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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 7 giugno 2018 di
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RI 1RI 1 __________
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contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il rifiuto di procedere al pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di
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PI 1, (patrocinata dall’ PA 1, __________)
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ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 dicembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, l’avv. RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di una nota professionale di fr. 11'752.– oltre ad accessori;
che il 23 maggio 2018 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per l’8 giugno 2018;
che nella causa intesa all’accertamento dell’inesistenza del debito posto in esecuzione (giusta l’art. 85a LEF) promossa da PI 1 il 5 giugno 2018 nei confronti dell’escutente (inc. SE.2018.179), con decisione del giorno successivo il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano (sezione 3) ha ordinato in via superprovvisoria la sospensione provvisoria dell’esecuzione e citato le parti a comparire personalmente all’udienza del 12 luglio 2018 per procedere al contraddittorio (inc. CA.2018.204-205);
che con scritto del 7 giugno 2018, l’avv. RI 1 ha chiesto all’UE di confermare il pignoramento previsto per il giorno successivo, facendo valere che l’art. 85a LEF non permette l’adozione di decisioni supercautelari né la sospensione provvisoria dell’esecuzione prima dell’esecuzione del pignoramento, sicché la decisione pretorile sarebbe nulla;
che con scritto del 12 giugno 2018 l’UE ha comunicato alla Camera di non ritenersi abilitato a procedere al pignoramento e, come richiesto dall’avv. RI 1, ha trasmesso lo scritto del 7 giugno quale ricorso giusta l’art. 17 LEF;
che preso atto di tale decisione l’UE ha decisione informalmente di soprassedere al pignoramento;
che la ricevibilità di un ricorso formulato prima dell’adozione della decisione impugnata (se così può essere qualificato lo scritto del 12 giugno) potrebbe suscitare interrogativi;
che ad ogni modo il ricorso va respinto, siccome né l’UE né la Camera sono competenti per censurare la decisione di sospensione provvisoria dell’esecuzione del 6 giugno 2018;
che tale decisione non può infatti essere considerata nulla, poiché è stata adottata dall’autorità competente in virtù degli art. 85a cpv. 2 LEF e 37 cpv. 1 LOG;
che del resto, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non è esclusa la facoltà del giudice di sospendere provvisoriamente l’esecuzione in via supercautelare (DTF 136 III 588 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 5A_473/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1.1 e 5A_712/2008 del 2 dicembre 2008 consid. 2.2; Bodmer/Bangert in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 22/a ad art. 85a LEF; Brönnimann in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 13 ad art. 85a LEF);
che non spetta a questa Camera stabilire se le condizioni per una pronuncia superprovvisionale erano date;
che non le incombe neppure verificare l’adempimento dei presupposti materiali stabiliti dall’art. 85a cpv. 2 LEF, segnatamente se la sospensione provvisoria sia possibile, a dipendenza del tipo di procedura, solo dopo l’esecuzione del pignoramento (così: FF 1991 III 51 ad 202.75) o la notifica della comminatoria di fallimento;
che semmai l’escutente deve rivolgersi direttamente al Pretore aggiunto per chiedergli di modificare la sua decisione o perlomeno precisarla per quanto concerne il momento della sospensione provvisoria;
che stante l’esito del ricorso non è necessario interpellare preventivamente la controparte;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.