Incarto n.
15.2018.26

Lugano

29 maggio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 26 febbraio 2018 di

 

 

RI 1

(patrocinato dall’ PA 1,)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro il verbale di pignoramento del 15 febbraio 2018 emesso nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da

 

 

CV 1,

CV 2,

(rappresentati dall’RA 1,)

CV 3,

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Nelle esecuzioni soprammenzionate promosse dalla PI 1, dallo PI 2 e dal PI 3 nei confronti di RI 1, il 19 gennaio 2018 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio ha diffidato la Banca PI 4 con sede a __________ a bloccare immediatamente i conti e tutti gli averi, titoli, valori di ogni tipo, “ecc.” depositati a nome del debitore, limitatamente al­l’importo di fr. 16'000.–.

                                  B.   Il 25 gennaio 2018 la banca ha comunicato all’Ufficio di aver bloccato i conti intestati a RI 1 n. __________, il cui saldo era di fr. 778.90, e __________, il cui saldo ammontava a € 40'647.88, pari a quel momento a fr. 47'891.35. Preso atto di tale comunicazione, il 15 febbraio 2018 l’UE ha emesso il verbale di pignoramento, indicando di aver pignorato il credito derivante dagli averi depositati presso la banca sulla seconda relazione appena citata, limitatamente a fr. 16'000.–.

 

                                  C.   Con ricorso del 26 febbraio 2018 RI 1 si aggrava contro il verbale in questione, chiedendo di dichiararlo nullo o, in subordine, di annullarlo.

 

                                  D.   Con osservazioni del 9 marzo 2018 il PI 3 si oppone al gravame, come pure l’UE nelle sue del 28 marzo 2018. Le altre parti interessati sono invece rimaste silenti.

 

                                  E.   Il 13 aprile 2018 il ricorrente ha presentato una replica spontanea con cui sostanzialmente contesta le argomentazioni delle controparti e ribadisce le proprie conclusioni. Visto l’esito del presente giudizio, tale allegato non è stato trasmesso alle altre parti.

 

                                  F.   Mediante ordinanza del 24 aprile 2018 il presidente di questa Camera ha invitato la PI 4 a produrre gli estratti del noto conto bancario, relativi al periodo dal 1° gennaio 2017 al 23 gennaio 2018, ciò cui essa ha dato seguito il giorno successivo.

 

 

Considerato

 

in diritto:                  1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 16 febbraio 2018, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                                   2.   Il ricorrente sostiene che “il denaro” pignorato dall’UE è da considerarsi strumento di lavoro nel senso dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, siccome egli è un giocatore di poker professionista e – a suo dire – è un fatto notorio che lo strumento di lavoro di un pokerista professionista è costituito, oltre che dalle proprie conoscenze e abilità intellettuali di gioco, dal denaro, definito nel gergo del poker “bankroll”. Fondandosi su alcuni articoli pubblicati in rete, egli rileva che i professionisti indicano che il “bankroll” minimo varia in media dai 20 ai 25 “buy-ins” (espressione inglese che sta per “la somma di denaro da pagare per prendere parte ad un torneo di poker”, v. it.wikipedia.org/wiki/Buy-in). Ora, egli è del parere che, tenuto conto di una media di 22.5 “buy-ins” e del fatto che gioca tornei con cosiddetti “bui” (vale a dire “puntate”, v. it.wikipedia.org/ wiki/Regole_e_meccanica_del_poker) di fr. 10.– e 20.–, il “bank­roll” consigliabile nel suo caso si aggira attorno a fr. 45'000.– (pari a 22.5 “buy-ins” x 100 “bui” x fr. 20.–). Secondo l’insorgente, a tale somma vanno aggiunti le spese necessarie al suo mantenimento e a quello della famiglia per un mese così come un fondo di riserva del 15 a 20% di tali spese, sicché l’importo complessivo di cui egli deve necessariamente disporre per continuare la sua attività di giocatore professionista di poker ammonta – a sua detta – a fr. 51'603.50 (“bankroll” di fr. 45'000.– + spese mensili di fr. 5'620.– + fondo di riserva di fr. 983.50). A fronte di tali considerazioni e tenuto conto che al momento del pignoramento il saldo del suo conto ammontava a € 40'647.88, equivalenti – secondo l’insorgente – a fr. 46'765.40, egli ritiene che non vi sia spazio per alcun pignoramento, ragione per cui il provvedimento dell’UE è nullo o annullabile.

