Incarto n.
15.2018.35

Lugano

12 ottobre 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cassina

 

 

statuendo sul ricorso 23 aprile 2018 della

 

 

RI 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la decisione 11 aprile 2018 con cui ha ridotto l’importo della garanzia prestata in virtù dell’art. 277 LEF da

 

 

 PI 1  ra

(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

nella procedura di sequestro n. __________ eseguito a favore della ricorrente il 7 febbraio 2018;

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Su istanza della RI 1, con decreto del 6 febbraio 2017 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato nei confronti di PI 1 il sequestro della proprietà per piani (PPP) n. __________ della particella n. 841 RFD di __________, allora di proprietà della debitrice, sino a concorrenza di fr. 23'407.65.

 

                                  B.   Il giorno successivo l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha eseguito il sequestro.

                                  C.   Il 27 febbraio 2017 PI 1 ha formulato opposizione al decreto di sequestro. La causa risulta tuttora pendente.

                                  D.   Con scritto del 30 agosto 2017 la debitrice sequestrata ha chiesto all’UE, conformemente all’art. 277 LEF, la liberazione del bene sequestrato contro prestazione di una garanzia sostitutiva.

                                  E.   Il 5 settembre 2017 l’Ufficio ha accolto la predetta domanda, fissando l’ammontare della garanzia a fr. 40'000.–.

                                  F.   Il 13 settembre 2017, in considerazione dell’avvenuto deposito dell’importo di fr. 40'000.– da parte della debitrice, l’UE ha ordinato la cancellazione dal registro fondiario della restrizione della facoltà di disporre sulla PPP n. __________ RFD di __________.

                                  G.   Il 26 marzo 2018 la debitrice ha chiesto all’UE di ridurre l’importo della garanzia perché lo stesso è eccessivo in considerazione del fatto che il decreto di sequestro non menziona gli interessi di mora.

                                  H.   Con decisione dell’11 aprile 2018 l’UE ha ridotto l’importo della garanzia da fr. 40'000.– a fr. 25'000.–.

                                    I.   Con ricorso del 23 aprile 2018 RI 1 si aggrava contro tale provvedimento, chiedendone l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo, poi concesso dal presidente di questa Camera con decreto del 3 maggio 2018.

                                  L.   Con osservazioni rispettivamente del 17 maggio e del 1° giugno 2018 PI 1 e l’UE postulano che il ricorso sia respinto. Nella replica spontanea del 12 giugno 2018 la ricorrente conferma la richiesta formulata con il ricorso.

 

 

Considerato

 

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso l’11 aprile 2018 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). Come parte della procedura esecutiva e beneficiaria della garanzia controversa, la RI 1 ha un interesse giuridicamente protetto a opporsi alla sua modifica ed è pertanto legittimata a ricorrere.

 

                                   2.   La ricorrente argomenta che la decisione con la quale l’UE aveva fissato l’importo della garanzia a fr. 40'000.– non è stata impugnata dalla debitrice sequestrata, motivo per il quale essa è passata in giudicato e l’UE non la poteva modificare.

 

                                         Per l’osservante la decisione dell’UE, che ha modificato un provvedimento cautelare (il sequestro), sostituendo la garanzia iniziale immobiliare con il deposito in contanti, non è né mai potrebbepassare in giudicato. Il sequestro è infatti una misura conservativa di carattere eminentemente provvisorio, motivo per il quale può essere modificato in applicazione dell’art. 268 cpv. 1 CPC.

 

                                2.1   Il sequestro è una misura conservativa a garanzia di crediti pecuniari e in prestazione di garanzie ordinata per la durata del­l’esecuzione (DTF 138 III 382 consid. 3.2.2). Segue regole proprie, stabilite dagli art. 271 segg. LEF e non dal Codice di procedura civile (art. 269 lett. a CPC). Tale sistema esclude ogni richiesta di modifica del sequestro in ragione di un cambiamento delle circostanze nel senso dell’art. 268 cpv. 1 CPC. In effetti, il decreto di sequestro può essere impugnato solo con una procedura sommaria di opposizione, specifica alla LEF (art. 278) e imposta da tale legge per ottenere la modifica o la revoca del sequestro (DTF 138 III 636 consid. 4.3.2; sentenza 5A_200/2013 del 17 luglio 2013 consid. 1.3). È quindi esclusa la procedura di conferma o di revoca dei provvedimenti superprovvisionali prevista dall’art. 265 cpv. 2 CPC (sentenza del Tribunale federale 5A_508/2012 del 28 agosto 2012 consid. 3.1 e i rinvii, pubblicata in SJ 2013 I 33 e Pra 2013 (56) pag. 438).

 

                                         Il mezzo di cui dispone il debitore per ovviare all’assenza di una procedura di modifica del sequestro, una volta esaurita la via dell’opposizione, è quelle della richiesta di garanzie (art. 273 LEF). È nel quadro di tale procedura che il giudice del sequestro potrà se del caso tenere conto di eventuali cambiamenti relativi ai presupposti del sequestro. Infatti, la decisione in materia di garanzie non è definitiva; il giudice la può riconsiderare in presenza di fatti nuovi, quali la perdita di verosimiglianza del credito dopo la concessione del sequestro, la durata imprevista della procedura di convalida o la diminuzione del valore delle garanzie originarie. Egli valuta se ordinare o aumentare le garanzie (sentenze 5A_165/2010 del 10 maggio 2010 consid. 2.3.4, pubblicata in Pra 2011 [21] pag. 141; 5A_563/2017 del 26 ottobre 2017 consid. 3.3.2).

