Incarto n.
15.2018.47

(REVISIONE)

Lugano

26 settembre 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sulla domanda di revisione presentata il 18 settembre 2018 da

 

 

 RI 1

 

in merito alla decisione emanata il 7 settembre 2017 dalla Camera (inc. 15.2018.47) sul ricorso interposto dall’istante contro l’esecuzione dei sequestri n. __________ e __________ degli Uffici di esecuzione di Lugano e Mendrisio decretati nei confronti di

 

 

PI 2,

PI 1,

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che con sentenza del 7 settembre 2018 questa Camera ha parzialmente accolto il ricorso interposto da RI 1 contro il calcolo del minimo esistenziale dei coniugi PI 2 e PI 1, suoi debitori, riducendo il minimo del primo da fr. 3'149.97 a fr. 2'565.– e della seconda da fr. 1'742.05 a fr. 1'418.–;

 

                                         che con la domanda in esame RI 1 chiede la revisione di tale sentenza, nel senso di stralciare la spesa per trasferte professionali di PI 2 stabilita dalla Camera in fr. 380.– mensili, facendo valere che il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro con i trasporti pubblici non durerebbe due ore, come stimato dall’autorità di vigilanza, bensì poco più di una sola, e che il costo di spostamento con i trasporti pubblici sarebbe coperto dal­l’indennità di fr. 18.– al giorno versata dalla datrice di lavoro;

 

                                         che secondo l’art. 26 Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), contro le sentenze dell’autorità di vigilanza è dato il rimedio della revisione se l’autorità non ha considerato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la sentenza contiene disposizioni fra di loro contraddittorie (lett. a), se una parte afferma e prova fatti rilevanti che non risultano dagli atti e che determinano la nullità dell’esecuzione o del provvedimento (lett. b) oppure se una parte non è stata sentita (lett. c);

 

                                         che nessuno dei tre presupposti di legge è adempiuto nel caso in esame;

 

                                         che infatti né le affermazioni dell’istante in merito ai tempi di percorrenza e alla possibilità per l’escusso di spostarsi in bicicletta fino alla fermata di __________, né i documenti sui quali esse sono fondate (doc. E, F e G acclusi alla domanda di revisione) sono stati addotti con il ricorso o con la replica, sicché non “risultano dagli atti” nel senso dell’art. 26 lett. a LPR;

 

                                         che pure l’allegazione secondo cui il datore di lavoro rimborsa le trasferte del dipendente è nuova – in precedenza RI 1 aveva sostenuto, senza fornire prove, che PI 2 utilizza regolarmente il furgone dell’azienda –, per tacere del fatto che non è dato di sapere se l’indennità di 18.– (versata solo 17 volte nel febbraio del 2018 e 64 volte nel 2017) indennizza davvero le trasferte dal domicilio al luogo di lavoro (e ritorno) o non piuttosto le trasferte dalla sede della datrice di lavoro ai vari cantieri;

 

                                         che i fatti allegati dall’istante non sono d’altronde suscettibili di determinare la nullità del pignoramento nel senso dell’art. 26 lett. b LPR, siccome la decisione contestata non viola prescrizioni emanate nell’interesse pubblico o nell’interesse di persone che non sono parte nel procedimento (art. 22 cpv. 1 LEF), ciò che RI 1 neppure pretende;

 

                                         che, infine, l’istante non lamenta alcuna violazione del proprio diritto di essere sentito, che ha del resto potuto esercitare con la presentazione di una replica alle osservazioni dell’Ufficio;

 

                                         che la domanda di revisione va pertanto respinta;

 

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia né si assegnano indennità (art. 16 cpv. 1 e 17 LPR);

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   La domanda di revisione è respinta.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–  .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio e Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.