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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo sul ricorso 12 febbraio 2019 di
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RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, o meglio contro l’assegnazione di un termine al 28 febbraio 2019 in relazione con la domanda di non dar notizia a terzi dell’esecuzione n. __________ promossa il 4 ottobre 2018 dal ricorrente nei confronti di
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__________ PI 1, __________
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ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 ottobre 2018 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona, RI 1 ha escusso PI 1 per l’incasso di fr. 100.– oltre agli interessi del 5% dal 14 settembre 2018 indicando quale titolo di credito: “Extra spese amministrative vertenza ’__________’ + spese esecuzione”;
che l’escusso vi ha interposto opposizione il giorno successivo e il 30 gennaio 2019 ha presentato all’UE una domanda di non dar notizia a terzi dell’esecuzione in questione;
che il 6 febbraio 2019 l’UE ha informato RI 1 della domanda appena citata e l’ha invitato a comunicare entro il 28 febbraio 2019 se aveva avviato una procedura di eliminazione dell’opposizione (“rigetto dell’opposizione” [art. 80 segg. LEF] o azione giudiziaria di accertamento [art. 79 LEF]) o se il debitore aveva pagato integralmente il suo credito, corredando l’eventuale comunicazione delle relative prove, con l’avvertenza per cui in caso di mancata comunicazione l’esecuzione non sarebbe più stata portata a conoscenza di terzi (a norma dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF);
che contro tale assegnazione di termine (erroneamente indicata con la data del 6 agosto 2018), RI 1 ha interposto il ricorso in esame, del 12 febbraio 2019, lamentandone vizi formali e la mancata indicazione della via e del termine di ricorso;
che contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti è dato ricorso all’autorità di vigilanza – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 17 cpv. 1 e 2 LEF), ciò che del resto non è sfuggito a RI 1, che cita correttamente la norma topica;
che ad ogni modo non esiste per gli uffici di esecuzione un obbligo corrispondente a quello delle autorità di vigilanza d’indicare sulle loro decisioni i rimedi giuridici (DTF 142 III 647 consid. 3.2);
che secondo il nuovo art. 8a cpv. 3 lett. d LEF, entrato in vigore, il 1° gennaio 2019 (RU 2018 4583; FF 2015 2641 4779), “gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi per i quali il debitore abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, sempre che entro un termine di 20 giorni impartito dall’ufficio d’esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell’opposizione (art. 79-84)”, fermo restando che “se tale prova è fornita in un secondo tempo o l’esecuzione è proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest’ultima a terzi”;
che in merito alla richiesta del ricorrente di verificare se la domanda dell’escusso volta a non dar notizia dell’esecuzione in virtù della norma appena citata sia conforme all’art. 59 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172. 021) in pendenza dei ricorsi inoltrati al Tribunale federale da RI 1 e dalla moglie in altre procedure (inc. 5A_81/2019 e 5A_82/2019), basta ricordare che la norma citata si applica solo alle autorità amministrative federali (art. 1 cpv. 1 PA) – mentre l’UE è un’autorità cantonale – e che per i funzionari degli uffici d’esecuzione entra in considerazione un dovere d’astensione solo nelle ipotesi menzionate all’art. 10 cpv. 1 LEF;
che i ricorsi interposti da RI 1 al Tribunale federale nulla paiono avere in comune con la decisione impugnata ora in esame, e ciò vale anche per le pretese “intimidazioni e ramificazioni della famiglia __________” e “minacce di ritorsione ricevuta dalla funzionaria dell’Ufficio di esecuzione di Lugano”, peraltro adombrate senza specificazione e senza il benché minimo riscontro oggettivo e concreto;
che per quanto attiene all’applicazione nel tempo del nuovo art. 8a cpv. 3 lett. d LEF, non è di rilievo l’art. 31 cpv. 2 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LALEF, RL 280.100) citato dal ricorrente, giacché esso disciplina i termini della stessa LALEF – una legge cantonale – e non quelli della LEF;
