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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 21 dicembre 2017 di
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RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Acquarossa, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 6 dicembre 2017 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
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PI 1, __________ (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
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ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 marzo 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Acquarossa, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 4'234.45 oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2013 e di fr. 950.– oltre agli interessi del 5% dal 18 settembre 2016, invocando quale titolo una sentenza della seconda Camera civile del Tribunale d’appello;
che rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dall’escusso, la procedente ha chiesto la continuazione dell’esecuzione il 6 dicembre 2017;
che la comminatoria di fallimento è stata notificata a RI 1 l’11 dicembre 2017;
che con il ricorso in esame egli contesta “l’ammissibilità della procedura di fallimento, conformemente all’art. 17 della LEF”, limitandosi a mo’ di motivazione a produrre un estratto della sua ditta individuale “__________”, da cui si evince che la procedura di fallimento decretata nei suoi confronti il 15 luglio 2014 è stata poi chiusa per mancanza di attivo, senza cancellazione dell’iscrizione nel registro di commercio, il titolare avendo continuato la propria attività;
che il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale (art. 17 LEF) dev’essere motivato, anche sommariamente (art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);
che il ricorso in questione non adempie a tale requisito ed è pertanto inammissibile;
che ad ogni buon conto la chiusura di un precedente fallimento per mancanza di attivo non osta alla successiva notifica di una comminatoria di fallimento al titolare della ditta individuale fallita, come si evince dall’art. 230 cpv. 3 LEF, che si limita a concedere al creditore la facoltà (ma non l’obbligo) di escuterlo anche in via di pignoramento durante i due anni dopo la sospensione della liquidazione;
che del resto quel termine è già scaduto nella fattispecie, la sospensione del fallimento risalendo al 18 luglio 2014, sicché l’esecuzione va necessariamente proseguita in via di fallimento dal momento che il ricorrente è tuttora iscritto a registro di commercio come titolare di una ditta commerciale (art. 39 cpv. 1 n. 1 LEF);
che visto il suo esito l’odierno giudizio può essere pronunciato senza ulteriori atti istruttori (art. 9 cpv. 2 LPR);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Acquarossa, per il tramite della sede di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.