Incarto n.
15.2018.73

Lugano

3 dicembre 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 31 luglio 2018 di

 

 

 RI 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio la decisione del 2 luglio 2018 con cui esso ha rifiutato di pagare una mensilità locativa arretrata con il provento del pignoramento di rendite a carico della ricorrente;

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che con richiesta del 25 giugno 2018 RI 1 ha chiesto all’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano di liberare le somme pignorate a suo carico a concorrenza di fr. 1'800.– perché essa potesse pagare la pigione di locazione relativa al luglio del 2014, che era “saltata”, oppure di provvedere esso stesso direttamente al pagamento in questione;

 

                                         con decisione del 2 luglio 2018 l’UE ha respinto la richiesta, adducendo che la locatrice non godeva di alcun privilegio nei confronti dei creditori pignoranti;

 

                                         che con il ricorso in esame RI 1 ribadisce la propria richiesta, facendo valere che il canone di locazione in questione rientra nel proprio minimo vitale, “trattandosi del diritto fondamentale alla casa”;

 

                                         che con comunicazione del 5 ottobre 2018 la ricorrente ha notificato all’UE il trasferimento del proprio domicilio all’estero “con effetto al 31.12.2017”, chiedendo che le decisioni e comunicazioni fossero notificate al suo nuovo indirizzo in Croazia;

 

                                         che pertanto il suo appartamento in __________ a __________ non le risulta più indispensabile nel senso dell’art. 93 LEF;

 

                                         che di conseguenza la decisione impugnata, perlomeno al momento attuale, non presta il fianco alla critica;

 

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione all’avv.     .

                                        

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.