Incarto n.
15.2018.86

Lugano

25 gennaio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 11 settembre 2018 di

 

 

 RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 30 luglio 2018 nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente dalla

 

 

PI 1, __________

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________, __________ e __________ emessi dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, l’PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso dei premi del­l’assicurazione malattia complementare per il primo semestre del 2017, rispettivamente per il terzo e il quarto trimestre del 2017, oltre alle spese amministrative;

 

                                         che l’opposizione interposta dall’escusso alla prima esecuzione è stata parzialmente rigettata in via provvisoria da questa Camera con sentenza del 28 marzo 2018 (inc. 14.2017.196);

 

                                         che quella alla seconda esecuzione è stata rigettata in via provvisoria dal Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest con decisione del 9 aprile 2018;

 

                                         che nella terza l’escusso non ha interposto opposizione;

 

                                         che il 30 aprile 2018, l’UE ha emesso in ogni esecuzione un avviso di pignoramento per il 3 settembre 2018;

 

                                         che con il ricorso in esame, dell’11 settembre 2018, RI 1 ha impugnato “l’avviso di pignoramento” e le “citate” esecuzioni fa­cendo valere che “le cifre non corrispondono ai premi inerenti la polizza n. 1661483 di fr. 1.185.30 per semestre, sottoscritta con PI 1”;

 

                                         che – come scoperto per caso dalla Camera al momento di emettere il giudizio odierno – il 19 novembre 2018 RI 1 ha saldato le tre esecuzioni, che sono pertanto state ritirate dal­l’PI 1;

 

                                         che la procedura ricorsuale è così divenuta priva d’oggetto e deve di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR);

 

                                         che, ad ogni modo, a prescindere dalla sua dubbia tempestività (v. art. 17 cpv. 2 LEF) il ricorso sarebbe comunque dovuto essere respinto, giacché il ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 1 LEF) non consente all’escusso di contestare gli importi posti in esecuzione, ciò che RI 1 avrebbe potuto fare solo impugnando le sentenze di rigetto dell’opposizione nelle prime due esecuzioni o interponendo opposizione nella terza;

 

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–  .

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.