Incarto n.
15.2018.79

Lugano

16 gennaio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cassina

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 7 settembre 2018 di

 

 

 RI 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro il calcolo del minimo d’esistenza del ricorrente nell’esecuzione del sequestro n. __________ decretato il 18 giugno 2018 dal Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord su istanza di

 

 

 PI 1 __________

(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Su istanza di PI 1, con decreto del 18 giugno 2018 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha ordinato il sequestro del salario percepito dal marito, RI 1, presso la __________ in __________, sino a concorrenza di fr. 16'720.–.

 

                                  B.   In fase di esecuzione del sequestro l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha allestito il seguente calcolo del minimo esistenziale di RI 1:

 

                                         Redditi

Debitore

fr.

    3'785.00

 

Totale

fr.

    3'785.00

 

                                         Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

    1'080.00

 

Figlio – __________

fr.                               

       480.00

 

Figlio – __________

fr.

       480.00

 

Affitto

fr.

       105.75

Il mutuo non viene più pagato e quindi si tengono in considerazione solo le spese accessorie

Pasti fuori domicilio

fr.                               

       211.00

 

Trasferte

fr.

       163.00

 

Affidamento dei minori

fr.

       475.70

Vengono considerati € 400.– in quan­to è la cifra versata mensilmente negli ultimi 3 mesi dal debitore

Altri

fr.

        20.00

Spese per iscrizione centro formazione professionale __________

Altri

fr.

       140.00

Spese lavori faticosi

Altri

fr.

       322.00

Spese leasing + assicurazione auto + tasse circolazione

Totale

fr.

    3'477.45

 

 

 

                                         L’UE ha quindi sequestrato presso la datrice di lavoro del debitore ogni importo eccedente il minimo vitale di fr. 3'447.45.

 

                                  C.   Con ricorso del 7 settembre 2018 RI 1 chiede che nel calcolo del proprio minimo vitale sia tenuto conto dei contributi di mantenimento in favore della moglie e delle figlie __________ e __________ di fr. 1'160.– (pari a € 1'000.–) mensili, di modo che il suo minimo vitale venga aumentato a fr. 4'161.75. In via subordinata egli postula il riconoscimento di fr. 480.– quale supplemento per ciascuna delle due figlie, con la conseguenza di stabilire il suo minimo esistenziale in fr. 3'961.75.

 

                                  D.   Con osservazioni 7 settembre 2018 l’UE si è opposto al ricorso mentre PI 1 non ha presentato osservazioni.

 

 

Considerato

 

in diritto:                  1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato al ricorrente, avvenuta il 23 luglio 2018, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 cpv. 2 LEF).

 

                                   2.   Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

 

                                   3.   Il ricorrente evidenzia che con ordinanza del 5 marzo 2015 il Tribunale di Como ha affidato a lui i figli maschi __________ e __________ e alla procedente le figlie femmine __________ e __________, obbligandolo a versare un contributo di mantenimento in favore della moglie di € 200.– al mese e uno in favore delle figlie di € 500.– al mese a far tempo da marzo 2015. Con ordinanza del 20 febbraio 2016 il Tribunale di Como ha aumentato di € 300 al mese il contributo di mantenimento dovuto dall’escusso a favore delle figlie a far tempo dal marzo del 2016. Il ricorrente allega però che la sua situazione economica non gli ha permesso di far fronte interamente al proprio obbligo di mantenimento. Ed egli si duole che il calcolo del minimo di esistenza effettuato dall’UE non considera l’esistenza di quattro figli ma solo quella di due. A sua mente alla voce “affidamento minori” in luogo di fr. 475.70 bisognerebbe computare fr. 1'160.–, corrispondenti a € 1'000.–, al cui pagamento egli è stato condannato giudizialmente. Alternativamente, nella peggiore delle ipotesi, andrebbe secondo lui considerato un supplemento di fr. 480.– per ciascuna delle due figlie.

 

                                   4.   Secondo consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo vitale entrano in considerazione soltanto gli importi effettivamente pagati (DTF 121 III 20 consid. 3/a; 120 III 16 consid. 2/c; 112 III 19 consid. 4). A tal uopo, l’ufficio d’esecuzione non può attenersi unicamente alle dichiarazioni dell’escusso, ma deve esigere da quest’ultimo la produzione dei giustificativi dei pagamenti (sentenza CEF 15.2014.5 del 25 febbraio 2014, consid. 2 e riferimenti citati). Ciò vale anche per i contributi di mantenimento a persone che vivono fuori dell’economia domestica del debitore: sono computabili solo a condizione che l’escusso provi di averli già versati prima del pignoramento e renda verosimile che li pagherà anche per la durata del pignoramento (Tabella, punto II/5).

 

                                4.1   Nel caso in rassegna l’UE ha incluso nel minimo vitale del ricorrente fr. 475.70 (corrispondenti a € 400.–) a titolo di contributi di mantenimento, poiché, come emerge dai documenti bancari agli atti, per i mesi di aprile, maggio e giugno del 2018 egli ha versato alla procedente solo questo importo. Non avendo egli dimostrato e nemmeno sostenuto al momento del pignoramento di pagare effettivamente € 1000.– mensili, il ricorso si rivela pertanto sotto questo profilo infondato, per tacere del fatto che è proprio il mancato pagamento di parte dei contributi alimentari dovuti che ha condotto al sequestro del suo salario. Stando così le cose, va confermata la decisione dell’organo esecutivo di tenere conto unicamente di quanto effettivamente versato nel minimo vitale dell’escusso, fermo restando la facoltà per costui di chiedere, pro futuro, un riesame del calcolo (v. sopra consid. 2) qualora dovesse poi dimostrare che le spese in questione sono o saranno pagate regolarmente (cfr. sentenza CEF 15.2009.115 del 19 gennaio 2010, consid. 3.2, RtiD II-2010 720 s. n. 62c).

 

                                4.2   Pure disattesa dev’essere la richiesta di RI 1 di riconoscere nella determinazione del suo fabbisogno vitale un supplemento di fr. 480.– per ciascuna delle due figlie affidate alla madre. Tale importo, che secondo la Tabella (ad I/4) corrisponde al minimo di base di fr. 600.– per ogni figlio di oltre 10 anni, ridotto del 20% per i debitori frontalieri domiciliati o dimoranti nella fascia di confine tra Svizzera e Italia, può infatti essere riconosciuto unicamente laddove i figli abitino nella stessa economia domestica del debitore, circostanza che in concreto non si realizza per le due figlie affidate alle cure della madre. In tale caso, infatti, al debitore sono riconosciuti, come in concreto avvenuto, i contributi effettivamente versati per il loro mantenimento.

 

                                4.3   Infine va ricordato che diversamente da quanto pretende il ricorrente, l’organo esecutivo ha in realtà tenuto conto del fatto che l’escusso è padre di quattro figli, computando l’importo di base di fr. 480.– (fr. 600.–, ridotto del 20% come precedentemente detto) per il mantenimento di ognuno dei due figli a lui affidati, oltre alla somma da lui effettivamente versata alla procedente per il mantenimento delle due figlie affidate a quest’ultima. Ne discende che, infondato, il ricorso dev’essere respinto.

                                   5.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–     ;

    .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.