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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso interposto il 7 giugno 2018 da
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RI 1 (patrocinato dall’__________. PA 1, __________)
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contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 23 maggio 2018 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
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PI 1, __________
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ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 maggio 2018 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 2'373.70 oltre agli interessi dell’8% dal 18 aprile 2018 indicando come titolo del credito il “decreto d’accusa no. DA 1506/2018/BOR/brp, emesso in data 18 aprile 2018”.
B. Con ricorso del 7 giugno 2018, RI 1 chiede alla Camera di dichiarare il precetto esecutivo nullo, subordinatamente di annullarlo, vietando all’UE di portarne l’esistenza a conoscenza dei terzi.
C. Stante l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato comunicato né all’UE né alla controparte.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, avvenuta il 28 maggio 2018, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il ricorrente espone di essere stato querelato da PI 1, proprietario di un autocarro Steyr posteggiato su un suo fondo, per avere danneggiato il veicolo, causando un danno quantificato in fr. 2'373.70. Per tale fatto, egli è stato condannato alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 210.– cadauna, sospesa condizionalmente, e a una multa di fr. 400.– con decreto d’accusa n. 1506/2018 del 18 aprile 2018, cui ha prontamente interposto opposizione. Per le pretese di natura civile, PI 1 è stato rinviato al competente foro civile. Il ricorrente ne deduce che nulla è stato riconosciuto a titolo di risarcimento a favore del querelante, che d’altronde non dispone di alcun titolo di rigetto provvisorio o definitivo. La prescrizione essendo per ora sospesa dalla causa penale, RI 1 sostiene che il precetto esecutivo abbia scopo eminentemente ritorsivo e debba di conseguenza essere dichiarato nullo, subordinatamente annullato.
3. La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza della propria pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2/b; 125 III 149 consid. 2/a). Non spetta né all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF 140 III 483 consid. 2.3.1). Tuttavia, è nulla l’esecuzione manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escusso o per frivolezza (sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3/b; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 36 ad art. 8a LEF). L’ufficio d’esecuzione non può – e non deve – sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi “del tutto eccezionali”, senza facoltà d’indagare sull’origine del credito (DTF 115 III 21, consid. 3/b e 3/c) e neppure su presunti tentativi dell’escusso di porre il proprio patrimonio al riparo di pignoramenti con atti revocabili giusta gli art. 285 segg. LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_471/2013 del 17 marzo 2014, consid. 3.2.2).
3.1 Per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza di un credito: DTF 125 III 149 ss.), l’abuso di diritto manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione né l’accertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla reputazione dell’escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure riconosca, davanti all’ufficio d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale 5A_595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio di un’esecuzione che contraddice le aspettative che l’escusso poteva legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente (venire contra factum proprium, DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l’uso stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé (sentenza del Tribunale federale 5A_768/2014 del 2 novembre 2015 consid. 4.3.2; BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; sentenza della CEF 15.2016.108 del 10 maggio 2017, consid. 3).
3.2 L’ufficio d’esecuzione è competente per accertare d’ufficio la nullità dei precetti esecutivi ove siano manifestamente abusivi (art. 22 cpv. 2 LEF). Tale competenza spetta anche all’autorità di vigilanza (art. 22 cpv. 1 LEF), pure nei casi in cui il carattere manifesto dell’abuso diventa riconoscibile solo in sede di ricorso (DTF 140 III 484 consid. 2.4; sentenza CEF 15.2014.103/124 del 12 febbraio 2015, consid. 6.1).
4. Nel caso specifico PI 1 fa valere contro il ricorrente una pretesa di risarcimento danni invocando un decreto d’accusa. L’esecuzione impugnata risulta così diretta contro la persona che l’escutente considera effettivamente suo debitore e fondata su motivi apparentemente non estranei all’istituto dell’esecuzione, che né l’UE né la Camera sono abilitati a sindacare.
Il fatto poi che l’escutente sia stato rinviato al competente foro civile per far valere la sua pretesa e non disponga apparentemente di alcun titolo di rigetto provvisorio o definitivo non rende in sé la sua esecuzione abusiva, dal momento che secondo il diritto svizzero l’avvio di un’esecuzione non è subordinato alla condizione che il procedente dimostri l’esistenza della propria pretesa (sopra consid. 3) o produca un titolo esecutivo (lo deve fare solo in sede di rigetto dell’opposizione). D’altronde, neppure emergono dagli atti concreti indizi per ritenere che l’esecuzione abbia carattere manifestamente abusivo o che il comportamento dell’escutente sia contraddittorio. Di fronte a un unico precetto esecutivo emesso in tempi recenti – sicché non si può d’acchito escludere che il procedente prosegua l’esecuzione – per un motivo non manifestamente estraneo all’istituto dell’esecuzione (incasso di un credito per risarcimento danni, di un importo oltretutto non delirante) non appaiono realizzati i requisiti eccezionali che giurisprudenza e dottrina impongono perché sia dato un chiaro abuso di diritto. La censura si rivela pertanto infondata.
5. In attesa dell’entrata in vigore – verosimilmente il prossimo anno con la revisione della OTLEF (www.bj.admin.ch/bj/fr/home/aktuell/news/ 2018/ref_2018-04-11.html) – della modifica legislativa adottata il 16 dicembre 2016 sulla scorta dell’iniziativa parlamentare Abate (FF 2016 8631), che istituisce una procedura volta a sospendere la comunicazione a terzi di esecuzioni ingiustificate (nuova lett. d all’art. 8a cpv. 3 LEF), rimane la possibilità per il ricorrente di fare accertare giudizialmente l’inesistenza del credito posto in esecuzione.
6. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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–; –. |
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.