Incarti n.
15.2018.66

15.2018.67

Lugano

16 gennaio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cassina

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sui ricorsi interposti il 10 e l’11 luglio 2018 dalle società

 

RI 1

RI 2

RI 3, __________

(rappresentate dall’amministratore RA 1, __________

 e patrocinate dall’  PA 1 )

 

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, o meglio contro la notificazione del pignoramento di diritti di partecipazione societaria avvenuta il 6 luglio 2018 nell’esecuzio­­ne n. __________ promossa da

 

 PI 1

 PI 2

 PI 3  

 PI 4  

CO 5, __________-__________

(patrocinati dall’avv. __________, __________

nei confronti di

 

RA 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa contro RA 1, il 6 luglio 2018 l’CO 1 ha notificato all’RI 1, all’RI 2 e all’RI 3 l’avvenuto pignoramento del credito dell’escusso “derivante dal suo diritto di partecipazione” nelle due società a concorrenza di fr. 888'363.95 oltre a interessi e spese.

 

                                  B.   Con ricorsi rispettivamente del 10 e 11 luglio 2018 l’RI 1 e l’RI 2 da una parte e l’RI 1 dall’altra chiedono di annullare i pignoramenti.

 

                                  C.   Il 27 luglio 2018 l’UE ha annullato e sostituito le precedenti notifiche di pignoramento, comunicando alle ricorrenti di aver pignorato nuovamente lo stesso diritto di partecipazione e sempre a concorrenza di fr. 888'363.95, ma con interessi e spese “su CHF 740'000.–”.

 

                                  D.   Con osservazioni del 30 luglio 2018 rispettivamente del 22 agosto 2018 i procedenti e l’UE si sono opposti ai ricorsi. Con allegati di replica e di duplica spontanee le parti si sono riconfermate nelle loro precedenti richieste.

 

 

Considerato

 

in diritto:                  1.   Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso 6 luglio 2018 dall’UE, i ricorsi sono tempestivi (art. 17 LEF). Dubbi potrebbero invero sorgere sulla loro ricevibilità, poiché le ricorrenti non dimostrano di avere un interesse degno di protezione a contestare l’indicazione dell’importo del credito posto in esecuzione nella notifica del pignoramento. In particolare esse nemmeno allegano che il valore del diritto pignorato supera l’importo indicato sul precetto esecutivo né che tale diritto sia divisibile, ciò che potrebbe imporre una limitazione del pignoramento giusta l’art. 97 cpv. 2 LEF. La questione può tuttavia rimanere indecisa, perché i ricorsi sono comunque diventati senza oggetto, come risulta dai successivi considerandi.

 

                                   2.   Le ricorrenti si dolgono che sulla notifica di pignoramento impugnata l’UE ha indicato come importo del credito “fr. 888'363.95 oltre interessi e spese”, senza specificare né quanto è dovuto per il capitale, per gli interessi e per le spese, né la data di valuta del calcolo, rendendo pertanto impossibile qualsivoglia verifica del quantum. Nelle sue osservazioni al ricorso l’UE evidenzia che l’ammontare del credito contestato nel ricorso è composto del capitale di fr. 740'000.–, oltre agli interessi del 5% dall’11 agosto 2014 fino alla data del pignoramento previsto per il 13 giugno 2018, della tassa di giustizia, delle spese e delle ripetibili della procedura di rigetto dell’opposizione.

 

                                   3.   Né l’art. 89 né l’art. 99 LEF impongono all’ufficio d’indicare l’im­­porto preciso del credito posto in esecuzione sull’avviso di pignoramento o sulla notificazione del pignoramento di un credito al terzo debitore, ciò che è d’altronde impossibile per quanto attiene agli interessi, il cui decorso cessa solo con l’ultima realizzazione (art. 144 cpv. 4 LEF). Il modulo ufficiale di avviso di pignoramento (mod. 5) prevede unicamente la menzione del capitale “con gli interessi e le spese”, senza specificazione quantificata. La situazione è però diversa nel caso della notificazione del pignoramento di un credito poiché il pignoramento è già stato eseguito, sicché si può porre da subito il problema di delimitarne l’esten­­sione a norma dell’art. 97 cpv. 2 LEF, segnatamente nell’ipotesi in cui l’importo del credito pignorato o il valore di stima complessivo di tutti i beni pignorati potrebbe eccedere la somma posta in esecuzione, ciò che si può verificare solo eseguendone il calcolo preciso.

 

                                   4.   Nel caso specifico, invero, il problema non si pone più. Con la nuova notificazione del 27 luglio 2018, infatti, l’UE ha chiarito che gli interessi, come le spese inclusi nella somma di fr. 888'363.95 indicata quale importo del credito posto in esecuzione, vertono su fr. 740'000.–, e nelle sue osservazioni al ricorso esso ha precisato che la somma di fr. 888'363.95 è composta del capitale di fr. 740'000.–, degli interessi del 5% dall’11 agosto 2014 alla data del pignoramento, previsto per il 13 giugno 2018, oltre alle spese e le ripetibili sorte in sede di rigetto dell’opposizione.

 

                                         Nella loro replica spontanea del 31 agosto 2018 le ricorrenti hanno “volentieri preso atto che lo spettabile Ufficio di esecuzione di Locarno ha provveduto (omissis) a rettificare i propri calcoli, emettendo (omissis), il 27 luglio 2018, una nuova notifica che annulla e sostituisce la precedente, segno evidente questo che le argomentazioni addotte dallo scrivente legale erano fondate”. In realtà l’importo posto in esecuzione – di fr. 888'363.95 al 13 giugno 2018 – è rimasto il medesimo, l’UE avendo solo precisato che gli interessi decorrono al tasso del 5% su fr. 740'000.– dal­l’11 agosto 2014, così come stabilito in sede di rigetto. Ad ogni modo non sussistono più dubbi sull’ammontare del credito posto in esecuzione, neppure per le ricorrenti, sicché i ricorsi vanno considerati perlomeno divenuti senza oggetto e come tale vanno stralciati dal ruolo (art. 24b cpv. 1 LPR).

 

                                   5.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso delle società RI 1 e RI 2 è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Il ricorso dell’RI 3 è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.

 

                                   3.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   4.   Notificazione a:

 

–     ;

– __________ __________, __________, __________.

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.