di quanto precede, occorre ora determinare quali sono le sanzioni legate a una notificazione scorretta.
2.1 La notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principio sanzionata con la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel termine di dieci giorni di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF. Soltanto se l’atto non è mai pervenuto al debitore, la notificazione è assolutamente nulla e la sua nullità può e deve essere rilevata in qualsiasi momento. Qualora, malgrado il vizio inerente alla notifica, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi effetti (DTF 128 III 101 consid. 1/b e 2; 120 III 119 consid. 2/c; 117 III 7 consid. 3/c; 110 III 9 consid. 2). Di conseguenza, il termine per presentare ricorso (contro la notifica) o interporre opposizione comincia a decorrere da tale conoscenza (DTF 104 III 13 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 5A_548/2011 del 5 dicembre 2011, consid. 2.1 e 5A_6/2008 del 5 febbraio 2008, consid. 3.2).
2.2 Nel caso di specie, già si è detto che la notificazione dei precetti esecutivi non ha avuto luogo conformemente alla legge (sopra, consid. 1.2). Ora, il ricorrente sostiene di essere venuto a conoscenza dell’esistenza delle esecuzioni soltanto il 15 gennaio 2018, in occasione di un breve rientro in Svizzera, dopo aver sentito telefonicamente l’escutente. Non vi è però prova ch’egli abbia preso atto del contenuto dei precetti, non essendogli mai pervenuti direttamente, nemmeno in forma irregolare (ad esempio per e-mail o via fax). D’altronde, anche volendo considerare che l’avv. RA 1, precedente patrocinatore dell’escusso, fosse legittimato a ricevere atti esecutivi per conto di quest’ultimo, ciò che comunque non può presumersi dalla generica procura del 17 ottobre 2016 presente agli atti – l’avvocato al quale il debitore ha conferito un mandato generale, anche per le esecuzioni, come nel caso di specie, restando libero di non accettare la notifica d’un precetto esecutivo per il mandante (DTF 69 III 84-85; cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_45/ 2015 del 20 aprile 2015 e sentenza CEF 15.2010.21 dell’8 marzo 2010, RtiD 2010 II 717 n. 58c [massima] consid. 3) –, il 5 luglio 2017 l’UE aveva notificato a costui unicamente le comunicazioni delle domande di realizzazione, atti che non menzionano tutti gli elementi di un precetto esecutivo.
2.3 A fronte delle predette considerazioni, non si può ritenere che l’escusso abbia avuto conoscenza del contenuto dei precetti esecutivi, sicché la notificazione avvenuta il 22 novembre 2016 si rivela assolutamente nulla, circostanza che va costatata d’ufficio in qualsiasi momento (sopra, consid. 2.1). Il ricorso si rivela dunque fondato.
3. In accoglimento del gravame, la notificazione dei precetti esecutivi è dichiarata nulla, come pure nulli sono gli atti successivi, ovvero le comunicazioni delle domande di realizzazione. L’Ufficio è quindi tenuto a notificare nuovamente i precetti esecutivi a RI 1 presso l’avv. PA 1 in virtù della procura 16 gennaio 2018 acclusa ai ricorsi.
4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso concernente l’esecuzione n. __________ è accolto. Di conseguenza è dichiarata nulla la notificazione del precetto esecutivo e dei successivi atti.
2. Il ricorso concernente l’esecuzione n. __________ è accolto. Di conseguenza è dichiarata nulla la notificazione del precetto esecutivo e dei successivi atti.
3. Il ricorso concernente l’esecuzione n. __________ è accolto. Di conseguenza è dichiarata nulla la notificazione del precetto esecutivo e dei successivi atti.
4. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
5. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.