Incarto n.
15.2018.49

Lugano

13 giugno 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 31 marzo 2018 (recte: 28 maggio 2018) di

 

 

 RI 1RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro i provvedimenti del 16 marzo e 9 maggio 2018 emessi nella procedura di pignoramento eseguita nei confronti della ricorrente a favore dell’esecuzione n. __________ e di altre 85;

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che con un ricorso (n. 14/2018) del 31 marzo 2018 l’avv. RI 1 aveva chiesto di accertare: 1) la nullità assoluta della decisione del 16 marzo 2018, con cui l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha invitato l’PI 2 a versare la somma di fr. 14'536.– pignorata sul conto n. __________ dell’avv. RI 1 nonché i dinieghi di giustizia per avere l’UE omesso di statuire sulle sue istanze, 2) del 29 novembre 2017 intesa allo sblocco del suddetto conto, 3) del 26 dicembre 2017 volta a constatare l’avvenuta perenzione dell’esecuzione n. __________ della PI 1 e 4) dello stesso 26 dicembre 2017 tesa ad appurare la nullità del verbale di pignoramento dell’8 settembre 2017;

 

                                         che con sentenza del 22 maggio 2018 la Camera ha respinto il ricorso nella misura in cui era ammissibile e non era diventato senza oggetto (inc. 15.2018.31);

 

                                         che la Camera ha considerato in particolare che le domande di accertamento di dinieghi di giustizia erano nel frattempo diventata senza oggetto, siccome con decisione del 4 maggio 2018 l’UE aveva respinto le richieste di liberare il conto pignorato (ritenendo tardiva la censura fondata sull’art. 93 LEF, sollevata a quasi quattro anni dal sequestro) e di accertare la perenzione dell’esecuzio­­ne n. __________ (ricordando che il pignoramento ha potuto essere eseguito solo nel settembre del 2017), e ha informato la ricorrente dell’avvenuto pignoramento complementare dei suoi conti posti sotto sequestro penale (cui è stato attribuito un valore di stima di fr. 1.–);

 

                                         che con il ricorso in esame (n. 20/2018) RI 1 ripropone il ricorso del 31 marzo 2018 contro il provvedimento del 16 marzo con cui l’UE ha invitato la banca a versare sul suo conto la somma di fr. 14'536.– pignorata e “ora” impugna il verbale di pignoramento del 9 maggio 2018 e la decisione del 4 maggio 2018;

 

                                         che, come detto, il primo ricorso è già stato trattato con la sentenza 15.2018.31 del 22 maggio 2018, ritirata dalla ricorrente il 1° giugno 2018, e non può più quindi essere riproposto;

 

                                         che è invece infondato il secondo ricorso, con cui RI 1 si limita a contestare “risolutamente le attività illegali dell’UE ovvero i suoi provvedimenti in titolo a motivo che pende avanti la vostra Corte il ricorso innanzi indicato”, poiché i ricorsi all’autorità di vigilanza non hanno effetto sospensivo automatico (art. 36 LEF);

 

                                         che ad ogni modo l’UE poteva legittimamente statuire sulle domande in merito alle quali la stessa ricorrente si doleva di un diniego di giustizia;

 

                                         che la richiesta generica di “accertare la nullità assoluta dei provvedimenti dell’UE” è irricevibile in quanto priva di motivazione – in contrasto con l’esigenza posta all’art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2);

 

                                         che stante l’esito del giudizio odierno la domanda di effetto sospensivo si rivela senza oggetto;

 

                                        che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso contro il provvedimento del 16 marzo 2018 è inammissibile.

 

                                   2.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso contro il provvedimento del 4 maggio 2018 e contro il verbale di pignoramento del 9 maggio 2018 è respinto.

 

                                   3.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   4.   Notificazione all’avv. RI 1, .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.