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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cassina |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 4 giugno 2018 di
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RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 29 maggio 2018 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
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Confederazione Svizzera, Berna (rappresentata dall’Amministrazione federale delle finanze, Berna)
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ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 agosto 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, la Confederazione Svizzera procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 4'662.30.
B. Al precetto esecutivo l’escussa ha interposto tempestiva opposizione per non ritorno a miglior fortuna.
C. Il 18 settembre 2017 RI 1 ha comunicato all’Ufficio di ritirare l’opposizione.
D. Il 25 maggio 2018 la creditrice ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione per fr. 4'362.30 e il 29 maggio 2018 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento.
E. Con ricorso del 4 giugno 2018, RI 1 ha chiesto di annullare sia l’avviso di pignoramento sia il pignoramento previsto per il 26 giugno 2018. Con decreto del 19 giugno 2018 il presidente di questa Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso.
F. Con osservazioni del 6 luglio 2018 l’UE si è opposto al ricorso, mentre la Confederazione Svizzera non ha presentato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 25 maggio 2018 dall’UE di Locarno, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. La ricorrente evidenzia di aver sottoscritto con la procedente il 12 settembre 2017 un accordo nel quale il suo debito è stato ridotto a fr. 2'000.– da estinguere in 40 rate da fr. 50.– ciascuna a partire dal 5 ottobre 2017. Essa afferma di essersi poi accordata con la creditrice in via telefonica di poter pagare le rate al 4/5 del mese successivo alla scadenza così da ricevere prima la rendita di vecchiaia. Motivo per cui il 4 novembre 2017 essa ha versato la rata di ottobre e così di seguito ogni mese successivo. Ritiene quindi che l’avviso di pignoramento impugnato contrasti con tale accordo e rimprovera alla procedente di averla tratta in inganno, inducendola a ritirare l’opposizione.
3. Visto il rigore procedurale della LEF, solo un ritiro dell’opposizione chiaro e univoco, non soggetto a interpretazione, può e dev’essere preso in considerazione dalle autorità di esecuzione forzata ai fini del proseguimento dell’esecuzione (sentenze della CEF 15.2013.111 del 19 ottobre 2013, RtiD 2014 II 885 n. 50c, e 15.2003.198 del 30 dicembre 2003 consid. 4).
3.1 In concreto, la dichiarazione contenuta nello scritto del 18 settembre 2017 dell’escussa (“con la presente dichiaro di ritirare l’opposizione al precetto n. __________ di fr. 4'663.30”) è chiara e univoca e l’UE l’ha considerata a giusto titolo come un ritiro dell’opposizione per l’intero importo posto in esecuzione, ricordato che una volta pervenuto all’ufficio di esecuzione, il ritiro dell’opposizione è irrevocabile e va trattato alla stregua di una mancata opposizione (DTF 62 III 125; Ruedin in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 20 ad art. 74 LEF; Bessenich in: Basler Kommentar zum SchKG, 2010, n. 2 ad art. 78 LEF).
3.2. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dal profilo esecutivo – l’unico da considerare in un ricorso fondato sull’art. 17 LEF – è irrilevante la questione di sapere se essa abbia o meno rispettato i termini di pagamento concordati nell’accordo del 12 settembre 2017. Semmai la questione andrebbe sollevata con un’azione di sospensione dell’esecuzione (art. 85 o 85a LEF). Del resto, anche volendo ammettere che le parti abbiano verbalmente posticipato di un mese la prima rata – ciò che la ricorrente non dimostra –, dalla documentazione acclusa al ricorso non risulta che la rata di aprile 2018 sia stata pagata tempestivamente entro il 5 maggio 2018. Il ricorso va dunque respinto.
4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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– ; – Ufficio centrale d’incasso .
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.