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Incarto n. (REVISIONE) |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo sulla domanda di revisione presentata il 18 settembre 2018 da
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RI 1
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in merito alla decisione emanata il 7 settembre 2017 dalla Camera (inc. 15.2018.47) sul ricorso interposto dall’istante contro l’esecuzione dei sequestri n. __________ e __________ degli Uffici di esecuzione di Lugano e Mendrisio decretati nei confronti di
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PI 2, PI 1,
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ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con sentenza del 7 settembre 2018 questa Camera ha parzialmente accolto il ricorso interposto da RI 1 contro il calcolo del minimo esistenziale dei coniugi PI 2 e PI 1, suoi debitori, riducendo il minimo del primo da fr. 3'149.97 a fr. 2'565.– e della seconda da fr. 1'742.05 a fr. 1'418.–;
che con la domanda in esame RI 1 chiede la revisione di tale sentenza, nel senso di stralciare la spesa per trasferte professionali di PI 2 stabilita dalla Camera in fr. 380.– mensili, facendo valere che il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro con i trasporti pubblici non durerebbe due ore, come stimato dall’autorità di vigilanza, bensì poco più di una sola, e che il costo di spostamento con i trasporti pubblici sarebbe coperto dall’indennità di fr. 18.– al giorno versata dalla datrice di lavoro;
che secondo l’art. 26 Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), contro le sentenze dell’autorità di vigilanza è dato il rimedio della revisione se l’autorità non ha considerato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la sentenza contiene disposizioni fra di loro contraddittorie (lett. a), se una parte afferma e prova fatti rilevanti che non risultano dagli atti e che determinano la nullità dell’esecuzione o del provvedimento (lett. b) oppure se una parte non è stata sentita (lett. c);
che nessuno dei tre presupposti di legge è adempiuto nel caso in esame;
che infatti né le affermazioni dell’istante in merito ai tempi di percorrenza e alla possibilità per l’escusso di spostarsi in bicicletta fino alla fermata di __________, né i documenti sui quali esse sono fondate (doc. E, F e G acclusi alla domanda di revisione) sono stati addotti con il ricorso o con la replica, sicché non “risultano dagli atti” nel senso dell’art. 26 lett. a LPR;
che pure l’allegazione secondo cui il datore di lavoro rimborsa le trasferte del dipendente è nuova – in precedenza RI 1 aveva sostenuto, senza fornire prove, che PI 2 utilizza regolarmente il furgone dell’azienda –, per tacere del fatto che non è dato di sapere se l’indennità di 18.– (versata solo 17 volte nel febbraio del 2018 e 64 volte nel 2017) indennizza davvero le trasferte dal domicilio al luogo di lavoro (e ritorno) o non piuttosto le trasferte dalla sede della datrice di lavoro ai vari cantieri;
che i fatti allegati dall’istante non sono d’altronde suscettibili di determinare la nullità del pignoramento nel senso dell’art. 26 lett. b LPR, siccome la decisione contestata non viola prescrizioni emanate nell’interesse pubblico o nell’interesse di persone che non sono parte nel procedimento (art. 22 cpv. 1 LEF), ciò che RI 1 neppure pretende;
che, infine, l’istante non lamenta alcuna violazione del proprio diritto di essere sentito, che ha del resto potuto esercitare con la presentazione di una replica alle osservazioni dell’Ufficio;
che la domanda di revisione va pertanto respinta;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia né si assegnano indennità (art. 16 cpv. 1 e 17 LPR);
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di revisione è respinta.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio e Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.