 

                                   3.   Il quesito da risolvere nel caso di specie è sapere in sostanza se una somma di denaro, definita nel gergo del gioco del poker “bankroll”, possa considerarsi assolutamente impignorabile, in quanto necessaria al debitore per l’esercizio della sua professione di giocatore di poker.

 

                                3.1   Giusta l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, sono impignorabili gli arnesi, gli apparecchi, gli strumenti e i libri, in quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia per l’esercizio della professione. Secondo il testo della norma, in principio entrano in linea di conto soltanto i beni materiali mobili e inconsumabili, ovvero gli oggetti che servono a conseguire un risultato nell’esercizio di una professione, come gli strumenti, le macchine, i mobili e i veicoli (Gil­liéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 87 e 106 ad art. 92 LEF). La ratio legis della norma è di sottrarre all’esproprio il diritto di proprietà degli strumenti di lavoro dell’escusso per garantire la sua esistenza economica futura grazie al lavoro (Gillié­ron, op. cit., n. 90 ad art. 92).

 

                                  a)   Il denaro contante o i crediti, in particolare contro una banca, non paiono a priori rientrare nella nozione di strumento di lavoro, poiché non sono oggetti inconsumabili prodotti per eseguire una determinata attività nel contesto di una professione, come ad esempio uno strumento musicale per un musicista professionista. Il Tribunale federale ha così avuto occasione di stabilire che non fruiscono del beneficio previsto dalla disposizione la cauzione versata da un artigiano a garanzia degli obblighi derivantigli da un contratto collettivo di lavoro, non essendo tale investimento paragonabile a materiale di lavoro necessario per un periodo limitato (DTF 65 III 11), e neppure l’indennità accordata a un ricamatore affinché non utilizzi il suo macchinario per un periodo di tre mesi, dal momento ch’essa non sostituisce un arnese necessario alla sua professione ai sensi di legge (DTF 49 III 98).

 

                                  b)   L’Alta Corte ha invece considerato impignorabile in virtù della norma in questione il credito del calzolaio contro il suo cliente ove non abbia più a disposizione materia prima né altro denaro per procurarsene (DTF 51 III 26-27), come pure la parte del credito dell’appaltatore nei confronti del committente, che corrisponde al valore della materia fornita dall’appaltatore e che non eccede quanto quest’ultimo dovrebbe spendere per procurarsi la materia necessaria per esercitare la sua professione per un mese (DTF 71 III 177). L’impignorabilità dei predetti crediti è stata ammessa perché si trattava di surrogati in denaro della merce o della materia prima di cui necessitava il debitore per continuare a esercitare la sua professione per un periodo limitato. Mediante tali decisioni è stata invero modificata la precedente giurisprudenza secondo cui la norma in oggetto non era applicabile alle provviste e alla materia prima in possesso del debitore per l’e­sercizio della sua professione (cfr. DTF 35 I 638 e Gilliéron, op. cit., n. 104 ad art. 92). L’impignorabilità della materia prima e dei relativi surrogati è secondo la giurisprudenza limitata a un mese (DTF 63 III 63 n. 17; 71 III 177).

 

                                3.2   Nel caso di specie l’UE ha pignorato, limitatamente a fr. 16'000.–, il credito derivante dagli averi depositati sulla relazione bancaria intestata al debitore presso la PI 4, il cui saldo ammontava a circa fr. 47'900.– al momento del pignoramento. Il ricorrente sostiene che tali averi costituiscono il cosiddetto “bankroll”, ovvero il capitale minimo di cui egli necessita per esercitare la sua attività di giocatore professionista di poker.

