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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 28 maggio 2018 della
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RI 1 (patrocinata dall’ PA 2,)
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Contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il verbale di sequestro emesso il 16 maggio 2018 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________ e __________ promosse rispettivamente da
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Confederazione Svizzera, Berna Stato Canton Ticino, Bellinzona Comune di L, L
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nei confronti di
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(rappresentato dalla PA 3, __________)
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ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta di cinque decreti di sequestro del 15 maggio 2018, fondati su altrettante richieste di garanzie di stessa data, emessi nei confronti di PI 6 dalla Confederazione Svizzera (a garanzia dell’imposta federale diretta dal 2009 al 2015 oltre alle spese e multe, di complessivi fr. 13'000'000.– più interessi del 3% dal 16 maggio 2018), dallo Stato Canton Ticino (a garanzia dell’imposta cantonale per gli stessi anni, con spese e multe, di complessivi fr. 19'000'000.– più interessi del 2.5% dal 16 maggio 2018), dal Comune di L__________ (a garanzia dell’imposta comunale dal 2013 al 2015, con spese e multe, di complessivi fr. 15'000.–), dal Comune di M__________ (a garanzia dell’imposta comunale dal 2009 al 2015, comprese le spese e multe, più interessi del 2.5% dal 16 maggio 2018) e dal Comune di P__________ (a garanzia dell’imposta comunale dal 2012 al 2015, con le spese e multe, di complessivi fr. 70'000.– più interessi del 2.5% dal 16 maggio 2018), l’indomani l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha eseguito il sequestro (n. __________41, rispettivamente __________17, __________06, __________26 e __________92) segnatamente di “tutti gli averi, somme, titoli, crediti, pagamenti in uscita, valori, beni di ogni tipo, che si trovino su conti, depositi, relazioni bancarie, ’tesori’, oppure in cassette di sicurezza” presso la PI 7, succursale di L__________ (già __________), “dei quali la RI 1, P__________ (società della quale il signor PI 6 risulta il solo azionista, rispettivamente beneficiario economico, secondo la teoria della trasparenza rovesciata) sia titolare, comunque nulla escluso intestato e/o appartenente alla RI 1 o di cui ne sia l’avente diritto economico”, ovvero “sostanzialmente tutto quanto la banca sa, deve e o possa sapere, appartenere alla RI 1 malgrado la diversa intestazione dei conti”, e in particolare due conti esplicitamente designati dalle autorità fiscali (n. __________.4 e __________.2).
In esecuzione dei medesimi decreti di sequestro fiscali, sempre il 16 maggio 2018, l’Ufficio d’esecuzione di Zurigo 1 (Stadtammann- und Betreibungsamt Zürich 1) ha sequestrato tutti gli averi della RI 1 presso la sede zurighese della PI 7.
B. Con ricorso del 28 maggio 2018, la RI 1 chiede l’annullamento dei sequestri e di “quelli eseguiti da altri uffici di esecuzione svizzeri su incarico dell’UE di Lugano in relazione ai conti n. __________.4 e __________.2 presso la PI 7, succursale di L__________”.
C. Con osservazioni del 14 giugno 2018, le autorità fiscali procedenti hanno postulato la reiezione del ricorso, e nello stesso senso si è determinato l’UE nelle sue del 26 giugno 2018, mentre PI 6 è rimasto silente.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, di cui la RI 1 è venuta a conoscenza il 18 maggio 2018 tramite la banca PI 7, succursale di L__________, presso la quale è stato eseguito il sequestro avversato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. La ricorrente si duole che i sequestri tocchino relazioni bancarie intestate al suo proprio nome, di cui essa – e non gli azionisti – è quindi proprietaria. D’altronde, il debitore PI 6 non risulta neppure suo azionista unico, il proprio capitale sociale essendo suddiviso tra “una società estera” e un certo __________. A mente della ricorrente, che afferma essere una società operativa con 10 impiegati, il verbale di sequestro la danneggia ed è quindi impugnabile con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF), l’ufficio d’esecuzione non potendo dare seguito a un decreto di sequestro lacunoso o impreciso, come pure non può eseguire un sequestro inficiato da nullità. Orbene, rileva la RI 1, l’autorità fiscale non ha in concreto fornito alcuna indicazione in merito all’effettiva appartenenza dei beni al debitore, in violazione di quanto previsto dall’art. 272 LEF. L’UE di Lugano avrebbe quindi dovuto, a suo dire, rinviare l’istanza all’autorità fiscale affinché fornisse, seppur sommariamente, le indicazioni necessarie a rendere perlomeno verosimile il presupposto in questione.
