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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 28 dicembre 2017 di
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RI 1 D-
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contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, o meglio contro lo stato di riparto del 29 novembre 2017 relativo al provento dell’asta 27 marzo 2017 della proprietà per piani n. __________ gravante la particella n. __________ RFD di __________ nelle procedure esecutive n. __________, __________ e __________ promosse nei confronti degli eredi e delle comunioni ereditarie fu
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PI 1, già in D-__________ __________, già in D-__________
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ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con ricorso (“obiezione”) del 28 dicembre 2017 RI 1, nella sua qualità di amministratore (“Insolvenzverwalter”) della procedura d’insolvenza (“Insolvenzverfahren”) aperta il 17 giugno 2016 dall’Amtsgericht __________ contro la successione fu PI 1 (v. documento prodotto l’11 gennaio 2018), si oppone allo stato di riparto allestito dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Locarno il 29 novembre 2017 nelle procedure menzionate in ingresso, lamentando di non essere coinvolto nella procedura di realizzazione e chiedendo di ricevere tutte le decisioni e documenti relativi a tale procedura;
che con scritto del 29 dicembre 2017, l’UE ha assegnato al ricorrente un termine di dieci giorni per completare il ricorso, pena la sua irricevibilità, ricordandogli le esigenze formali stabilite dall’art. 7 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), in particolare circa la produzione di una procura, non senza confermare quanto già comunicatogli con messaggio elettronico dell’11 dicembre 2017, ovvero che tutti gli atti della procedura di realizzazione gli erano già stati trasmessi mediante invii raccomandati con ricevuta di ritorno e che ad ogni modo dal 4 febbraio 2016 l’amministratrice ufficiale della successione fu PI 1 era l’__________ __________;
che entro il termine impartitogli il ricorrente non ha completato il ricorso, segnatamente non ha giustificato la propria legittimazione ad agire a nome dell’eredità fu RI 1;
che al riguardo la decisione 17 giugno 2016 dell’Amtsgericht __________ non è sufficiente finché non sia riconosciuta in Svizzera;
che un fallimento dichiarato all’estero, infatti, esplica effetti in Svizzera – e in particolare legittima l’amministratore fallimentare estero a rappresentare la massa in giudizio (art. 240 LEF per il rinvio dell’art. 170 LDIP) – solo dopo esservi stato riconosciuto tale nel senso dell’art. 166 LDIP (DTF 139 III 238 consid. 4.2), ciò che vale anche per le decisioni straniere di omologazione di un concordato o di un analogo procedimento (art. 175 LDIP; sentenza della CEF 15.2015.25 del 19 maggio 2015 consid. 4);
che non risulta che la decisione dell’Amtsgericht __________ sia stata formalmente riconosciuta in Svizzera, e ciò non è possibile in via pregiudiziale (DTF 135 III 39, consid. 2.4; sentenza della CEF 15.2015.25 del 19 maggio 2015 consid. 4);
che il ricorso è di conseguenza irricevibile (art. 7 cpv. 5 LPR);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione in via rogatoria al .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.