|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
|
vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo sul ricorso 31 marzo 2018 di
|
|
RI 1
|
|
|
contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il provvedimento 16 marzo 2018 con cui __________ è stata invitata a versare sul conto dell’UE il saldo di un conto pignorato e per denegata giustizia, in particolare per non avere accertato la perenzione dell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
|
|
Provincia Lombardo Veneta dell’Ordine Religioso dei Chierici, (Camilliani), I-__________ (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
|
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con il ricorso in esame l’avv. RI 1 chiede, previa ricusazione di due dei tre giudici della Camera (Jaques e Grisanti) e concessione dell’effetto sospensivo, di accertare: 1) la nullità assoluta della decisione 16 marzo 2018, con cui l’UE ha invitato l’PI 2 a versare la somma di fr. 14'536.– pignorata sul conto n. __________ dell’avv. RI 1 nonché i dinieghi di giustizia per avere l’UE omesso di statuire sulle sue istanze, 2) del 29 novembre 2017 intesa allo sblocco del suddetto conto, 3) del 26 dicembre 2017 volta a constatare l’avvenuta perenzione dell’esecuzione n. __________ della PI 1 e 4) dello stesso 26 dicembre 2017 tesa ad appurare la nullità del verbale di pignoramento dell’8 settembre 2017;
che il ricorso andrebbe dichiarato irricevibile in quanto oltraggioso e sconveniente nel senso dell’art. 7 cpv. 6 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2) (v. in particolare pagg. 4 ad 2, 16-17 ad 10 e 21 ad 17 e sentenza 15.2015.1 del 14 aprile 2015 consid. 2.1);
che se da ciò si prescinde è solo perché il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è diventato senza oggetto o è infondato;
che, infatti, con decisione del 4 maggio 2018 l’UE ha respinto le richieste di liberare il conto pignorato (ritenendo tardiva la censura fondata sull’art. 93 LEF, sollevata a quasi 4 anni dal sequestro) e di accertare la perenzione dell’esecuzione n. __________ (ricordando che il pignoramento ha potuto essere eseguito solo nel settembre del 2017), e ha informato la ricorrente dell’avvenuto pignoramento complementare dei suoi conti posti sotto sequestro penale (cui è stato attribuito un valore di stima di fr. 1.–);
che la domanda volta ad accertare la nullità del verbale di pignoramento dell’8 settembre 2017 è irricevibile, giacché la sua validità è stata confermata con una decisione definitiva della CEF (15.2017.73/74 del 7 novembre 2017 e sentenza del Tribunale federale 5A_960/2017 del 7 dicembre 2017), che non può più essere rimessa in discussione, neppure per il tramite di una domanda di accertamento di nullità, come ancora rammentato alla ricorrente pochi mesi fa (sentenza della CEF 15.2017.81 del 15 gennaio 2018);
che l’invito all’PI 2 di trasferire il saldo del conto pignorato poggia su una decisione di pignoramento – come appena ricordato – definitiva, eseguita non solo a favore dell’esecuzione che la ricorrente pretende perenta (a torto, perché il termine dell’art. 116 cpv. 1 LEF decorre dalla data dell’esecuzione non del sequestro bensì del pignoramento, avvenuta nella fattispecie il 7 luglio 2017), ma anche di altre 64 esecuzioni (sentenza 15.2017.73/74 già citata, consid. A e B);
che per quanto riguarda la richiesta di ricusa, la ricorrente ripropone ancora una volta argomenti generici e illazioni non dimostrate e manifestamente abusive – come prevalersi d’insulti pesanti proferiti nei confronti di un giudice per chiederne la ricusa, presumendo un rapporto d’inimicizia (ricorso ad 1) –, la cui inammissibilità le è già ben nota (sentenze del Tribunale federale 5A_249/2017 del 3 aprile 2017 e della CEF 15.2017.81 già citata, con numerosi rinvii a decisioni precedenti);
che stante l’esito del giudizio odierno la domanda di effetto sospensivo si rivela senza oggetto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di ricusa è inammissibile.
2. Nella misura in cui è ammissibile e non è diventato senza oggetto il ricorso è respinto.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
|
|
– ; – .
|
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.