Incarto n.
15.2018.9

Lugano

12 aprile 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 16 gennaio 2018 di

 

 RI 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 4 gennaio 2018 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

 

 

PI 1, __________

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 maggio 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 procede contro RI 1 per l’in­­casso di fr. 3'682.25 oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2016;

                                         che dopo che la notifica in via postale e due ulteriori tentativi di notificazione tramite la Polizia comunale e la convocazione del­l’escusso presso l’Ufficio non erano andati a buon fine, l’UE ha pubblicato il precetto esecutivo sul Foglio ufficiale cantonale (FUC) n. __________ del __________;

                                         che avendo PI 1 presentato la domanda di proseguimento dell’esecuzione, il 4 gennaio 2018 l’UE ha emesso l’av­viso di pignoramento per il 29 gennaio;

                                         che preso conoscenza di tale atto il 5 gennaio 2018, con ricorso del 15 gennaio RI 1 ne chiede l’annulla­­mento, sostenendo di non aver mai ricevuto il precetto esecutivo;

                                         che visto l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato notificato per osservazioni alla procedente;

                                         che con osservazioni del 17 gennaio 2018 l’Ufficio domanda a questa Camera di voler valutare la possibilità di dichiarare direttamente irricevibile il ricorso giusta l’art. 9 cpv. 2 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2);

                                         che l’UE spiega in sostanza di aver proceduto alla pubblicazione del precetto sul FUC dopo aver tentato invano di notificarlo mediante raccomandata del 9 maggio 2017, ritornata al mittente poiché non ritirata (v. esemplare del precetto esecutivo per il debitore agli atti), e l’intervento della Polizia comunale, la quale, non avendo trovato nessuno al domicilio dell’escusso il 14 giugno 2017 (v. dichiarazione agli atti), aveva lasciato nella sua buca delle lettere un avviso di ritirare l’atto esecutivo presso l’Uffi­cio entro il 3 luglio 2017 con la comminatoria della pubblicazione in caso d’inosservanza;

                                         che invitato dal presidente di questa Camera a determinarsi sulle predette osservazioni, il 2 febbraio 2018 RI 1 si è limitato a addurre che dallo scritto dell’UE si deduce che non vi è stata pubblicazione sul FUC e che, ad ogni modo, egli non poteva attendersi una comunicazione, siccome – a sua detta – il credito di PI 1 è privo di qualsivoglia fondamento;

                                         che l’escusso non ha tuttavia contestato i tentativi effettuati dal­l’Ufficio di notificargli il precetto al suo domicilio né del resto ha allegato di non essere stato in grado di ritirare la raccomandata postale o di presentarsi all’Ufficio per farsi consegnare il precetto esecutivo;

                                         che di conseguenza, avendo l’UE provveduto ad (almeno) un doppio tentativo infruttuoso di notifica secondo le modalità previste dalla legge – dapprima mediante invio postale (art. 72 cpv. 1 LEF) e in seguito attraverso l’intervento della polizia (art. 64 cpv. 2 LEF) – condizione minima per far capo alla via edittale (sentenza della CEF 15.2016.9 del 29 aprile 2016 consid. 2.1), ben si giustificava nel caso di specie la pubblicazione del precetto esecutivo in virtù dell’art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF (cfr. sentenza della CEF 15.2008.17 del 5 dicembre 2008), il quale è da ritenere validamente notificato il 27 ottobre 2017;

                                         che alla luce di quanto precede, l’Ufficio era dunque tenuto a dare seguito alla domanda di proseguimento dell’esecuzione con l’emissione dell’avviso di pignoramento (art. 89 e 90 LEF), sicché il ricorso risulta infondato;

                                         che non porta a diversa conclusione la circostanza secondo cui l’escusso non poteva attendersi una comunicazione da parte del­l’UE, poiché – a suo parere – il credito fatto valere da PI 1 è privo di fondamento;

                                         che nella fattispecie, infatti, la notifica non poggia sulla finzione di comunicazione alla scadenza del termine di giacenza postale (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC) bensì su quella della comunicazione mediante pubblicazione (art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF), i cui presupposti, come visto, non sono contestati dal ricorrente;

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–   .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.