 

                                2.2   La garanzia giusta l’art. 277 LEF non sostituisce i beni sequestrati, ma garantisce, a favore del creditore (rappresentato dal­l’ufficio di esecuzione), l’obbligo dell’escusso di ripresentare gli oggetti posti sotto sequestro o di sostituirli con altri di ugual valore qualora i beni sequestrati non fossero più presenti o riportati al momento dell’esecuzione del pignoramento o dell’apertura del fallimento (DTF 120 III 91 consid. 4/a; sentenza della CEF 15.2012.48 del 30 maggio 2012, consid. 4 e 5, massimata in RtiD I 2013 849 n. 61c; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 28 ad art. 277 LEF). Dal momento che il sequestro, una volta esaurita la procedura di opposizione (art. 278 LEF), non può più essere modificato, nemmeno la garanzia a tenore dell’art. 277 LEF, data la sua natura accessoria, va cambiata ove i presupposti sui quali poggia il sequestro mutino dopo ch’esso è diventato definitivo. Neppure a tal riguardo l’art. 268 cpv. 1 CPC risulta applicabile (art. 269 lett. a CPC e sopra consid. 2.1). Anche in questa situazione il debitore potrà semmai premunirsi contro il danno consecutivo a eventuali cambiamenti delle circostanze instando avanti al giudice del sequestro per l’ottenimento di garanzie nel senso dell’art. 273 LEF o il loro aumento. La mancata riduzione della garanzia dell’art. 277 LEF sarà così compensata dall’aumento (nella stessa proporzione) della garanzia dell’art. 273 LEF, a salvaguardia degli interessi di ambedue le parti.

 

                                2.3   Qualora, invece, cambino non gli elementi fattuali sui quali poggia il sequestro (la cui valutazione compete al giudice) bensì il valore dei beni sequestrati (la cui stima spetta all’ufficio d’esecu­­zione), pare ipotizzabile un successivo adattamento della garanzia (a norma dell’art. 277 LEF), perlomeno nei casi in cui dev’es­­sere incrementata onde mantenere la sua funzione, evitando che il debitore rifiuti di ripresentare gli oggetti posti sotto sequestro, perché il loro valore è superiore a quello della garanzia originaria (si pensi ad azioni il cui corso borsistico è nel frattempo salito).

 

                                  a)   Certo, in linea di massima l’ufficio d’esecuzione non è autorizzato a riconsiderare un suo provvedimento dopo la scadenza del termine di ricorso né a revocarlo (art. 17 cpv. 4 LEF; DTF 88 III 14 consid. 1, 97 III 5 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5A_67/2007 del 15 febbraio 2008 consid. 4.1 e 7B.237/2005 del 27 marzo 2006 consid. 3; Cometta/Möckli in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 60 ad art. 17 LEF; Erard in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 64 e 65 ad art. 17 LEF; sentenza della CEF 15.2011.79 del 22 settembre 2011), eccezion fatta nell’ipotesi – in concreto non realizzata – di provvedimenti nulli, la cui nullità può essere rilevata d’ufficio in ogni momento (art. 22 LEF).

 

                                         Salvo eccezioni legali esplicite (come in materia di calcolo del mi­nimo di esistenza: art. 93 cpv. 3 LEF), la legge non prevede neppure la via della revisione dei provvedimenti definitivi (sentenza della CEF 15.2015.82/84 del 25 marzo 2016, RtiD 2016 II 644 n. 31c, consid. 2.4).

 

                                  b)   In presenza di fatti nuovi, tuttavia, può giustificarsi la modifica di un provvedimento definitivo (sentenza della CEF 15.2011.79 del 22 settembre 2011), o meglio l’adozione di un nuovo provvedimento sostitutivo, senza effetto retroattivo (cfr. Maier/Vagnato in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 42 ad art. 17 LEF; Dallèves in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 68 ad art. 17 LEF).

 

                                2.4   Nel caso in esame, però, non si è verificato alcun fatto nuovo dopo l’entrata in forza dei provvedimenti 5 e 13 settembre 2017, con cui l’UE ha ordinato la cancellazione dal registro fondiario della restrizione della facoltà di disporre sulla PPP sequestrata in considerazione dell’avvenuto deposito di fr. 40'000.– a titolo di garanzia. La debitrice e l’UE pretendono soltanto di correggere l’errore commesso in occasione della fissazione della garanzia di fr. 40'000.–, in cui si è tenuto conto d’interessi che non figurano nel decreto di sequestro. Ora, neanche le decisioni errate – tranne in caso di nullità (art. 22 cpv. 1 LEF) – possono più essere corrette dopo la scadenza del termine di ricorso (DTF 88 III 14 consid. 1 e altri riferimenti citati sopra al consid. 2.3/a).

 

                                         Nel caso concreto, già al momento della notifica e dell’esecuzio­­ne del sequestro non poteva sfuggire alla debitrice e al suo precedente legale, avv. __________, che il sequestro della PPP è stato decretato sino a fr. 23'407.65 senza interessi. Il mancato ricorso contro il provvedimento del 5 settembre 2017 è opponibile anche al suo patrocinatore attuale. Così stando le cose, l’UE non poteva modificare il provvedimento in questione, che nel frattempo è diventato definitivo, motivo per cui il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato annullato.

 

                                   3.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è accolto e di conseguenza il provvedimento dell’11 aprile 2018 dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è annullato.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–     .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.