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Incarti n. 15.2018.63 |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Cassina |
statuendo sui ricorsi presentati il 19 luglio 2018 dalle società
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RI 1 RI 2, __________ (patrocinate dall’__________ PA 1, __________)
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contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro le comminatorie di fallimento emesse il 9 luglio 2018 nelle esecuzioni n. __________9 rispettivamente n. __________2 promosse nei confronti delle ricorrenti dalla
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PI 1 , __________ (patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
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ritenuto
in fatto: A. Nelle esecuzioni n. __________9 e n. __________2 promosse il 7 giugno 2018 dalla succursale di Lugano della PI 1 contro la RI 1 per l’incasso di fr. 864'525.– oltre agli interessi del 5% dal 19 febbraio 2018, di fr. 165'120.– oltre agli interessi del 5% dal 2 maggio 2016, di fr. 108'800.– oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2016RI 2 per fr. 17'422.50 oltre agli interessi del 5% dal 3 novembre 2017, il 9 luglio 2018 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, appurato che le società escusse non avevano interposto opposizione, ha notificato loro la comminatoria di fallimento.
B. Con ricorsi separati del 19 luglio 2018, la RI 1 e la RI 2 chiedono che le opposizioni da loro interposte ai precetti esecutivi vengano ammesse e che le comminatorie di fallimento vengano annullate. Il 30 luglio 2018 il presidente della Camera ha concesso ai ricorsi effetto sospensivo provvisorio fino alla scadenza del termine di 10 giorni impartito alle ricorrenti per produrre la prova che l’impiegato che ha proceduto alla notifica dei precetti esecutivi ha omesso di segnare l’opposizione su quegli atti e di apporre la propria firma nella relativa rubrica.
C. Con osservazioni del 10 agosto 2018 la PI 1, ha postulato la reiezione dei ricorsi, mentre l’Ufficio si è rimesso al giudizio della Camera. A domanda delle ricorrenti, il 7 settembre 2018 è stata sentita quale teste TE 1, l’impiegata postale che ha notificato a esse i precetti esecutivi.
Considerato
in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla comunicazione, il 16 luglio 2018, degli atti impugnati, i ricorsi sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).
2. I ricorsi in esame sono diretti contro due comminatorie di fallimento emesse sulla base di precetti esecutivi notificati lo stesso giorno alla stessa persona, amministratore unico di entrambe le ricorrenti. I due ricorsi, motivati allo stesso modo, possono dunque essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPAmm, le cause conservando comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
3. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
4. Nel caso specifico, le ricorrenti sostengono anzitutto che il loro amministratore unico, PI 2, che l’11 giugno 2018 ha ritirato presso l’ufficio postale di __________ tre precetti esecutivi (quelli diretti contro di esse e un terzo avverso l’PI 3), è assolutamente certo di avervi interposto opposizione. Sugli stessi, del resto, figura una croce sulla casella “opposizione totale”. Forse per accelerare le operazioni di notifica o forse semplicemente per una svista – ipotizzano le ricorrenti – l’impiegato postale ha tralasciato di attestare la stessa opposizione con la data e la sua firma.
4.1 Giusta l’art. 74 cpv. 1 LEF, se l’escusso intende fare opposizione deve dichiararlo verbalmente o per iscritto immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio di esecuzione. L’opposizione non soggiace a particolari esigenze di forma, ritenuto che è sufficiente che dalla dichiarazione dell’escusso risulti la sua volontà d’interporre opposizione. L’onere della prova dell’avvenuta opposizione spetta all’escusso (sentenza della CEF 15.2012.84 del 6 settembre 2012; Bessenich in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 27 ad art. 74 LEF, con rinvii; Ruedin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 18 ad art. 74 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 55 ad art. 74 LEF e n. 20 ad art. 76 LEF).
