Incarto n.
15.2018.5

Lugano

11 gennaio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso del 9 gennaio 2018 presentato dalla

 

 

RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 28 novembre 2017 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

 

 

PI 1, __________

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che nell’esecuzione n. __________ promossa il 28 novembre 2016 dall’PI 1 contro la RI 1 per l’incasso di fr. 125'469.76 oltre agli accessori, il 28 novembre 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona, appurato che l’opposizione interposta dall’escussa era stata rigettata in via definitiva dal Pretore del Distretto di Bellinzona il 23 ottobre 2017 (inc. SO.2017.405), le ha notificato la comminatoria di fallimento il 5 gennaio 2018;

 

                                         che con il ricorso in esame del 9 gennaio 2018, la RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di fallimento facendo valere di avere inoltrato azione di disconoscimento di debito il 7 novembre 2017;

 

                                         che, tuttavia, ove l’opposizione sia stata rigettata in via definitiva, finché non venga concesso effetto sospensivo a un eventuale reclamo contro la sentenza di rigetto di rigetto (art. 325 cpv. 2 CPC) il creditore può chiedere l’immediata continuazione dell’e­­secuzione (art. 88 cpv. 1 LEF) ed esigere, se il debitore è iscritto a registro di commercio in una delle qualità esaustivamente enu­merate all’art. 39 LEF, l’emissione della comminatoria di fallimento (art. 159 LEF);

 

                                         che la promozione di un’azione di disconoscimento di debito è ammissibile solo se l’opposizione è stata rigettata in via provvisoria, come risulta dal titolo marginale dell’art. 83 LEF (“effetti”, intesi del rigetto provvisorio come si evince dal titolo marginale dell’art. 82 LEF) e dai combinati cpv. 1 e 2 della medesima norma (tra altri: Schmidt in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1-2 ad art. 83 LEF);

 

                                         che nel caso di specie, l’opposizione essendo stata rigettata in via definitiva, l’azione di disconoscimento di debito inoltrata dalla reclamante non ostava all’emissione della comminatoria di fallimento (sentenza dell’autorità di vigilanza ginevrina del 12 dicembre 2013, BlSchK 2014, 230 seg.) contrariamente a quanto sarebbe stato il caso se l’opposizione fosse stata rigettata in via provvisoria (sentenza della CEF 15.2015.14 del 3 marzo 2015);

 

                                         che il ricorso va pertanto respinto;

 

                                         che stante il suo esito, il giudizio odierno può essere emesso senza ulteriore atto istruttorio e in particolare senza preventivo interpello della parte escutente (art. 12 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);

 

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–__________PA 1, __________.

 

                                         Comunicazione a:

                                         –  Ufficio di esecuzione, Bellinzona;

                                                   –  Pretura del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.