Incarto n.
15.2018.75

Lugano

27 agosto 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 23 agosto 2018 di

 

 

 RI 1 

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 7 agosto 2018 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

 

 

PI 1, __________

(patrocinato dall’__________ PA 1, __________

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Nell’esecuzione n. __________ promossa il 13 aprile 2018 da PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 2'000.–, il 7 agosto 2018 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, appurato che l’opposizione interposta dall’escusso era stata rigettata in via provvisoria dal Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest con decisione del 16 luglio 2018, gli ha notificato la comminatoria di fallimento il 13 agosto 2018.

 

                                  B.   Con ricorso del 23 agosto 2018, RI 1 chiede in via principale di non essere posto in fallimento e in via subordinata che gli venga concesso un concordato.

                                  C.   Stante l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato notificato per osservazioni né alla controparte né all’UE.

 

 

Considerato

 

in diritto:                  1.   Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

 

                                   2.   Nel caso specifico, RI 1 contesta l’esigibilità del credito posto in esecuzione, facendo valere che, a suo dire, il contratto di compravendita su cui poggia non specificherebbe la scadenza delle rate di pagamento di fr. 500.– ognuna, e si duole di non avere potuto presentare osservazioni all’istanza di rigetto dell’op­­posizione poiché la raccomandata contenente l’invito a formularne sarebbe stata ritornata al mittente il giorno del suo rientro da un viaggio.

 

                                2.1   Si tratta però di una censura che riguarda la procedura di rigetto dell’opposizione (e non quella esecutiva), per cui è competente esclusivamente l’autorità giudiziaria superiore, non quella di vigilanza. RI 1 avrebbe quindi dovuto invocare la violazione del proprio diritto di essere sentito inoltrando reclamo contro la sentenza di rigetto. Secondo le informazioni assunte dalla Camera presso la Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest, la decisione gli è stata notificata il 17 luglio 2018 (estratto Easy­Track n. 98.41.908914.00012162) durante le ferie estive (art. 56 n. 2 LEF), per cui il termine di reclamo di 10 giorni (combinati art. 251 lett. a, 309 lett. n. 3 e 321 cpv. 2 CPC), iniziato il 2 agosto 2018 (DTF 96 III 50 consid. 3), è scaduto (infruttuoso) lunedì 13 agosto 2018 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Anche volendo considerare il ricorso in esame quale reclamo contro la sentenza di rigetto, esso andrebbe ritenuto tardivo in quanto inoltrato solo il 22 agosto, sicché non si giustifica una sospensione dell’esecuzione.

 

                                2.2   Nelle predette circostanze, il ricorso si rivela pertanto inammissibile. Anche la domanda di concordato è irricevibile, dato che deve semmai essere proposta al competente giudice, ovvero il Pretore del domicilio del debitore (art. 293 segg. LEF e 14 cpv. 2 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LALEF, RL 280.100]).

 

                                   3.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è inammissibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–  

     .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.