Incarto n.
15.2018.41

Lugano

24 maggio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 3 maggio 2018 da

 

 

RI 1RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 19 aprile 2018 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

 

 

PI 1,

(rappresentata dall’ PA 1,)

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che nell’esecuzione n. __________ promossa il 19 settembre 2017 dalla PI 1 nei confronti di RI 1 per l’incas­­so di fr. 34'998.29 oltre agli interessi del 5% dall’8 agosto 2016, il 18 aprile 2018 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona, appurato che l’opposizione interposta dall’escussa era stata rigettata in via definitiva con sentenza 27 febbraio 2018 del Pretore del Distretto di Bellinzona, le ha notificato la comminatoria di fallimento;

 

                                         che con ricorso del 3 maggio 2018, RI 1 chiede l’an­nullamento della comminatoria di fallimento, contestando l’im­­porto del credito indicato sulla stessa, da ridurre della somma di fr. 20'000.– consegnata all’escutente dall’__________, a suo dire in deduzione del debito posto in esecuzione;

 

                                         che giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento;

 

                                         che contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF);

 

                                         che la via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF);

 

                                         che la contestazione dell’importo del credito posto in esecuzione e della propria responsabilità personale fatta valere da RI 1 è pertanto inammissibile, trattandosi di censura di merito, che semmai essa avrebbe dovuto far valere in sede di rigetto dell’opposizione o con un’azione di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF);

 

                                         che fondato esclusivamente su motivi inammissibili in questa sede, il ricorso è irricevibile;

 

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–    .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.