Incarto n.
15.2018.92

Lugano

16 gennaio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso interposto l’8 ot­tobre 2018 da

 

 

RI 1, __________

RI 2, __________

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, o meglio contro la decisione 24 settembre 2018 di reiezione di una loro insinuazione nel fallimento della

 

 

PI 1

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che il 24 settembre 2018 l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano ha informato RI 1 e RI 2 che a partire dal giorno successivo sarebbe stata depositata presso i propri uffici la graduatoria nel fallimento della PI 1 e ha notificato loro la sua decisione di contestare interamente la loro pretesa di fr. 199'999.– “poiché non inerente [al]la fallita”, avvisandoli che un’eventuale contestazione andava presentata al giudice del luogo del fallimento entro 20 giorni dal deposito della graduatoria in virtù dell’art. 250 LEF;

 

                                         che un ricorso all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello (art. 3 LPR) – dev’essere presentato entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato pena la sua inammissibilità (art. 17 cpv. 2 LEF);

 

                                         che nel caso in esame i ricorrenti affermano di avere ricevuto la comunicazione contestata il 28 settembre 2018, mentre il ricorso è stato consegnato a mano allo sportello della cancelleria del Tribunale d’appello solo martedì 9 ottobre 2018 (data del timbro sul ricorso), ovvero 11 giorni dopo, sicché esso si rivela tardivo;

 

                                         che la data indicata sul ricorso (8 ottobre 2018) non è di rilievo, determinante per l’osservanza del termine essendo la data di consegna al tribunale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera (art. 143 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);

 

                                         che il ricorso è del resto irricevibile non solo perché è tardivo, ma anche per incompetenza materiale della Camera, laddove i ricorrenti sollecitano una verifica estesa volta a determinare la correttezza della loro insinuazione;

 

                                         che con il ricorso all’autorità di vigilanza a norma dell’art. 17 LEF, infatti, possono essere fatti valere unicamente errori formali e procedurali nell’allestimento della graduatoria, ad esempio nei casi in cui la stessa è imprecisa o incomprensibile, non indica i motivi di reiezione di un’insinuazione o ammette un credito non insinuato o insufficientemente sostanziato, mentre ove la contestazione verte su questioni di diritto sostanziale ed è volta a far stabilire se e in quale misura (importo, rango ed esigibilità) un determinato credito dev’essere ammesso nella graduatoria – come nel caso in esame – è aperta esclusivamente la via dell’azione di contestazione della graduatoria all’autorità giudiziaria competente secondo l’art. 250 LEF (DTF 114 III 113, 119 III 84);

 

                                         che nel Cantone Ticino tale azione va promossa non davanti alla CEF, bensì al pretore ove il valore litigioso superi fr. 5'000.– (art. 37 cpv. 1 della legge cantonale sull’organizzazione giudiziaria [LOG, RL 177.100]) e al giudice di pace negli altri casi (art. 31 cpv. 1 lett. c LOG), con il rilievo che il valore litigioso corrisponde al dividendo stimato dall’amministrazione del fallimento o dai liquidatori per quella pretesa (sentenza della CEF 14.2014.138 del 17 novembre 2014 consid. 1.1);

 

                                         che esula pure dalla competenza della CEF, quale autorità di vigilanza (art. 13 LEF), “una consona istruzione ricorsuale di tutte le decisioni che concorrono alle disfunzioni procedurali presso la Pretura Civile di Lugano [e] la Giudicatura di Pace di Lugano Ovest”, siccome la sua vigilanza è limitata all’operato degli organi dell’e­­secuzione forzata (uffici di esecuzione e dei fallimenti, amministrazioni fallimentari speciali, ecc.) – che come detto può essere contestato dagli interessati al procedimento esecutivo entro il termine di 10 giorni stabilito dall’art. 17 cpv. 2 LEF – e non si estende agli organi giudiziari, anche se un giudizio unico potesse eventualmente determinare un risparmio di tempo e di spese processuali;

 

                                         che in effetti il diritto a essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale (art. 30 cpv. 1 Cost.) implica che le parti indirizzino l’azione o il ricorso al tribunale materialmente competente secondo la legge e che il tribunale declini la propria competenza ove non sia data per legge;

 

                                         che quale autorità di vigilanza cantonale in materia esecutiva la Camera è quindi tenuta a declinare la propria competenza anche per quanto attiene a tutte le domande d’intervento nei confronti di diversi Pretori del Distretto di Lugano e dei giudici della Terza Camera civile del Tribunale d’appello contenute negli scritti degli insorgenti del 18 ottobre, 12 novembre, 24 dicembre 2018 e 15 gennaio 2019;

 

                                         che le decisioni contestate dai ricorrenti non paiono neppure rientrare nelle materie in cui la Camera detiene una competenza giudiziaria giusta l’art. 48 lett. e LOG;

 

                                         che, d’altronde, non si evincono dagli atti indicazioni o indizi che impongano una trasmissione d’ufficio degli atti o segnalazioni al Consiglio della Magistratura o al Ministero Pubblico, ricordato che eventuali irregolarità formali possono e devono essere contestate facendo capo al rimedio giuridico specifico previsto dalla legge, nei tempi e nei modi stabiliti dalla legislazione processuale applicabile alla decisione avversata;

 

                                         che relativamente alla doglianza dei ricorrenti con cui lamentano di non avere ancora ricevuto una risposta dall’UF alla loro richiesta di esame degli atti del fallimento, si osserva come il fax da loro prodotto (allegato 2) rechi la stessa data del ricorso (8 ottobre 2018) e come nulla negli atti lasci pensare che l’UF si opponga a tale richiesta;

 

                                         che basta del resto ai ricorrenti presentarsi allo sportella dell’UF durante gli orari di servizio per ottenere l’accesso agli atti, riconosciuto loro dall’art. 8a LEF finché la reiezione della loro pretesa non sia definitiva;

 

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è inammissibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–   .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.