 

                                         Come visto, a prima vista il denaro contante e i crediti non ricadono sotto la nozione di strumento di lavoro nel senso dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, a meno di assurgere a surrogato in denaro delle provviste o della materia prima di cui il debitore ha bisogno per esercitare la propria professione per un mese. Non è ovviamente il caso del poker praticato in modo professionale. I soldi sono l’og­getto stesso del gioco. In senso lato, tuttavia, il denaro contante o i crediti immediatamente esigibili potrebbero essere considerati, teleologicamente, come la “materia prima” del giocatore di poker professionista, che gli consente di guadagnarsi la vita. Nel caso in esame, per i motivi che seguono la questione può invero rimanere indecisa, come può esserlo quella di sapere se il gioco del poker può essere considerato una professione nel senso del­l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF – la cui risposta non si confonde con quella fornita in ambito fiscale – e se l’attività del ricorrente è red­ditizia, ovvero se sono dati gli ulteriori due presupposti dell’impi­gnorabilità degli strumenti di lavoro (v. Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 89 segg. ad art. 92 LEF).

 

                                3.3   In effetti, per parità di trattamento con gli altri debitori professionisti, il pokerista professionale non potrebbe pretendere che gli siano lasciati più del contante o dei crediti immediatamente esigibili necessari alla sua attività per un mese, oltre all’equivalente del minimo esistenziale suo e della famiglia (giusta l’art. 93 LEF) durante il mese in cui è stato eseguito il pignoramento (o più precisamente le spese indispensabili riferite a quel mese non an­cora pagate, cfr. sentenza della CEF 15.2011.75 del 23 dicembre 2011, RtiD 2012 II 902 n. 63c consid. 3.1). Dal profilo esecutivo egli non potrebbe esigere di disporre inoltre di un “bankroll” o di un altro fondo di riserva, allo stesso modo che il muratore, per fare un esempio, non può chiedere che gli sia lasciata una riserva di soccorso per far fronte a imprevisti (quali infortunio, malattia, calo delle ordinazioni, fallimento di clienti, ecc.), suscettivi di mettere in pericolo la propria attività professionale. Il diritto esecutivo protegge infatti solo gli strumenti di lavoro, non gli investimenti né i capitali necessari alla sussistenza dell’attività professionale. Non vi sarebbe del resto alcuna garanzia che l’escusso utilizzi effettivamente il fondo di riserva allo scopo per cui è stato costituito (v. anche sotto consid. 3.3/b).

 

                                  a)   Dato che, nella fattispecie, il ricorrente sostiene di giocare a poker 6-7 volte al mese (doc. F accluso al ricorso), secondo i suoi stessi calcoli il suo fabbisogno è al massimo di fr. 14'000.– mensili (7 “buy-ins” x 100 “bui” x fr. 20.–), cui si aggiungono le sue spese esistenziali, pari a suo dire a fr. 5'620.– mensili (ricorso ad 4). Il saldo non pignorato del noto conto dell’escusso, di circa fr. 32'000.– (fr. 48'000.– ./. fr. 16'000.–), copre quindi ampiamente l’importo per ipotesi impignorabile, che non eccederebbe fr. 20'000.–, a prescindere dal fatto che il suo minimo esistenziale pare in realtà inferiore a fr. 5'000.– (il supplemento per figli di meno di 10 anni è di fr. 400.– e non di fr. 600.–, mentre i premi delle assicurazioni malattia complementari non sono computabili nel minimo esistenziale ed è dubbio che lo sia la retta per gli studi universitari della moglie).

 

                                  b)   Non si può del resto tralasciare di osservare come lo stesso ricorrente, a dispetto delle sue considerazioni teoriche sulla nozione di “bankroll”, in pratica non si attiene alle regole enunciate, siccome nel 2017, dal 30 marzo fino al momento del pignoramento, il saldo del suo conto presso la Raiffeisen è stato costantemente inferiore all’importo di fr. 51'603.50 da lui dichiarato intangibile, ma comunque sia superiore (ancorché di poco dal 18 al 30 settembre) alla somma pignorata di fr. 16'000.–. E negli anni passati (dal 2011 al 2014) la sua sostanza risultava addirittura nulla (doc. E).

 

                                  c)   Il ricorso va di conseguenza respinto. L’UE valuterà se denunciare penalmente il ricorrente per non averlo informato, in occasione del suo interrogatorio del 19 gennaio 2018, sull’esistenza del conto poi pignorato.

 

                                   4.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

    ;

–;

–, ,.

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.