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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Cassina |
statuendo sul ricorso 27 febbraio 2019 di
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RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno, o meglio contro il verbale per la formazione dell’inventario degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione (n. __________) allestito il 20 febbraio 2019 nei confronti del ricorrente su richiesta della
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PI 1, __________ __________ (rappresentata dalla RA 1, __________)
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ritenuto
in fatto: A. Il 19 febbraio 2019 la PI 1 ha chiesto all’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno la formazione di un inventario degli oggetti vincolati a diritto di ritenzione che si trovavano presso il negozio in via __________ __________ a __________, locato a RI 1, per un credito di complessivi fr. 7'260.–, relativo alle pigioni scadute dal 1° dicembre 2018 al 28 febbraio 2019.
B. Il 20 febbraio 2019 l’Ufficio ha inventariato presso i vani locati a RI 1 una macchina per il lavaggio chimico indumenti marca Realstar, attribuendole un valore di stima di fr. 10'000.–.
C. Con ricorso del 27 febbraio 2019, RI 1 si è aggravato contro l’inventario appena menzionato, postulandone l’annullamento.
D. Con osservazioni del 20 marzo 2019 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente. PI 1 non ha invece presentato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 20 febbraio 2019 dall’UE di Locarno, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il ricorrente evidenzia di essere specializzato nel lavaggio chimico e ad acqua di capi d’abbigliamento, abiti da sposa, tappeti, pelle e in impermeabilizzazioni. A suo giudizio, la macchina inventariata, da lui usata da anni, è impignorabile, essendo un arnese insostituibile per la sua attività, in quanto è l’elemento principale che gli permette di garantire i servizi proposti alla clientela e di generare reddito. Inoltre, visto l’uso specialistico della macchina in locali adibiti a questo scopo, il normale deprezzamento per vetustà, i costi di trasporto e via dicendo, egli ritiene che il ricavo di una vendita non coprirebbe neppure le spese.
3. Il locatore di locali commerciali ha un diritto di ritenzione sulle cose mobili che vi si trovano e servono al loro uso e godimento: il diritto si estende in termini temporali alla pigione annuale scaduta e a quella del semestre in corso (art. 268 cpv. 1 CO). Anche prima d’iniziare l’esecuzione, il locatore di locali commerciali può domandare l’assistenza dell’ufficio di esecuzione per la provvisoria tutela del suo diritto di ritenzione (art. 283 cpv. 1 LEF). L’ufficio fa l’inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione e fissa al locatore un termine per promuovere l’esecuzione in via di realizzazione del pegno (art. 283 cpv. 3 LEF). Sono esenti dal diritto di ritenzione gli oggetti che non potrebbero essere pignorati dai creditori del conduttore (art. 268 cpv. 3 CO; Schnyder/Wiede in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 283 LEF).
3.1 Giusta l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF sono esclusi dal pignoramento gli arnesi, gli apparecchi, gli strumenti e i libri, in quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia per l’esercizio della professione. Tre sono i presupposti perché tali oggetti siano riconosciuti impignorabili (Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 88 segg. ad art. 92 LEF): primo l’escusso o un membro della sua famiglia devono, al momento dell’esecuzione del pignoramento (DTF 119 III 13 consid. 2/a), esercitare effettivamente una professione (e non gestire un’impresa: DTF 106 III 110 consid. 2) non in sé illecita (DTF 106 III 109 consid. 1), seppur a titolo accessorio o a tempo parziale (sentenza della CEF 15.2013.53 del 4 giugno 2013, RtiD 2014 I 823 n. 49c); secundo gli oggetti in questione devono essere necessari a un uso razionale e competitivo della professione (DTF 117 III 23 consid. 2); e tertio la stessa dev’essere redditizia (DTF 117 appena citata), ovvero proficua, concorrenziale e non durevolmente deficitaria (DTF 86 III 51 consid. 2), in modo da consentire (o contribuire a consentire) al debitore di provvedere al suo mantenimento, a quello della sua famiglia e al pagamento degli oneri professionali (sentenze della CEF 15.2018. 14 del 25 aprile 2018, massimata in RtiD 2018 II 840 n. 48c, e 15.2010.84 del 6 settembre 2010, RtiD 2011 I 745 n. 49 c., consid. 3.2).
In linea di massima l’impignorabilità è ammessa solo per beni materiali mobili e inconsumabili come strumenti, macchine, mobili e veicoli (sentenza della CEF 15.2018.26 del 29 maggio 2018 consid. 3.1).
3.2 Sulla pignorabilità degli oggetti inventariati decide l’organo d’esecuzione e, su ricorso, l’autorità di vigilanza (DTF 82 III 77 consid. 2; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 20 ad § 34).
4. Nel caso di specie, l’UE ha inventariato la macchina per il lavaggio chimico d’indumenti presente nei locali ceduti in locazione a RI 1 e adibiti a lavanderia. Il ricorrente sostiene si tratti dell’elemento principale e insostituibile per la sua attività, in quanto gli permette di garantire i servizi proposti alla clientela e di generare reddito.
4.1 Né l’escutente né l’UE hanno contestato tale affermazione, che pare anche attendibile, non potendo oggi un’attività di pulizia di biancheria, indumenti e tappeti, ove punti a essere professionale, razionale e competitiva, prescindere dall’uso di macchine per il lavaggio chimico. Che poi l’attività del ricorrente sia redditizia risulta dal fatto – non contestato – che il suo laboratorio esiste da una ventina di anni a __________.
4.2 Non si evince invece dagli atti, e in particolare dall’inventario, se RI 1 esercita l’attività personalmente o se la gestisce facendo capo a impiegati.
a) Orbene, per “professione” nel senso dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF s’intende un’attività lucrativa in cui il lavoro personale e le conoscenze o capacità professionali teoriche o pratiche dell’escusso prevalgono, come fattori di guadagno, sul capitale investito nell’impresa sotto forma di macchinari, materiale o manodopera (DTF 106 III 110 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5A_ 728/2011 del 27 gennaio 2012 consid. 4.1; Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 16 ad art. 93 LEF; Ochsner, op. cit., n. 90 segg. ad art. 92).
b) Nel caso specifico l’UE non ha esaminato la questione. L’incarto gli va quindi retrocesso affinché appuri se RI 1 esercita l’attività personalmente e in quale percentuale, e se egli fa capo a impiegati e in quale misura. Determinerà poi se per il conseguimento del reddito aziendale il lavoro personale e le conoscenze professionali dell’escusso sono preponderanti rispetto al capitale investito e all’eventuale lavoro di terzi. In tale ipotesi, l’UE menzionerà nell’inventario, nella colonna delle osservazioni, l’impignorabilità della macchina per il lavaggio chimico d’indumenti e verificherà, secondo i principi esposti sopra, se devono essere inventariati altri beni facenti parte dell’arredo dei locali dati in locazione, in qual caso li inserirà nell’inventario. Mentre se il capitale e il lavoro impiegatizio è preponderante, l’UE specificherà sommariamente, nelle osservazioni dell’inventario, i motivi per cui ha ritenuto la macchina pignorabile. In tutte le ipotesi il verbale d’inventario completato andrà notificato alle parti.
5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza l’incarto è retrocesso all’Ufficio d’esecuzione di Locarno perché proceda come indicato al considerando 4.2/b della presente decisione.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.