Incarto n.
15.2018.95

Lugano

24 aprile 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cassina

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 25 ottobre 2018 da

 

 RI 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 17 ottobre 2018 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

 

PI 1, __________

(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° settembre 2018 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, l’PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 29'722.90 oltre agli interessi del 5% dal 29 agosto 2017 sulla scorta del contratto di leasing n. __________ e della fattura finale del 5 luglio 2017.

                                  B.   Avendo l’escusso interposto opposizione al precetto esecutivo, la procedente ha promosso nei suoi confronti in data 8 novembre 2017 un’istanza per tentativo di conciliazione dinanzi alla Pretura di Lugano, Sezione 2, avente per oggetto una causa creditoria di fr. 29'722.90 e il rigetto definitivo dell’opposizione. Esperito invano il tentativo di conciliazione, il Pretore ha rilasciato all’PI 1 l’autorizzazione ad agire. Il 20 febbraio 2018 la creditrice ha presentato alla Pretura la relativa petizione.

                                  C.   All’udienza del 12 settembre 2018 le parti sono addivenute a un accordo amichevole, in base al quale la causa è stata transatta per un importo complessivo di fr. 29'592.90, da pagare ratealmen­te “secondo modalità e termini che verranno concordati direttamente tra le parti”. Il convenuto ha poi ritirato l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo limitatamente a fr. 29'592.90, “ritenuto che l’attrice si impegna a non proseguire nella procedura esecutiva fintanto che non sarà trovato un accordo per il pagamento rateale e poi, in caso di accordo su questo punto fintanto che il convenuto rispetterà i termini di pagamento”. Stante l’intesa raggiunta, il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta transazione.

                                  D.   Non avendo le parti trovato un accordo di rateazione del debito, il 2 ottobre 2018 la creditrice ha chiesto la prosecuzione dell’esecu­­zione e il 17 ottobre 2018 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento, fissandone l’esecuzione al 4 dicembre 2018.

                                  E.   Con ricorso del 25 ottobre 2018, RI 1 chiede di an­nullare l’avviso di pignoramento.

                                  F.   Mediante decreto del 29 novembre 2018 il presidente di questa Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo parziale, sospendendo fino alla decisione sul ricorso la realizzazione dei beni che sarebbero eventualmente stati pignorati il 4 dicembre 2018.

                                  G.   Con osservazioni del 6 novembre 2018 l’PI 1 si è opposta al ricorso, mentre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente.

 

Considerato

 

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 17 ottobre 2018 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                                   2.   Il ricorrente argomenta che il verbale d’udienza del 12 settembre 2018 prevedeva la possibilità di proseguire l’esecuzione solo nel caso in cui le parti avessero raggiunto un accordo sulla rateazione del debito o, una volta esso concluso, egli non l’avesse rispettato. Non avendo le parti trovato alcuna intesa al riguardo, amente del ricorrente non sussistono i presupposti per proseguire l’ese­­cuzione.

                                         Da parte sua la creditrice osserva che all’udienza l’escusso ha ritirato incondizionatamente l’opposizione. Egli ha poi sì proposto una rateazione di fr. 200.– mensili a partire dal 1° gennaio 2019 a condizione che gli venisse rinnovato il contratto di lavoro. Per la procedente, però, tale proposta è inaccettabile, perché in tal modo l’estinzione totale del debito, solo per capitale, non si verificherebbe prima del 2031. La resistente ricorda di aver sempre ribadito la richiesta di versamento di rate di almeno fr. 500.– mensili. Con la sua “assurda” proposta – così l’PI 1 – RI 1 avrebbe impedito, in urto con la buona fede, che la condizione sospensiva contenuta nell’accordo transattivo del 12 settembre 2018 venisse adempiuta, motivo per il quale a norma dell’art 156 CO la condizione dev’essere considerata come realizzata.

                                   3.   Prima di dare seguito a una domanda di proseguimento dell’ese­­cuzione (art. 88 LEF), l’ufficio d’esecuzione, e in caso di ricorso l’autorità di vigilanza, devono d’ufficio verificare che un’eventuale opposizione al precetto esecutivo sia stata rigettata, con decisione esecutiva, o sia stata ritirata dall’escusso, pena la nullità dei successivi atti esecutivi giusta l’art. 22 LEF (tra altre: sentenze della CEF 15.2015.78 del 22 febbraio 2016 consid. 3, 15.2015.32 del 25 agosto 2015 consid. 2 e 15.2001.232/290 del 23 gennaio 2002, confermata dal Tribunale federale il 14 marzo 2002 nella decisione 7B.29/2002, consid. 2/c). Il ritiro dell’opposizione deve avvenire senza riserve né condizioni (DTF 63 III 147; Ruedin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 20 ad art. 74 LEF).

                                   4.   Nel caso di specie, all’udienza del 12 settembre 2019 RI 1 ha riconosciuto il suo debito nei confronti della proceden­te nella misura di fr. 29'592.90. Dai contenuti dell’accordo emerge chiaramente però che l’escusso non ha ritirato puramente e semplicemente l’opposizione, senza riserve o condizioni, ma ne ha vincolato il ritiro alla condizione che l’PI 1 non proseguisse la procedura esecutiva fintanto che le parti non avrebbero trovato un accordo per il pagamento rateale del dovuto e fintanto che, una volta raggiunto, l’accordo sarebbe stato rispettato. Non essendosi le parti nel seguito accordate sulla rateazione del debito, la condizione posta dall’escusso per il ritiro della propria opposizione non si è realizzata. Siccome, poi, nell’accor­­do dinanzi al Pretore le parti hanno omesso di fissare l’importo minimo delle singole rate che l’escusso avrebbe dovuto versare o di stabilire un lasso di tempo massimo entro il quale il debito avrebbe dovuto essere estinto, la mancata intesa sulla questione della rateazione non può essere imputata (solo) a quest’ultimo e non può essergli rimproverato, nel proporre rate di fr. 200.– men­sili, di aver impedito, in urto con la buona fede, che la condizione sospensiva contenuta nell’accordo transattivo del 12 settembre 2018 venisse adempiuta. Difettando la prova della realizzazione della condizione posta al ritiro dell’opposizione, come pure di una decisione di rigetto dell’opposizione, l’UE non poteva validamente dare seguito alla domanda di proseguimento dell’opposizione presentata dalla procedente. Ne consegue che l’avviso di pignoramento del 17 ottobre 2018 dev’essere annullato come gli atti esecutivi successivi all’emissione dello stesso (verbale di pignoramento e attestato di carenza di beni del 20 febbraio 2019.

                                   5.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:                1.   Il ricorso è accolto e di conseguenza l’avviso di pignoramento emesso dall’Ufficio di esecuzione di Lugano il 17 ottobre 2018 nel­l’esecuzione n. __________ è annullato, come pure il verbale di pignoramento e attestato di carenza di beni del 20 febbraio 2019.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–     .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.