Incarto n.
15.2018.8

Lugano

1° marzo 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 11 gennaio 2018 di

 

RI 1RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il pignoramento della sua tredicesima mensilità pignorata il 5 aprile 2017 nelle esecuzioni n. __________ ecc. (gruppo n. 1);

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che il 3 marzo 2017, l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha notificato all’Istituto di __________ il pignoramento della rendita spettante a RI 1, eseguito il 28 febbraio 2017 a favore del gruppo n. 1, composto dell’esecu­­zione n. __________ promossa dallo Stato del Canton Ticino e di altre otto;

                                         che il 5 aprile 2017, trascorso il termine di partecipazione di trenta giorni, in conformità dell’art. 114 LEF l’UE ha trasmesso a RI 1 il verbale del pignoramento, che verte su “ogni importo eccedente il minimo vitale di CHF 2'940.65” presso l’Isti­­tuto di previdenza __________ dal 3 marzo 2017 fino al 28 febbraio 2018 al più tardi, ovvero durante il periodo di un anno stabilito dall’art. 93 cpv. 2 LEF;

                                         che il 19 dicembre 2017 l’Istituto di previdenza __________ ha versato sul conto dell’UE la tredicesima spettante all’escus­­so di fr. 3'870.–;

                                         che con il ricorso in esame RI 1 chiede che tale somma gli sia restituita, poiché la ritiene indispensabile per “saldare i conti”;

                                         che il ricorrente omette però di considerare che il pignoramento, in virtù dell’art. 93 LEF, verte su “ogni importo eccedente il minimo vitale di fr. 2'940.65”, e quindi anche sull’intera tredicesima non appena è da versare (DTF 71 III 62; Rep. 1999 pag. 278 consid. 3), siccome l’equivalente del suo minimo esistenziale per dicembre del 2017 (di fr. 2'940.65) gli è stato versato prelevandolo dalla rendita di dicembre 2017;

                                         che nulla mutano al riguardo eventuali garanzie dell’Istituto di previdenza __________, sprovvisto di ogni competenza in materia di pignoramento, per tacere del fatto che il ricorrente non afferma di avere informato la persona da lui interpellata in merito al pignoramento della sua rendita;

                                         che il ricorso è pertanto manifestamente infondato e può essere respinto senza ulteriori atti istruttori (art. 9 cpv. 2 LPR);

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a    .

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.