Incarto n.
15.2018.1

Lugano

19 gennaio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cassina

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella procedura avviata con istanza 28 dicembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante a

 

 

PI 1, __________

 

nella comunione ereditaria fu PI 2, composta oltre che dell’escusso PI 1 di

 

 

PI 3, __________

PI 4, __________

PI 5, __________

 

nelle varie esecuzioni facenti parte dei gruppi da n. 1 a 3 promosse contro l’escusso da

 

PI 6, __________

PI 7, __________

(rappr. dall’__________, __________)

PI 8, __________

__________, __________

(rappr. dalla PI 9, __________)

PI 10, __________

(rappr. __________, __________, __________)

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Nelle varie esecuzioni promosse contro PI 1, il 3 febbraio, il 18 agosto e il 26 ottobre 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno ha pignorato la quota ereditaria di ¼ spettante al­l’escusso nella comunione ereditaria della madre fu PI 2, composta oltre che di lui dei fratelli PI 3, PI 4 e PI 5. Nell’ambito del primo pignoramento l’Ufficio ha indicato quale bene appartenente alla comunione ereditaria in particolare la particella n. __________ RFD di __________. Nei successivi verbali di pignoramento l’UE ha aggiunto anche la relazione ban­caria n. CH__________ presso la __________, __________. Nel primo verbale di pignoramento l’UE ha quantificato il valore di stima dell’interessenza spettante all’e­scusso nella comunione in fr. 52'351.–, mentre nei successivi verbali di pignoramento, considerando anche il conto presso la __________, esso le ha assegnato un valore di stima di fr. 59'608.90. Successivamente, il 31 ottobre 2017 la __________ ha versato all’Uffi­cio fr. 7'250.–, corrispondenti alla quota parte dell’escusso sugli averi depositati sulla suddetta relazione bancaria.

 

                                  B.   Avendo alcuni creditori presentato le domande di vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 22 novembre 2017 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna conciliazione è potuta essere raggiunta in assenza di un membro della comunione ereditaria e di tutti i creditori.

 

                                  C.   Il 22 novembre 2017, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso. Nel termine impartito non è pervenuta all’Ufficio alcuna proposta.

 

                                  D.   Il 28 dicembre 2017 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1, attribuendo all’interessenza del debitore un valore di fr. 52'351.–, visto l’avvenuto incasso della quota parte spettante all’escusso sulla relazione bancaria presso la __________.

 

Considerato

 

in diritto:                  1.   Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal­l’ODiC, convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’auto­rità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 ODiC, la vendita al­l’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

 

                                   2.   Nel caso di specie l’Ufficio ha determinato che la quota parte dell’escusso nella comunione ereditaria è di un quarto e che il suo valore assomma a fr. 52'351.–. Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti interessate. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta. Infatti la soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC) appare in concreto inadeguata, visti i tempi e i costi di una simile procedura e considerato che il rischio di vendita a vil prezzo è comunque contenuto, siccome l’importo totale dei crediti a beneficio di pignoramento è decisamente superiore al valore di stima della quota. L’istanza è quindi da accogliere nel senso di ordinare la realizzazione a mezzo di pubblici incanti della quota in questione.

                                   3.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.    L’istanza è accolta e di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di ¼ spettante a PI 1 nella divisione della comunione ereditaria della madre fu PI 2.

 

                                   2.    Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.    Notificazione all’IS 1, e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.