Incarto n.
15.2018.46

Lugano

18 giugno 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 15 marzo 2018 di

 

 

 RI 1

(patrocinato dall’ PA 1, )

 

 

Contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro il verbale di sequestro n. 2532286 emesso il 2 marzo 2018 nella procedura promossa dal ricorrente nei confronti di

 

 

PI 1,  

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   A domanda di RI 1, il 19 febbraio 2018 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha decretato nei confronti di PI 1 il sequestro (n. 2532286) del salario da essa percepito dalla PI 2 di __________ “nei limiti di pignorabilità dell’art. 93 LEF” a concorrenza di fr. 5'230.–. Lo stesso giorno l’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio ha provveduto a notificare il sequestro del salario alla PI 2 per l’intero credito vantato dal sequestrante.

 

                                  B.   Il 2 marzo 2018 l’UE ha determinato l’impignorabilità del salario dell’escussa sulla base del seguente computo:

                                         Redditi

Debitrice

fr.

    2'470.00

Datore di lavoro: PI 2

Professione: operaia

                                         Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

      960.00

 

Affitto

fr.

       701.50

 

Trasferte

fr.

       537.00

Leasing auto

Supplemento per il figlio

fr.                                

       320.00

Il 14.03.2018 è previsto il parto cesareo per la nascita del figlio

Totale

fr.

    2'518.50

 

 

                                  C.   Con ricorso del 15 marzo 2018, RI 1 ha chie­sto di riformare il calcolo del minimo esistenziale nel senso di ridurre le spese di trasferta a fr. 200.– (in luogo di fr. 537.–), di ag­giungere alle entrate una somma imprecisata a titolo di contributo di mantenimento del padre del figlio dell’escussa così come l’assegno per figli (di fr. 200.–) e di dichiarare interamente pignorabile la tredicesima mensilità.

                                  D.   Con osservazioni del 29 marzo 2018 PI 1 si è opposta al ricorso, mentre l’UE ha confermato la propria decisione, pur ammettendo una riduzione delle spese di trasferta a fr. 492.– mensili (anziché fr. 537.–).

 

 

Considerato

 

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta in concreto il 5 marzo 2018 (doc. B), il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                                   2.   Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

                                   3.   Il ricorrente contesta anzitutto la voce relativa al leasing auto, facendo valere che l’abitazione dell’escussa (A__________) dista 10 km dal luogo di lavoro (M__________) e ch’essa può raggiungerlo in circa mezz’ora con i trasporti pubblici (bus da A__________ a B__________ e da N__________ a M__________), sicché, a suo parere, l’automobile non risulta strettamente necessaria all’esercizio dell’attività lavorativa. In via subordinata, il ricorrente sostiene che il costo del leasing sia palesemente sproporzionato al salario percepito da PI 1 (ne rappresenta il 22%) e il prezzo del suo veicolo (€ 38'000.–) nettamente al di sopra delle sue possibilità economiche. Secondo lui il leasing di un’auto modesta sul mercato italiano non dovrebbe superare fr. 200.– mensili. In alternativa ipotizza un aumento della durata del contratto leasing o un noleggio a lungo termine.

 

                                3.1   Nelle sue osservazioni, PI 1 espone che secondo le sue ricerche il tragitto da B__________ (o meglio da __________-N__________) a M__________ con i trasporti pubblici richiede al minimo 46 minuti, sicché tale opzione non può secondo lei essere considerata. D’altronde, un noleggio sarebbe escluso, poiché aggiungerebbe un ulteriore finanziamento e un anticipo a contanti immediato. E un cambiamento del contratto leasing esistente, secondo le condizioni previste all’art. 3.2, non è possibile a breve termine e la ridefinizione del piano di ammortamento non potrebbe comunque superare le 120 mensilità prestabilite.

 

                                         L’UE di Mendrisio, da parte sua, ammette che il mutuo (e non leasing) di € 38'500.– è esagerato, giacché il veicolo è assicurato per € 23'000.–, che corrisponde al costo di una Fiat __________, e ritiene che il costo del mutuo possa essere computato per fr. 280.– mensili. Rileva però che a tale somma debba essere aggiunto il costo di gestione dell’automobile pari a fr. 215.– mensili (per 10.7 km x 2 al giorno, ossia 419 km/mese a 0.514 fr./km) secondo l’apposita circolare CEF 39/2015, per un totale di fr. 492.– mensili.

 

                                3.2   È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, in particolare se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2). Nel caso contrario, possono essere computate solo le spese effettive per l’uso dei mezzi pubblici di trasporto, ove non siano rimborsate dal datore di lavoro (Tabella, punto II/4/d).

