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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 30 dicembre 2017 di
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RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la decisione d’irricevibilità emessa il 19 dicembre 2017 in merito alla domanda d’esecuzione n. __________ presentata dalla ricorrente il 30 ottobre 2017 nei confronti di
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__________ PI 1, __________
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ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con una domanda d’esecuzione datata 20 novembre 2017, ma pervenuta all’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano solo il 30 ottobre 2017 (e registrata sotto il n. __________), RI 1 ha chiesto l’emissione di un precetto esecutivo contro PI 1 per l’incasso di fr. 200'000.– oltre agli interessi del 5% dal 21 aprile 1997, indicando quale titolo di credito: “Danni alla salute, per negligenza grave e volontaria, irresponsabilità, imprudenza, inadempienza intenzionali, incosciente, danni morali, danni materiali, danni di ogni genere, causa intervento cataratta occhio sinistro del 19.9.1995, art. 41 e segg. CO, miei scritti 5.12.95 e 21.4.1997, e danni anche occhio destro”;
che sollecitato da RI 1 con scritto pervenuto il 18 dicembre 2017 a emettere il precetto esecutivo, il giorno successivo l’UE ha emesso una decisione d’irricevibilità della domanda d’esecuzione indicando quale motivo la sentenza OR.2015.37 del 21 aprile 2017 della Pretura di Lugano;
che con il ricorso in esame, del 30 dicembre 2017, RI 1 contesta la decisione d’irricevibilità e sollecita nuovamente l’intimazione del precetto esecutivo;
che nelle sue osservazioni dell’8 gennaio 2018 l’UE evidenzia come la Pretura di Lugano, con sentenza del 21 aprile 2017, abbia accertato l’inesistenza del credito di fr. 200'000.– vantato dalla ricorrente nei confronti del medico PI 1, contro il quale ha fatto spiccare ben 16 precetti esecutivi da 2000 al 2016, e le abbia fatto divieto di reiterare esecuzioni per la medesima pretesa con la comminatoria penale dell’art. 292 CP;
che la ricorrente, in sostanza, ritiene abusiva la procedura in cui è stata emanata la sentenza citata dall’UE, siccome affetta da gravissimi vizi formali, in particolare per quanto riguarda i presupposti della competenza per materia e dell’assenza di regiudicata;
ch’essa sostiene anche di potere procedere contro PI 1 senza presentare i mezzi di prova concernenti la sua pretesa poiché quest’ultimo ne ha postulato la produzione nel senso dell’art. 73 LEF;
che, è vero, la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza della propria pretesa, ma tutt’al più, su richiesta dell’escusso, egli deve produrre i propri mezzi di prova (art. 73 LEF) onde permettere all’escusso di valutare l’opportunità d’interporre opposizione al precetto esecutivo;
che in linea di massima un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2/b; 125 III 149 consid. 2/a), e non spetta né all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF 140 III 483 consid. 2.3.1);
che tuttavia, è nulla l’esecuzione manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escusso o per frivolezza (sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3/b; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 36 ad art. 8a LEF);
che nel caso in esame, con sentenza del 21 aprile 2017 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 3, ha accertato l’inesistenza della pretesa di fr. 200'000.– vantata da __________ (ora RI 1) nei confronti di PI 1, ha annullato i sedici precetti esecutivi fatti emettere dalla stessa per l’incasso dell’inesistente credito, dando ordine all’UE di non farne notizia a terzi, e ha fatto divieto alla convenuta di reiterare esecuzioni relative alla stessa pretesa con la comminatoria della pena prevista dall’art. 292 CP (inc. OR.2015.37);
che il credito in merito alla quale la ricorrente chiede l’emissione di un ulteriore precetto esecutivo è identico a quello di cui il Pretore aggiunto ha già accertato l’inesistenza, come risulta dalle stesse allegazioni contenute nel ricorso;
che la domanda in esame è di conseguenza manifestamente abusiva in quanto contravviene alla natura stessa dell’istituto dell’esecuzione, RI 1 non potendo (più) in buona fede pretendere d’incassare un credito la cui inesistenza è stata accertata con una sentenza passata in giudicato (in tal senso: sentenza della CEF 15.2016.107 del 3 maggio 2017 consid. 5.2);
che le censure rivolte dalla ricorrente alla sentenza del 21 aprile 2017 sono d’altronde prive di rilevanza, giacché la decisione è passata in giudicato (vedi l’esemplare accluso alle osservazioni dell’UE) e non può così più essere ridiscussa, neppure da questa Camera;
che nulla muta al riguardo l’appello interposto il 29 maggio 2017 da RI 1 (annesso al ricorso in esame) siccome è stato dichiarato irricevibile dalla seconda Camera civile del Tribunale d’appello con sentenza del 6 luglio 2017 (inc. 12.2017.78);
che a ben vedere, oltre a essere abusiva la domanda d’esecuzione è anche illecita nella misura in cui contravviene al divieto significato dal Pretore aggiunto;
che in queste circostanze il ricorso, al limite del temerario, va respinto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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–; –.
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.