Incarto n.
15.2018.14

Lugano

25 aprile 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 12 dicembre 2017 di

 

RI 1RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 16 novembre 2017 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente rispettivamente da

 

 

PI 1,

PI 2,

PI 3,

(rappresentato dall’RA 1, )

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che nelle esecuzioni appena menzionate, il 13 novembre 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio ha proceduto al pignoramento di un cellulare Apple iPhone X di colore bianco, n. di serie __________, stimato in fr. 1'000.–;

 

                                         che il 16 novembre 2017 l’UE ha emesso il verbale di pignoramento e lo ha trasmesso alle parti;

 

                                         che con ricorso del 12 dicembre 2017 RI 1 si aggrava contro il verbale, sostenendo in sostanza che l’oggetto pignorato è uno strumento indispensabile alla sua attività professionale di “filmmaker” e che pertanto è impignorabile giusta l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF;

 

                                         che con osservazioni del 6 febbraio 2018 l’Ufficio sostiene che il ricorso è tardivo e che, ad ogni modo, risulta pure infondato, mentre le altre parti interessate sono rimaste silenti;

 

                                         che giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;

 

                                         che nel caso in rassegna RI 1 ha ricevuto il verbale di pignoramento il 21 novembre 2017 (v. tracciamento della posta dell’invio n. __________), sicché il termine per interporre ricorso è giunto a scadenza il 1° dicembre 2017;

 

                                         che datato 12 dicembre 2017 e presentato all’UE il 18 dicembre, il ricorso sarebbe tardivo e quindi irricevibile;

 

                                         che tuttavia, per motivi di umanità e dignità, nonostante la tardività del gravame, occorre rilevare d’ufficio la nullità di un pignoramento che priverebbe il debitore e la sua famiglia dei mezzi indispensabili al vitto e all’alloggio (DTF 97 III 11 consid. 2), motivo per cui il ricorso può nondimeno essere esaminato sotto il profilo della nullità;

 

                                         che secondo consolidata giurisprudenza, l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF trova applicazione unicamente se lo strumento o l’arnese in questione non solo è necessario per l’esercizio della professione, ma il suo uso è pure redditizio, ovvero non genera spese sproporzionate rispetto ai ricavi realizzati, tenuto conto delle esigenze di un esercizio razionale e competitivo della professione (DTF 117 III 22 consid. 2 e riferimenti citati; sentenza del Tribunale federale 7B.162/2003 del 31 luglio 2003);

 

                                         che scopo della predetta norma è il mantenimento di una professione remunerativa e concorrenziale, ovvero non deficitaria (DTF 86 III 52 consid. 2), che consenta (o contribuisca a consentire) al debitore di provvedere al suo mantenimento, a quello della sua famiglia e al pagamento degli oneri professionali (Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 107 ad art. 92 LEF; cfr. anche Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 92 LEF);

                                         che spetta al debitore di provare, mediante indicazioni precise e pezze giustificative, che l’uso dello strumento si giustifica, per lui, dal punto di vista economico (DTF 84 III 21; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 111 ad art. 92 LEF);

 

                                         che nel caso specifico, in occasione del pignoramento RI 1 ha dichiarato di svolgere la professione di “produttore di video commerciali indipendente con attività irregolare su chiamata” e di percepire mediamente un reddito mensile di fr. 1'700.–, sebbene a tal proposito non abbia prodotto alcuna pezza giustificativa e abbia, anzi, sostenuto di non possedere alcuna documentazione contabile (v. verbale interno delle operazioni di pignoramento, pag. 2);

 

                                         che il minimo esistenziale del debitore e della sua famiglia accertato dall’UE è di fr. 5'532.– a fronte di redditi di fr. 5'300.– complessivi;

 

                                         che in sede di ricorso l’escusso si è limitato ad allegare due contratti per la realizzazione di videoregistrazioni che prevedono un corrispettivo di rispettivamente fr. 3'800.– e fr. 1'200.–;

 

                                         che soltanto il secondo contratto è firmato, ma, comunque sia, tale documentazione si rivela manifestamente insufficiente a comprovare che l’attività professionale del debitore è redditizia, ragione per cui con ordinanza del 9 aprile 2018 il presidente di questa Camera ha assegnato al ricorrente un termine di 10 giorni per indicare e dimostrare mediante documenti i ricavi e le spese della sua attività di “filmmaker” dal 13 novembre 2017 al 31 marzo 2018;

 

                                         che l’insorgente non ha dato seguito a quanto ordinato, omettendo di ritirare l’ordinanza inviatagli per raccomandata (v. tracciamento della posta dell’invio n. __________), mal­grado dovesse aspettarsi di riceverla (combinati art. 14 cpv. 1 e 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2] e 138 cpv. 3 lett. a CPC);

 

                                         che non avendo il ricorrente dimostrato che la sua attività professionale è redditizia, l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF non può trovare applicazione e il ricorso va dunque respinto;

 

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–  ;

  ;

–  .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.