 

                                  a)   Nel caso in esame, il ricorrente prospetta l’uso dei trasporti pubblici da A__________ a B__________ e da N__________ a M__________, ma nulla dice del collegamento tra B__________ e N__________. Secondo Googlemaps, ci s’impiegano circa 20 minuti a piedi per raggiungere la dogana di __________, da cui parte l’autopostale per M__________. Tenendo conto dell’orario lavorativo dell’escussa (8 ore 12' al giorno) e delle corrispondenze, ci vuole 1 ora e tre quarti per arrivare al lavoro prima delle otto, porta a porta (da via __________ ad A__________ a via __________ a M__________). Sempre secondo Google­maps, tempi di percorrenza analoghi si hanno mattina (per arrivare verso le 8:00) e sera (dalle 17:00), facendo capo ai bus fino a C__________ e al treno poi fino a M__________ (e viceversa). Orbene, quasi quattro ore di trasferta al giorno non possono ragionevolmente essere imposte all’escussa, tanto più che il 4 marzo 2018 è diventata madre della piccola PI 3. Del resto anche i trasporti pubblici hanno il loro costo, sui quali il ricorrente non dà indicazioni.

 

                                  b)   Accertata la necessità professionale di un veicolo, rimane da verificare il calcolo dei costi effettuato dall’UE. Nelle osservazioni al ricorso, esso rileva a ragione che il costo mensile per le trasferte menzionato nel calcolo impugnato (di fr. 537.–) non si riferisce in realtà a un contratto leasing, bensì a un prestito di € 38'500.– erogato dall’__________ il 6 settembre 2017 e verosimilmente usato dall’escussa per acquistare (anche) l’autovettura. Esso non risulta garantito, men che meno dall’automobile. Contrariamente a quanto avverrebbe in una normale relazione di leasing, PI 1, che è intestataria del veicolo nel “PRA” (Pubblico Registro Automobilistico, v. primo foglio annesso al contratto di prestito nell’incarto dell’UE), ovvero proprietaria (art. 6 R.D.L. n. 436/27), non rischia di vedersene tolto il possesso ove non dovesse pagare le rate d’interessi e d’ammortamento del prestito. Tali rate non possono di conseguenza essere computate nel suo minimo esistenziale, la banca non potendosi vedere riconoscere un privilegio di fatto rispetto agli altri creditori, poiché non rientra nella categoria dei creditori verso i quali il debitore è autorizzato a eseguire interamente le proprie obbligazioni come il venditore di generi alimentari, il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa del­l’escusso (DTF 112 III 18), per tacere del fatto che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi in questione vengano effettivamente versati alla banca.

 

                                  c)   Ciò posto, PI 1 ha ovviamente diritto a vedersi computare le spese di gestione e uso dell’automobile, che – come rettamente indicato dall’UE – in assenza di prove di costi più elevati vanno determinate sulla scorta della Circolare n. 39/2015 del 20 novembre 2015 sulla determinazione delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale (www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/circolari/).

 

                                         Dato che la distanza tra il domicilio e il luogo di lavoro dell’escus­­sa è di 10.2 km, ch’essa la percorre due volte al giorno, che in assenza di dati più precisi nel verbale di pignoramento il numero medio di giorni lavorativi all’anno nel Ticino è pari a 230, ovvero 19,16 giorni al mese (sentenze 15.2015.81 del 22 dicembre 2015 consid. 8.2 e 15.2012.114 del 14 novembre 2012), la distanza mensile determinante per il calcolo delle spese di trasferte professionali è quindi di circa 390 km (10.2 x 2 x 19.16). Nella Circolare n. 39/2015 appena citata (versione del 2018), la Camera ha stabilito, sulla base dei dati del TCS, un costo medio chilometrico scalare commisurato alla distanza media mensilmente compiuta dal debitore, che per un veicolo di categoria media che percorre 390 km/mese ammonta a fr. 0.52 fr./km, equivalente a un costo mensile di fr. 203.– arrotondati. Siccome tale costo corrisponde sostanzialmente a quello (di fr. 200.–) indicato dal ricorrente nelle proprie conclusioni per il noleggio di un’auto modesta sul mercato italiano (circa € 150.– oltre all’IVA, doc. F), non è necessario esaminare le alternative da lui proposte, che nella formula del noleggio a lungo termine comporta del resto lo scoglio del versamento di un anticipo di € 2'500.–.

                                   4.   Il ricorrente chiede inoltre di computare tra i redditi dell’escussa gli alimenti versati dal padre della figlia di lei e gli assegni familiari (fr. 200.– mensili). PI 1 osserva al proposito che il padre della figlia non lavora né percepisce indennità di disoccupazione, e anzi vive con lei ed è a suo carico. L’UE ne deduce che, avendo ormai la debitrice e il convivente un figlio in comune, il minimo di base dev’essere aumentato a fr. 1'360.– (anziché fr. 960.–).