3. Il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale ha natura sussidiaria rispetto alla via giudiziaria (art. 17 cpv. 1 LEF). In linea di massima, la verifica dei presupposti del sequestro (art. 272 LEF) incombe allo stesso giudice del sequestro nella procedura di opposizione al sequestro (art. 278 LEF). In particolare le censure che concernono la proprietà o la titolarità dei beni da sequestrare rientrano in un primo tempo nella competenza del giudice dell’opposizione e in un secondo in quella del giudice della rivendicazione giusta l’art. 109 LEF (sentenza della CEF 15.2017.46 del 7 settembre 2017 consid. 4.2), mai in quella dell’autorità di vigilanza. Vero è che il controllo della regolarità formale del decreto di sequestro spetta alle autorità esecutive, sicché esse non devono dare seguito a un decreto di sequestro lacunoso, impreciso o inficiato da nullità, segnatamente ove non designi i beni da sequestrare con sufficiente precisione, non contenga tutte le informazioni richieste dell’art. 274 LEF o sia reso da un giudice manifestamente incompetente (DTF 143 III 577 consid. 4.1.2).
3.1 Contrariamente a quanto reputa la ricorrente, tuttavia, nessuno dei casi in cui le autorità esecutive devono rifiutare di eseguire un ordine di sequestro si verifica nella fattispecie.
a) I cinque decreti di sequestro del 15 maggio 2018, infatti, enunciano tutte le indicazioni prescritte dall’art. 274 cpv. 2 LEF (nome e domicilio delle parti, credito per il quale è concesso il sequestro, la causa del sequestro [precisata nelle richieste di garanzia], gli oggetti da sequestrare e la menzione della responsabilità del creditore per i danni). Per quanto riguarda la quarta condizione, i decreti menzionano il nome della banca presso la quale eseguire il sequestro (PI 7) e quello del titolare della relazione da sequestrare (RI 1), ciò che è sufficiente a permetterne l’esecuzione (DTF 130 III 579 segg., 142 III 295 consid. 5.1; sentenza della CEF 15.2005.115 del 26 gennaio 2006 consid. 3.2).
b) Né l’art. 274 cpv. 2 LEF né la giurisprudenza richiedono che il decreto menzioni inoltre la motivazione del sequestro di beni formalmente intestati a terzi (v. in particolare il modello di decreto di sequestro edito dal Tribunale federale, mod. 45).
c) Infine, sta di fatto che le autorità procedenti erano competenti a emettere i decreti di sequestro contestati (art. 169 e 170 LIFD, 248, 249 e 275 LT). Le censure della ricorrenti sono quindi infondate.
3.2 Certo, la legge esclude la via dell’opposizione al sequestro fiscale ai sensi dell’art. 278 LEF (art. 170 cpv. 2 LIFD e 249 cpv. 2 LT). Ed è discusso se il presupposto dell’esistenza e dell’appartenenza dei beni sequestrati possa essere contestato nel quadro di un ricorso contro la decisione di garanzia – il testo degli art. 169 cpv. 3 e 248 cpv. 3 LT paiono escluderlo –, specie se il ricorrente non è il contribuente, ma un terzo (pro: DTF 143 III 576 consid. 4.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A_394/2017 del 25 settembre 2017, consid. 4.1.1; sentenza della CEF 15.2001.18 del 6 marzo 2001 consid. 2.2; contra: sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello 80.2009.29-31 del 30 novembre 2009 consid. 3.2). Nondimeno, non incombe alle autorità esecutive pronunciarsi su questioni di merito, se non nei casi in cui il bene è manifestamente di un terzo (sentenza del Tribunale federale 7B.4+6/2003 del 5 marzo 2003 consid. 4.2), ipotesi estranea al caso in esame, poiché la motivazione fornita dalle autorità fiscali procedenti nelle osservazioni al ricorso in merito alla riconducibilità dei conti sequestrati al debitore (pagg. 4-5) non possono dirsi manifestamente inconsistenti. Sulla questione è se del caso chiamato a esprimersi nel merito il giudice della rivendicazione nel quadro della procedura definita agli art. 106 segg. LEF, che l’UE di Lugano avvierà d’ufficio a ricezione del giudizio odierno. L’esistenza di tale via giudiziaria esclude quella all’autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 1 LEF e sopra consid. 3). Nella misura in cui tende a ottenere dalla Camera una valutazione non solo formale, il ricorso è di conseguenza irricevibile.
4. Di sfuggita la ricorrente lascia ancora intendere che i sequestri sarebbero nulli, perché la documentazione ricevuta dalla banca PI 7 include unicamente i decreti di sequestro e non le richieste di garanzia. Sennonché secondo la stessa decisione da essa citata (DTF 143 III 576 consid. 4.1.1), il decreto di sequestro e la richiesta di garanzia vanno notificati al contribuente (e a eventuali terzi) solo dopo l’esecuzione del sequestro (cfr. art. 276 LEF). Al terzo debitore – nella fattispecie la PI 7 – va invece notificato unicamente il decreto di sequestro, che solo è per lui d’interesse. Sapere se l’UE ha comunicato alla ricorrente anche le richieste di garanzia può rimanere indeciso, poiché ad ogni modo esse sono allegate alle osservazioni al ricorso (doc. B-F), debitamente intimate alla ricorrente. Ciò segna definitivamente la sorte del ricorso.
5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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–; –; –.
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.