Incarto n.
15.2018.55

Lugano

30 luglio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato l’11 aprile 2018 da

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro i precetti esecutivi emessi il 24 agosto 2017 nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente rispettivamente da

 

 

Confederazione Svizzera, Berna

Kanton Zürich, Zurigo

(rappresentati dal Steueramt Zürich, Zurigo)

 

rispettivamente da

 

PI 2,

(patrocinata dal  PA 1, c/o __________, )

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che a domanda del Cantone Zurigo, il 24 agosto 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha spedito per posta a RI 1 il precetto esecutivo n. __________ per l’incasso di recuperi dell’im­po­­sta cantonale di fr. 28'527.95 oltre agli interessi del 4.5% dal 13 agosto 2016;

 

                                         che l’atto non essendo stato ritirato, il 1° settembre 2017 l’UE ha effettuato invano un tentativo di notifica supplementare tramite convocazione dell’escusso presso i suoi sportelli;

 

                                         che a domanda di PI 2 il 19 ottobre 2017 l’UE di Lugano ha spedito per posta a RI 1 un secondo precetto esecutivo (n. __________) per l’incasso di un saldo di pigioni per i mesi da gennaio a settembre 2017 di fr. 82'871.95 oltre agli interessi del 5% dal 1° maggio 2017 e a un risarcimento di fr. 10'400.– più interessi del 5% dal 1° ottobre 2017;

 

                                         che l’atto, anche in questo caso, non essendo stato ritirato, il 24 ottobre 2017 l’UE ha effettuato invano un tentativo di notifica sup­plementare tramite la cancelleria comunale di Lugano;

 

                                         che a domanda della Confederazione Svizzera (rappresentata dallo Steueramt Zürich), il 24 novembre 2017 l’UE di Lugano ha spedito per posta sempre a RI 1 un terzo precetto esecutivo (n. __________) per l’incasso dell’imposta federale del 2013 di fr. 37'257.75 oltre agli interessi del 3% dal 9 novembre 2017 e agli interessi di mora fino all’8 novembre 2017 di fr. 936.25;

 

                                         che pure in questo caso l’atto non è stato ritirato, sicché il 29 novembre 2017 l’UE ha effettuato invano un tentativo di notifica sup­plementare tramite la cancelleria comunale di Lugano;

 

                                         che il 5 gennaio 2018, rispettivamente il 30 gennaio e il 16 marzo 2018 l’UE ha proceduto alla pubblicazione dei tre precetti esecutivi sul foglio ufficiale cantonale;

 

                                         che con scritto dell’11 aprile 2018 redatto in tedesco, RI 1 ha chiesto all’UE di Lugano di accertare la nullità delle tre pubblicazioni, eseguite dopo che, il 20 dicembre 2017, egli si era trasferito a Freienbach (SZ), e in ogni caso di restituirgli il termine per interporre opposizione e di registrare le opposizioni da lui formulate a tutti e tre i precetti esecutivi;

 

                                         che con scritto del 17 maggio 2018, sempre in tedesco, RI 1 ha chiesto all’UE di sospendere le tre esecuzioni per nullità e di cancellarle dal registro delle esecuzioni;

 

                                         che con provvedimento del 30 maggio 2018, l’UE ha informato RI 1 di ritenere corretta l’emissione dei tre precetti esecutivi, siccome al momento in cui è avvenuta egli era ancora domiciliato nel Distretto di Lugano, e di avere registrato solo l’opposi­­zione interposta al terzo precetto esecutivo (n. __________), considerato formalmente notificato il 30 marzo 2018, mentre le due altre opposizioni sono state reputate tardive;

 

                                         che l’UE ha inoltre ricordato a RI 1 che i ricorsi devono essere redatti in lingua italiana e l’ha reso attento che se non avesse prodotto l’atto di ricorso nel rispetto delle formalità stabilite dall’art. 7 LPR (legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento, RL 280.200) entro 10 giorni, i suoi scritti non sarebbero stati presi in considerazione e il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

 

                                         che nel termine impartito RI 1 non ha emendato i suoi scritti;

 

                                         che il ricorso va così dichiarato irricevibile (art. 7 cpv. 2 e 5 LPR);

 

                                         che si giungerebbe alla stessa conclusione pur volendo prescindere dall’inosservanza formale, siccome il ricorso sarebbe comunque da considerare tardivo per le due prime esecuzioni;

 

                                         che anche la terza esecuzione non potrebbe essere dichiarata nulla e cancellata dal registro delle esecuzioni, perché quando ha emesso il precetto esecutivo, il 24 novembre 2017, l’UE di Lugano era ancora territorialmente competente;

 

                                         che per il resto l’UE era sì incompetente per pubblicare il precetto esecutivo il 16 marzo 2018, ma RI 1 ne ha avuto effettiva conoscenza e ha potuto interporre opposizione – la quale è stata regolarmente registrata dall’UE – sicché non è dato di capire quale interesse suo degno di protezione sarebbe stato leso, onde, di nuovo, l’irricevibilità (doppia) del ricorso anche per la terza esecuzione;

 

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–  Steueramt Zürich, Baedliweg 21, Zürich;

–    .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.