4.2 Nel caso in rassegna, a dimostrazione delle loro asserite opposizioni, le escusse hanno prodotto copie dei propri esemplari dei precetti esecutivi, sulle quali, nella rubrica “opposizione”, figura crociata la casella “opposizione totale”. Ciononostante, non si può considerare che le ricorrenti abbiano così fornito la prova dell’avvenuta opposizione, poiché le predette crocette non figurano sugli esemplari dei precetti prodotti dall’escutente e sembrano del resto essere state eseguite con un inchiostro (nero) diverso di quello (blu) usato dall’impiegata postale per indicare la data e il destinatario della notifica nonché per firmare. Le crocette sarebbero quindi anche potute essere apposte solo dopo la notifica, e ciò perché manca, sugli esemplari dei precetti per le debitrici e per la creditrice, la firma dell’impiegata postale nella rubrica “opposizione”. Infatti il modulo ufficiale, le cui indicazioni l’escusso è presunto consultare (DTF 119 III 8 consid. 4/b; Ruedin, op. cit., n. 7 ad art. 74), prevede esplicitamente che la conformità dell’opposizione dev’essere certificata dalla firma dell’agente che procede alla notifica, e ciò per evitare che possano poi sorgere contestazioni in merito al momento in cui l’opposizione è stata interposta. Mancando tale formalità, il dubbio va interpretato a scapito di chi sopporta l’onere della prova, quindi a sfavore delle escusse (Bessenich, op. cit., n. 27 ad art. 74).
5. Nemmeno la testimonianza di TE 1, l’impiegata postale che ha proceduto alla notifica dei precetti, viene in soccorso delle ricorrenti. Certo, la teste ha affermato di non ricordarsi se ha consegnato i precetti esecutivi a PI 2, se erano due o tre e se la crocetta presente nella casella “opposizione totale” dei precetti esecutivi destinati alle debitrici sia stata da lei apposta. Ciò è però comprensibile a distanza di mesi dai fatti in questione. Quel che più conta è però che la teste ha dichiarato di escludere con certezza di aver dimenticato di segnare l’opposizione nei precetti esecutivi su entrambi gli esemplari, che in quella occasione ha compilato separatamente, non avendo a disposizione la carta carbone. Questo anche – ella sottolinea – perché avrebbe avuto una seconda possibilità per rendersi conto di un’eventuale dimenticanza al momento della registrazione della notifica del precetto esecutivo nel sistema informatico della Posta, che nel caso concreto non indica alcuna opposizione.
Fatto sta, ad ogni modo, che le ricorrenti non hanno così dimostrato, nel senso dell’art. 9 cpv. 2 CC, l’inesattezza del contenuto dei precetti esecutivi in punto alla chiara assenza di opposizione (sentenza della CEF 15.2015.68 del 26 novembre 2015 consid. 4). A scanso di equivoci, va ricordato come anche nell’esecuzione diretta contro l’PI 3 (n. __________), PI 2 non abbia inizialmente interposto opposizione (in occasione della notifica dell’11 giugno 2018), ma lo abbia fatto soltanto al momento della seconda notificazione, avvenuta il 16 luglio 2018 in seguito alla correzione di un errore nell’indicazione del credito.
6. Per le ricorrenti dall’esame dei precetti esecutivi è chiaro che vi siano state difficoltà nella notifica, atteso che gli stessi sono scritti in originale e il debitore non ha ricevuto come usualmente la copia carbone. Anche questa censura risulta priva di fondamento: è da decenni che i precetti esecutivi non sono più emessi con una carta carbone intercalare tra i due esemplari. Oggi, i dati della notifica (giorno, destinatario e firma dell’agente notificatore) e quelli dell’opposizione (crocetta, eventuale importo contestato o dichiarazione di non ritorno a miglior fortuna e firma dell’agente notificatore) devono in linea di massima essere compilati “su ambedue gli originali” (art. 72 cpv. 2 LEF). È poi lasciato alla discrezione dell’agente notificante se, in alternativa, completare in originale un unico esemplare del precetto esecutivo inserendo tra i due esemplari una carta carbone. Ne discende che i ricorsi sono infondati e come tali vanno respinti.
7. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso della RI 1 è respinto.
2. Il ricorso della RI 2 è respinto.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.