che non contenendo la nuova normativa disposizioni transitorie, si applicano i principi generali di cui all’art. 2 titolo finale CC (DTF 126 III 435 consid. 2/b), che prescrivono l’applicazione immediata delle norme procedurali, di modo che l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF si applica anche alle esecuzioni promosse prima del 1° gennaio 2019, purché i termini prescritti dalla norma siano osservati – come risulta dal punto 19 dell’Istruzione n. 5 dell’Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento del 18 ottobre 2018 (www.bj. admin.ch/ dam/data/bj/wirtschaft/schkg/weisungen/weisung-5-i.pdf);
che di conseguenza anche per esse la data di decorrenza del termine di tre mesi è quella della notifica del precetto esecutivo (Rodrigo Rodriguez/Patrik Gubler, Die Abwehr von Betreibungsregistereinträgen ab dem 1. Januar 2019, RJB 2019 pag. 23);
che nella fattispecie al momento della presentazione della domanda dell’__________ PI 1, il 30 gennaio 2019, erano passati più di tre mesi dalla notificazione del precetto esecutivo, che risale al 5 ottobre 2018;
che l’operato dell’UE non dà adito quindi a critica, neppure sotto questo profilo;
che l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF non limita il proprio campo d’applicazione alle esecuzioni vertenti su più di fr. 100.–;
che è d’altronde irricevibile, siccome non sufficientemente motivata (art. 7 cpv. 3 lett. b LPR), la censura con cui RI 1 si duole delle diverse modalità e tempistiche con cui l’UE di Lugano notificherebbe i precetti esecutivi, senza spiegare quale attinenza avrebbe la questione con il provvedimento impugnato, per tacere del fatto ch’egli non produce né designa precisamente gli atti incriminati;
che i tempi di notifica dei precetti esecutivi dipendono del resto non solo dalla diligenza dell’ufficio d’esecuzione, ma anche dalla propensione e dalla sollecitudine dei destinatari a ritirarli, così come dalla prontezza della posta (art. 72 cpv. 1 LEF) e/o del funzionario comunale o di polizia chiamato a procedere a una notifica sussidiaria (art. 64 cpv. 2 LEF);
che per quanto concerne le considerazioni astruse del ricorrente sulla responsabilità del Cantone, va ricordato che il ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17 LEF, con rif.);
che la questione della responsabilità del Cantone non rientra nella competenza dell’autorità di vigilanza, bensì in quella esclusiva dei tribunali civili ordinari del cantone di domicilio del convenuto (Gilliéron, op. cit., n. 59 ad art. 5; art. 22 cpv. 1 della legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, RL 166.100);
che – è vero – non compete né all’UE né all’autorità di vigilanza esprimersi sulla fondatezza della pretesa vantata dal ricorrente né sulla sua eventuale prescrizione o perenzione, ma nel caso in esame l’UE nulla di simile ha fatto, limitandosi, conformemente all’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF, a invitare RI 1 a comunicare e documentare le iniziative processuali da lui intraprese, con la comminatoria, in caso di mancata risposta, non dell’estinzione della sua pretesa o dell’esecuzione, bensì solo della cessata comunicazione dell’esecuzione a terzi;
che nessuno – men che meno l’UE – impedisce peraltro al ricorrente di agire giudizialmente contro l’escusso entro il termine di un anno dell’art. 88 cpv. 2 LEF: il termine impartito dall’UE, infatti, non è finalizzato all’avvio di una causa di rigetto dell’opposizione o di accertamento del preteso credito del ricorrente, ma soltanto alla comunicazione di quanto da lui fatto finora;
che il provvedimento impugnato risulta così corretto e conforme all’Istruzione n. 5 citata sopra;
che nella (limitata) misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto;
che stante l’esito del giudizio odierno, la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo al ricorso diventa senza oggetto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]), sicché le richieste del ricorrente al riguardo non possono ch’essere disattese;
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.