 

                                4.1   Qualora il debitore escusso viva in concubinato e abbia con il convivente un figlio in comune, egli viene allora equiparato, ai fini della determinazione del suo minimo vitale, al debitore coniugato (DTF 130 III 767, 106 III 17 consid. 3/d; sentenza della CEF 15.2017.43 del 27 luglio 2017 consid. 3.1 con rinvii). Ne segue in particolare che il canone di locazione dell’alloggio della famiglia è computato nel minimo esistenziale comune.

 

                                4.2   Rammentato il principio per cui il pignoramento di redditi dev’es­­sere commisurato in ogni tempo alle mutate circostanze (art. 93 cpv. 3 LEF), siccome il padre di PI 3, PI 4, risulta convivere con l’escussa (v. certificati di residenza e di stato di famiglia del 28 marzo 2018 e autocertificazione del 29 marzo 2018 acclusi alle osservazioni al ricorso), ad PI 1 de­v’essere effettivamente riconosciuto il minimo di base per coppia (fr. 1'700.–, Tabella ad I/3), ridotto del 20% per debitori domiciliati o dimoranti nella fascia di confine tra Svizzera e Italia (Tabella ad I; cfr. sentenza della CEF 15.2016.76 del 7 febbraio 2017 consid. 4.2), oltre a un supplemento per figlio fino a 10 anni (Tabella, ad I/4), anch’esso dell’80%.

 

                                4.3   Sempre dall’autocertificazione e dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del 29 marzo 2018 (anch’essa annessa alle osservazioni al ricorso) si evince d’altronde che PI 4 non svolge alcuna attività lavorativa né in Italia né all’estero e non percepisce alcuna indennità di disoccupazione né alcuna rendita. Non è quindi in grado di versare alimenti per la figlia né di contribuire al fabbisogno minimo comune e al pagamento del­l’affitto. Nessun suo contributo può così essere preso in considerazione per il calcolo del minimo esistenziale di PI 1.

 

                                4.4   L’assegno per i figli è di fr. 200.– mensili in Ticino (art. 5 cpv. 1 della legge federale sugli assegni familiari [LAFam, RS 836.2] e art. 3 della legge cantonale sugli assegni di famiglia [Laf, RL 6.4.1.1]). Le prestazioni secondo la LAFam per le persone esercitanti un’attività lucrativa e quelle prive di attività lucrativa devono essere esportate senza restrizioni negli Stati membri del­l’Unione europea ai quali si applica l’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri (e segnatamente l’Italia), dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, purché il beneficiario sia cittadino di uno Stato parte all’Accordo. Non è applicabile l’adeguamento al potere d’acquisto previsto dall’art. 4 cpv. 3 LAFam (Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali [UFAS], www.bsvlive.admin.ch/vollzug/docu­ments/index/category:103/lang:ita). PI 1 avrà quindi molto verosimilmente diritto a un assegno familiare di fr. 200.– dal mese in cui è nata la figlia (art. 3 cpv. 1 lett. a LAFam), assegno che dev’essere dedotto dal minimo esistenziale della famiglia (sentenza della CEF 15.2005.120 del 7 dicembre 2006, RtiD 2007 II 768 n. 56 c, BlSchk 20017, 193 consid. 6). Se non dovesse essere il caso, l’UE rettificherà il computo presentato nel seguente considerando.

                                   5.   Riassumendo i precedenti considerandi, il calcolo del minimo esistenziale di PI 1 va rettificato come segue:

                                         Redditi

Debitrice

fr.

    2'470.00

Datore di lavoro: PI 2

Professione: operaia

                                         Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

    1'160.00

Ridotto del 20% per domicilio nella zona di confine con l’Italia e dedotto l’assegno di famiglia di fr. 200.–

Affitto

fr.

       701.50

 

Trasferte

fr.

       203.00

Spese di gestione e d’uso dell’auto­

Supplemento per il figlio

fr.                                

       320.00

PI 3, nata il 4/3/2018

Totale

fr.

    2'384.50

 

 

 

                                         Il verbale di sequestro impugnato va quindi riformato nel senso che il reddito dell’escussa è sequestrato per la parte eccedente il suo minimo esistenziale determinato in fr. 2'384.50, compresa, al momento del suo versamento, l’intera tredicesima. L’UE provvederà a notificare il nuovo provvedimento alla datrice di lavoro (art. 99 LEF).

                                   6.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

 

                                1.1   È ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio di modificare il verbale di sequestro impugnato, nel senso che il reddito di PI 1 è sequestrato per la parte eccedente il suo minimo esistenziale determinato in fr. 2'384.50, compresa, al momento del suo versamento, l’intera tredicesima.

 

                                1.2   L’Ufficio provvederà inoltre a notificare alla datrice di lavoro il sequestro così come nuovamente specificato.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                  3.   Notificazione a:

 

–      ;

–    .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.